CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 1964
Cassazione n. 34035/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2026 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Salerno che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di diffamazione aggravata; Rilevato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'omessa trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale in violazione di quanto disposto dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 è manifestamente infondato, perché "nel procedimento cartolare novellato dalla cd. "riforma Cartabia", la cui disciplina è vigente dall'I. luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen., né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia", non sussistendo più alcun obbligo al riguardo" (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Rv. 287897). Nel caso di specie, il giudizio di appello non veniva celebrato con rito "pandemico" con conseguente non applicazione della disciplina di cui all'art.23-bis del citato decreto; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M