CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25239/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al punto relativo all'applicazione della recidiva quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità di tutti gli altri ricorsi; ff udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] Onlus, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e ha depositato nota spese; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento dei ricorsi; uditi i difensori della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del 8 marzo 2018 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo che, all'esito del giudizio abbreviato, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di: - [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., con le aggravanti di cui al quarto ed al sesto comma della disposizione appena citata (capo A), per il delitto di cui all'art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992, aggravato ex art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, (capo C) e per altro reato di cui all'art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992, (capo D), per il reato di cui all'art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (capo G) — reati aggravati, quanti ai capi A), C), e G dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale e, quanto al capo D), dalla recidiva reiterata specifica —, e per il delitto di furto pluriaggravato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 e 61 n, 2 cod. pen (capo H); - [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui al capo A), aggravato dalla recidiva infraquinquennale, C), aggravato ex art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 e dalla recidiva specifica infraquinquennale, e D), aggravato dalla recidiva; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto indicato al capo C); - [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo D);- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per due delitti di cui all'art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992, aggravati, quanto all'Agate, dalla recidiva reiterata specifica (capi E ed E1); - [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo E); - [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo E1). [OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva, quindi, condannato i predetti alle pene di giustizia, ritenuta, quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la continuazione tra i reati ed applicando a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche che, in relazione a [OSCURATO:PERSONA], sono state ritenute equivalenti alle aggravanti. Agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state applicate le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena e la misura di sicurezza della libertà vigilata. E' stata applicata la sospensione condizionale della pena a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. E' stata disposta la confisca dei beni sottoposti a sequestro ed infine [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati al risarcimento dei danni, liquidati in sentenza, in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] Onlus. 2. La Corte di appello ha ritenuto applicabile, quanto al reato associativo contestato al capo A), l'art. 416-bis cod. pen. nel testo anteriore alla sua modifica per effetto dell'art. 5, comma 1, legge 27 maggio 2015 n. 69, a seguito di provvedimento di correzione della sentenza di secondo grado nella parte del dispositivo, e ha conseguentemente ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza di primo grado. 3. Con l'imputazione di cui al capo A) si contesta agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di avere fatto parte della famiglia di Mazara del Vallo dell'associazione di tipo mafioso [OSCURATO:PERSONA], mentre con le imputazioni di cui ai capi C), D), E), ed El) si contestano altrettanti delitti di trasferimento fraudolento di valori attuati allo scopo di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. In particolare, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si contesta il delitto di cui al capo C) per avere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intestato alle mogli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le quote, pari al 50% ciascuno, della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., costituita il 7 gennaio 2010, nonché il ramo di azienda della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], acquistata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con atto del 4 marzo 2010, e la titolarità del subappalto concesso dalla CMC soc. coop. alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si contesta il delitto di cui al capo D), per avere i due Loretta fittiziamente intestato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le quote della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], costituita in data 1 settembre 2014, il ramo di azienda della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] con atto del 4 novembre 2014, e un autocarro già di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] con atto del 6 maggio 2015. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si contesta il delitto di cui al capo E) per avere l'Agate ed il Mangiaracina, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, attribuito alle loro mogli, Francaviglia e Ostashko, le quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituita in data 30 ottobre 2013, mentre al successivo capo El) si contesta all'Agate, alla Francaviglia ed alla Ostashko, nonché a [OSCURATO:PERSONA] di avere, in data 23 febbraio 2015, fittiziamente attribuito alla Ostashko ed al Passalacqua la quota di partecipazione al capitale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che era stata già formalmente intestata alla Francaviglia. Con l'imputazione di cui al capo G) si imputa a [OSCURATO:PERSONA] di avere violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, associandosi abitualmente a [OSCURATO:PERSONA], già condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso, ed intrattenendosi con altri soggetti indiziati per tale delitto. Infine, al capo H) si imputa a [OSCURATO:PERSONA] di essere il mandante di un furto, avente ad oggetto un quantitativo di rame sottratto alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., società soggetta a sequestro preventivo ed affidata in giudiziale custodia, commesso materialmente da altre persone ed attuato allo scopo di assicurarsi il profitto degli altri reati per il quale si procede in questa sede. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento ed articolando otto motivi. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la nullità della sentenza di appello per violazione degli artt. 545 e 546 cod. proc. pen. Segnala il ricorrente che la sentenza depositata nel termine di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. reca un dispositivo diverso da quello letto in udienza e sostiene che tale violazione determinerebbe una nullità assoluta della sentenza impugnata. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo. 4.2.1. La Corte di appello ha affermato la penale responsabilità del ricorrente osservando che egli era già stato condannato per associazione di tipo mafioso e presumendo, in mancanza di manifestazioni della sua volontà di recedere dal sodalizio criminale, la permanenza del vincolo associativo nel periodo successivo a quello coperto dal giudicato. La Corte di appello ha omesso di verificare se, per il periodo successivo, fosse provata la funzionale ed attiva partecipazione dell'imputato alle dinamiche associative e se egli avesse contribuito al perseguimento degli scopi associativi. In particolare, non poteva ritenersi provato che l'imputato avesse continuato a far parte di [OSCURATO:PERSONA] sol perché egli non era diventato un collaboratore di giustizia. 4.2.2. La Corte di appello ha fondato la decisione sulla presunzione che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse una impresa asservita all'associazione criminale e sui rapporti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], ma tali circostanze erano rimaste indimostrate. Il ricorrente, dopo avere espiato la pena inflittagli con la precedente condanna, aveva iniziato a lavorare attraverso la ditta [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], riconducibili alla sua famiglia. In seguito, essendo tali imprese fortemente indebitate e non potendo più operare, era stata costituita, dal ricorrente e dal coimputato e fratello [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., le cui quote erano state intestate alle loro mogli, onde accedere al sistema bancario e poter ottenere le autorizzazioni amministrative necessarie all'esercizio dell'attività di impresa e, nello specifico, l'autorizzazione alla gestione della discarica, unica nel territorio di Mazara del Vallo. La intestazione delle quote alle mogli non era finalizzata all'elusione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Peraltro, il Loretta non aveva mai nascosto la sua qualità di socio di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. ed aveva anche assunto la qualifica di dipendente della stessa. Anche nel corso dell'interrogatorio, il fratello Giuseppe aveva dichiarato che il ricorrente era socio di fatto e si occupava del settore progettuale. Quanto ai rapporti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], era innegabile che essi si fossero incontrati, ma i contatti tra i due erano dovuti all'intenso rapporto amicale che legava il Gondola al padre del ricorrente; dopo la morte del padre, avvenuta nel 2013, [OSCURATO:PERSONA] non si era più incontrato con il Gondola e l'interruzione del rapporto contraddiceva l'ipotesi accusatoria secondo la quale il Gondola aveva interessi economici nella [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] era provato che tali incontri fossero avvenuti per questioni legate all'associazione criminale. I meri incontri con un soggetto apicale in seno all'associazione non dimostravano la partecipazione a [OSCURATO:PERSONA] o il contributo arrecato agli scopi di detto sodalizio. In realtà, essi trovavano ragione nell'invito rivolto dal Gondola ai Loretta di onorare i debiti da essi contratti con soggetti che a lui si erano rivolti per ottenerne il pagamento. In un'occasione il Gondola aveva anche garantito ad uno di tali soggetti, tale Monteleone, il debito dei Loretta e per tale motivo, avendo poi dovuto pagare il debito al loro posto, era subentrato nel rapporto di credito. Le informazioni che il Gondola richiedeva ai Loretta circa gli incassi della [OSCURATO:SOCIETA] erano collegate alla sua speranza di ottenere finalmente quanto dovutogli e di far ottenere agli altri creditori quanto loro spettante. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare aveva ritenuto che tali incontri avessero natura illecita sol perché essi venivano concordati tramite altre persone, ossia il padre dei fratelli Loretta e [OSCURATO:PERSONA]; essi, però, avevano avuto luogo presso la [OSCURATO:SOCIETA]. o presso l'abitazione dei Loretta e tale circostanza escludeva che essi dovessero essere occultati a causa del carattere illecito degli argomenti trattati in tali occasioni. [OSCURATO:SOCIETA], la circostanza che i Loretta, nonostante le sollecitazioni del Gondola, non onorassero i loro debiti dimostra che la [OSCURATO:SOCIETA]. non era un'impresa asservita a [OSCURATO:PERSONA], poiché altrimenti il Gondola avrebbe potuto ordinare ai Loretta di eseguire quanto da lui richiesto, senza che essi avessero potuto opporre alcun argomento. Dopo la morte del loro padre, i Loretta avevano preferito sottrarsi agli incontri con il Gondola onde sottrarsi al pagamento dei loro debiti. Difatti in occasione di un loro incontro, il Gondola aveva contestato al ricorrente di non essersi più incontrato con lui e aveva fatto un larvato riferimento ai suoi debiti. [OSCURATO:PERSONA], parlando con il [OSCURATO:PERSONA], aveva espresso scarsa considerazione per il ricorrente osservando che questi non aveva pagato, neppure quando si era aggiudicato importanti lavori, e pure tale circostanza si porrebbe in conflitto con la affermazione, contenuta nella sentenza qui impugnata, secondo la quale la [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe una impresa mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare aveva ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse un'impresa mafiosa perché si era resa aggiudicataria di appalti ed aveva lavorato grazie a [OSCURATO:PERSONA], ma simile circostanza era rimasta del tutto indinnostrata.Gli unici due appalti conseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. erano quelli relativi alla realizzazione del parco eolico e quelli per la demolizione di un vecchio ospedale. La realizzazione del parco eolico era stata appaltata ad un'impresa controllata da tale Filardo e funzionale agli interessi di [OSCURATO:PERSONA], come riferito dal Filardo nel corso del suo interrogatorio. I Loretta, al fine di ottenere qualche piccolo lavoro in subappalto, si erano rivolti a [OSCURATO:PERSONA], che intervenendo sul Filardo aveva fatto loro ottenere dei lavori relativi al movimento terra dalla impresa aggiudicataria, poi confiscata dall'autorità giudiziaria per le sue infiltrazioni mafiose. L'intervento del Gondola era stato necessario a causa della cattiva reputazione commerciale e personale dei Loretta presso il Filardo, che altrimenti mai avrebbe affidato loro alcun lavoro. Stante la natura mafiosa dell'impresa del Filardo, mai i Loretta avrebbero potuto far valere nei confronti della stessa la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo. Quanto ai lavori di demolizione dell'ospedale, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva fatto parte di un'associazione temporanea di imprese ed i lavori erano stati aggiudicati dalla stazione appaltante sotto il controllo della Prefettura di Trapani, il che escludeva che l'aggiudicazione fosse l'esito di pressioni o minacce. Il coinvolgimento della [OSCURATO:SOCIETA]. era giustificato dalla circostanza che la discarica da essa gestita era l'unica nel territorio del Comune di Mazara del Vallo e consentiva un forte abbattimento dei costi di trasporto dei rifiuti derivanti dalla demolizione. Non era dimostrato che le intimidazioni alla impresa Giametta fossero imputabili al ricorrente o che analoghe minacce fossero state rivolte ad altri imprenditori interessati ai lavori. I collaboratori di giustizia Fogazza, Filardo e Cimarosa avevano riferito della vicinanza del ricorrente al Gondola, senza menzionare condotte sintomatiche di una sua partecipazione dinamica e funzionale a [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di tempo oggetto della nuova contestazione e diverso da quello per il quale egli aveva già riportato condanna passata in giudicato. 4.3. Con il terzo motivo (erroneamente indicato quale secondo) il ricorrente sostiene che non sussistono i delitti di cui all'art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992 in quanto l'intestazione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. alle mogli dei Loretta trovava giustificazione nell'esigenza di consentire alla società di accedere al credito bancario e di conseguire le autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività di impresa e non nello scopo di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione. Con riguardo alla società [OSCURATO:PERSONA], essa era stata costituita dal fratello per attuare una divisione e per poter continuare a lavorare dopo aver ricevuto una misura interdittiva da parte della Prefettura. Anche in questo caso la finalità era diversa dalla elusione della normativa in materia di misure di prevenzione. 4.4. Con il quarto motivo (erroneamente indicato quale terzo) il ricorrente si duole dell'applicazione, in relazione al delitto di intestazione fittizia di cui al capo C), dell'aggravante prevista dall'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, sostenendo che essa sarebbe inapplicabile nei confronti di un soggetto facente parte dell'associazione mafiosa, risultando assorbita dalla condotta associativa. [OSCURATO:SOCIETA], manca la prova che la condotta di fittizia intestazione sia volta ad agevolare il conseguimento degli scopi dell'associazione criminale, non essendo emersi rapporti con il Gondola successivamente al 2013, e comunque sul dolo specifico manca qualsiasi motivazione. In ogni caso i reati sono estinti per prescrizione. 4.5. Con il quinto motivo (erroneamente indicato come quarto) il ricorrente si duole dell'applicazione delle aggravanti previste dal quarto e dal sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. La Corte di appello ha applicato le circostanze sulla base della mera appartenenza del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA], senza verificare se gli associati avessero la disponibilità di armi e se i capitali ottenuti illecitamente fossero reinvestiti in strutture produttive esistenti sul territorio, circostanze, queste, che risultano totalmente sfornite di prova. 4.6. Con il sesto motivo (erroneamente indicato come quinto) il ricorrente si duole della misura degli aumenti di pena per la continuazione, da lui ritenuti eccessivi. 4.7. Con il settimo motivo (erroneamente indicato come sesto) il ricorrente lamenta la incongruenza della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva. 4.8. Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia l'omessa applicazione delle attenuanti generiche, che ritiene non giustificabile sulla base della sua non collaborazione, costituendo essa mero esercizio del diritto di difesa. 5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi. 5.1. Il primo motivo di ricorso è sostanzialmente identico al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità. Nel caso di specie, segnala il ricorrente, non ricorre una doppia conforme perché la Corte di appello ha confermato l'affermazione di penale responsabilità sulla base di argomentazioni radicalmente diverse da quelle contenute nella motivazione della sentenza di primo grado, ma ha omesso di fornire adeguata e specifica risposta ai motivi di gravame. In particolare, la Corte di appello si è limitata a richiamare le fonti di prova omettendo di confrontarsi con le deduzioni difensive volte a negare la sussistenza del reato associativo. La sentenza di appello non si è conformata ai principi affermati dalla Corte di cassazione secondo la quale la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato «prende parte» al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi e può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). Si afferma che [OSCURATO:PERSONA] rientra nella categoria degli imprenditori collusi ma non si spiega perché le prove acquisite dimostrerebbero tale assunto e soprattutto la partecipazione del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA], considerato che per parte della giurisprudenza l'imprenditore colluso sarebbe responsabile del diverso reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, laddove manchino l'inserimento nella organizzazione criminale e l'affectio societatis ed il soggetto si limiti ad instaurare con l'associazione criminale un rapporto di reciproci vantaggi consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante rispetto agli altri imprenditori e, per l'associazione di tipo mafioso, nel conseguimento di risorse, servizi ed utilità. Nel caso di specie la Corte di appello ha indicato come idonei a provare la partecipazione del ricorrente all'associazione criminale elementi insufficienti ed inidonei, sia in relazione al reato di partecipazione, sia con riguardo a quello di concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Dalle prove emergeva solo che il ricorrente aveva assunto la qualità di socio di una impresa destinataria di subappalti e che egli era impegnato nei lavori ad essa affidati, ma non era possibile comprendere da dove emergesse il contributo da lui arrecato alla realizzazione degli scopi dell'associazione criminale. 9 /,f 5.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 378 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine all'omessa riqualificazione del fatto come reato di favoreggiamento. Con l'atto di appello era stata lamentata la contraddittorietà della sentenza di primo grado laddove aveva ritenuto, per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], che l'aver egli fatto da tramite di messaggi diretti a [OSCURATO:PERSONA] o l'avere egli favorito gli incontri tra il Gondola ed altri soggetti integrasse il delitto di favoreggiamento, mentre era stato ritenuto che la medesima condotta attuata dal ricorrente integrasse il reato associativo. In relazione a tale rilievo la Corte di appello non aveva fornito alcuna risposta, limitandosi ad illustrare il criterio discretivo tra la condotta associativa e quella di favoreggiamento e senza tenere conto che anche l'aiuto fornito ad un esponente apicale dell'associazione integrava solo il reato di favoreggiamento. 5.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 12-quinquies decreto- legge n. 306 del 1992 e la mancanza di motivazione in ordine ai reati di intestazione fittizia a lui ascritti. La Corte di appello omette di rispondere ai motivi di appello volti a contestare la sussistenza della finalità elusiva rispetto alle disposizioni in materia di misure di prevenzione ed a sostenere che la fittizia intestazione era volta solo ad evitare l'aggressione dei beni da parte dei creditori dei fratelli Loretta. Né la intestazione delle quote alle mogli era coerente con la finalità di evitare la confisca dei beni, stante la presunzione di intestazione fittizia ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione. La costituzione della [OSCURATO:PERSONA] era volta a permettere al ricorrente di affrancarsi dal proprio fratello, la cui presenza in seno alla [OSCURATO:SOCIETA]. aveva fatto scattare l'applicazione della misura interdittiva da parte della Prefettura. Anche in relazione all'aggravante prevista dall'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, era rimasto privo di risposta il motivo di appello con il quale si era dedotto che la intestazione fittizia era volta a soddisfare esigenze economiche dei soli fratelli Loretta e non anche dell'associazione criminale. 6. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a quattro motivi. 6.1. Con il primo motivo la ricorrente solleva la medesima censura già descritta come primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 6.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine al reato di intestazione fittizia avente ad oggetto la quota di partecipazione al capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. nella misura del 50%. Sostiene, ribadendo quanto già espresso da [OSCURATO:PERSONA] nel secondo e nel terzo motivo del suo ricorso, che la partecipazione del predetto alla [OSCURATO:SOCIETA]. quale socio di fatto non era mai stata occultata e che essa era finalizzata non all'elusione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione, ma a consentire alla nuova impresa l'accesso al credito e l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie all'esercizio dell'attività imprenditoriale. Peraltro, l'intestazione delle quote alla ricorrente, legata da rapporto di coniugio ad uno dei Loretta, mai avrebbe potuto impedire la applicazione della misura di prevenzione, in virtù di presunzione della natura fittizia delle intestazioni in favore di familiari conviventi. La sentenza attribuiva rilievo probatorio ad un incontro in data 2 marzo 2010 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le cui motivazioni erano rimaste ignote; si ipotizzava che tale incontro avesse dato inizio all'attività della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che il 4 marzo 2010 aveva acquisito il ramo d'azienda della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, l'ipotesi secondo la quale in occasione dell'incontro si sarebbe discusso della spartizione dei lavori del parco eolico Vento di Vino era contraddetta dall'assenza di [OSCURATO:PERSONA], che secondo gli inquirenti aveva preso parte a detta spartizione, e dalla ignoranza in capo al Cimarosa degli accordi già raggiunti tra il Filardo e [OSCURATO:PERSONA] retta. Quanto al contenuto della conversazione telefonica intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e tale Anna, trattavasi di conversazione tra soggetti terzi avente mero valore indiziario e priva di riscontri. Peraltro, da detta intercettazione risultava semmai che la ricorrente svolgeva un effettivo ruolo di amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.. Nemmeno nella sentenza era stato accertato se i beni fossero effettivamente confiscabili e trovasse giustificazione una fittizia intestazione. In particolare, non era stato accertato che le risorse utilizzate per l'acquisto delle quote provenissero dai fratelli Loretta e se la intestazione delle quote alle mogli fosse diretta ad eludere la normativa in materia di misure di prevenzioni e su tali aspetti non è stato motivato. Né il delitto di fittizia intestazione è concepibile in relazione a beni che non possono costituire oggetto di confisca. 6.3. Con il terzo motivo (erroneamente indicato quale secondo), la ricorrente si duole dell'applicazione dell'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991. Non essendo provata la consapevolezza in capo alla ricorrente di avere agito al fine di agevolare l'associazione criminale, l'aggravante deve essere esclusa e il delitto deve essere dichiarato estinto per prescrizione, essendo decorsi oltre otto anni dalla intestazione alla Vassallo della quota societaria. Né la finalità agevolatrice poteva affermarsi in relazione ad un'intestazione fittizia commessa a favore di un singolo associato. Occorreva, quindi, che il delitto fosse funzionale agli interessi dell'intera associazione criminale e che tale circostanza fosse nota alla Vassallo, ma su tali punti la Corte di appello non ha motivato. 6.4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce che il reato è ormai estinto per prescrizione. 7. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di quattro motivi. 7.1. Il primo motivo del ricorso ha contenuto sostanzialmente identico a quello del primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 7.2. Il secondo motivo del ricorso è sostanzialmente sovrapponibile al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 7.3. Con il terzo motivo (erroneamente indicato come secondo) si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato. 7.4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole dell'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 sostenendo che non è provata la consapevolezza in capo a lei di avere agito al fine di agevolare l'associazione criminale [OSCURATO:PERSONA], che grazie alla [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe lucrato sulle grosse commesse. Sull'elemento soggettivo occorrente per la configurabilità di detta aggravante la Corte di appello ha omesso di motivare. 8. Ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi. 8.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità, sia in relazione all'elemento oggettivo del reato, sia con riguardo a quello soggettivo. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di essersi reso fittizio intestatario, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle quote della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], costituita in data 1 settembre 2014, e del ramo di azienda della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con atto del 4 novembre 2014, e di un autocarro della [OSCURATO:SOCIETA]. con atto del 6 maggio 2015, entrambi acquistati da [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di appello aveva agganciato la sua penale responsabilità a quella dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che erano stati, però, assolti con sentenza ormai divenuta definitiva, cosicché la motivazione risulta palesemente contraddittoria. Peraltro, la Corte di appello ammette che il Siragusa ha amministrato la società [OSCURATO:PERSONA] per soli trenta giorni dalla sua costituzione, venendo sostituito nella carica dall'[OSCURATO:PERSONA], e ha poco dopo perso anche la qualità di socio, mentre i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur essendo rimasti a lungo legati alla società, sono stati assolti. Al momento dell'acquisto del ramo di azienda e dell'autocarro, amministratore della [OSCURATO:PERSONA] era l'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] era provato che il Siragusa avesse prestato fideiussione a favore della [OSCURATO:PERSONA]; la circostanza era emersa da una conversazione telefonica intercettata tra i fratelli Loretta in data 31 ottobre 2014, ma probabilmente essi parlavano di un loro intento al quale il Siragusa non aveva dato corso. Veniva attribuito valore di prova anche alla circostanza che il Siragusa avesse partecipato alla stesura dell'atto di costituzione della [OSCURATO:PERSONA], mentre essa avvalorava semmai l'ipotesi che egli non fosse un mero prestanome. Egli, peraltro, fin quando aveva amministrato la [OSCURATO:PERSONA], si era personalmente impegnato per la formazione e lo sviluppo di un progetto di lavoro. 8.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione della legge penale per avere la Corte di appello ritenuto sussistenti più reati di intestazione fittizia. Evidenzia a tale proposito che l'acquisto del ramo di azienda e dell'autocarro non integravano ulteriori condotte di intestazione fittizia, in quanto gli acquisti erano stati effettuati non dal Siragusa, ma dalla [OSCURATO:PERSONA]. 8.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte di appello ha ritenuto sussistenti più reati di intestazione fittizia. In particolare, sostiene che la Corte territoriale non ha risposto ai motivi formulati con l'atto di appello in relazione a tale punto. I due acquisti relativi al ramo di azienda ed all'autocarro erano avvenuti quando i soggetti interessati ad intestare fittiziamente ad altri i loro beni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA], erano già soci della [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che tali acquisti erano a loro riferibili e non erano stati occultati al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniali. 8.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto la Corte di appello ha motivato affermando che non vi sono elementi valutabili a tal fine, omettendo di considerare che il Siragusa era rimasto socio della [OSCURATO:PERSONA] per appena un mese. 9. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza ed affidandosi a due motivi di ricorso. 9.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione ai capi E) ed El), la violazione dell'art. 12-quinquies della legge n. 356 del 1992 e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico ed alla effettiva capacità elusiva delle condotte contestate. All'Agate si contesta di avere fittiziamente intestato le quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dapprima alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e poi a [OSCURATO:PERSONA]. 9.1.1. La intestazione fiduciaria era stata ammessa dal ricorrente e da sua moglie, ma essa non era volta ad eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali. La questione relativa alla sussistenza del dolo specifico, sollevata con l'atto di appello, non era stata affatto affrontata dalla Corte territoriale. La necessità di motivare sul punto relativo all'elemento soggettivo era resa ancor più stringente dalla circostanza che l'intestataria fittizia delle quote era la moglie dell'Agate e la condotta appariva, quindi, inidonea a perseguire lo scopo elusivo, in virtù della presunzione di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 relativa agli stretti congiunti del proposto. Gli imputati avevano allegato una serie di ragioni che giustificavano le intestazioni fittizie facendo riferimento ad esigenze diverse dalla elusione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, ma la Corte di appello non ha in alcun modo motivato sul punto. 9.1.2. [OSCURATO:SOCIETA], la Corte territoriale non ha motivato finanche sulla idoneità elusiva delle condotte di intestazione fittizia, essendo penalmente sanzionabili solo le condotte caratterizzate da offensività, tanto che la Corte di cassazione aveva escluso la sussistenza del reato in relazione alla fittizia intestazione di beni non suscettibili di confisca. L'intestazione delle quote alla moglie era avvenuta mediante conferimento di un bene che l'Agate aveva appena donato alla moglie dopo averlo a sua volta ricevuto in donazione anni prima dal fratello. Occorreva, pertanto, indicare le ragioni per le quali quell'immobile era confiscabile. 9.1.3. [OSCURATO:SOCIETA] la Corte distrettuale ha motivato sulle ragioni per le quali, sebbene il successivo passaggio del bene dalla Francaviglia alla Ostashko ed al Passalacqua sia stato ritenuto finalizzato ad eludere le misure di prevenzione, anche la precedente intestazione in capo alla Francaviglia sarebbe giustificata dalla medesima finalità. Se la prima intestazione alla Francaviglia era già idonea a raggiungere lo scopo elusivo, non poteva ritenersi sussistente il reato in relazione alla successiva intestazione alla Ostashko ed al Passalacqua; al contempo, se si fosse ritenuto idoneo allo scopo elusivo il secondo trasferimento del bene, non poteva esserlo la iniziale intestazione alla Francaviglia. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era divenuta un contenitore di debiti, insuscettibile di confisca di prevenzione e la estromissione della Francaviglia era stata attuata al solo scopo di permettere alla società di accedere al credito bancario. 9.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva reiterata specifica. In particolare, sostiene che, essendo l'applicazione della recidiva facoltativa, non sono state chiarite le ragioni della sua applicazione. [OSCURATO:SOCIETA], non è stato chiarito perché i precedenti penali dell'imputato che avrebbero giustificato la sua applicazione sarebbero della stessa indole di quelli per i quali si procede in questa sede. 10. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al capo El), la violazione dell'art. 12-quinquies della legge n. 356 del 1992 e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico ed alla effettiva capacità elusiva della condotta contestata. La intestazione fiduciaria era stata ammessa dal ricorrente, ma essa non era volta ad eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali. La questione relativa alla sussistenza del dolo specifico, sollevata con l'atto di appello, non era stata affatto affrontata dalla Corte territoriale. Gli imputati avevano allegato una serie di ragioni che giustificavano le intestazioni fittizie facendo riferimento ad esigenze diverse dalla elusione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, ma la Corte di appello non ha in alcun modo motivato sul punto. [OSCURATO:SOCIETA] la Corte distrettuale ha motivato sulle ragioni per le quali, sebbene il passaggio del bene dalla Francaviglia alla Ostashko ed al Passalacqua sia stato ritenuto finalizzato ad eludere le misure di prevenzione, anche la precedente intestazione in capo alla Francaviglia sarebbe giustificata dalla medesima finalità. Se la prima intestazione alla Francaviglia era già idonea a raggiungere lo scopo elusivo, non poteva ritenersi sussistente il reato in relazione alla successiva intestazione alla Ostashko ed al Passalacqua; al contempo, se si fosse ritenuto idoneo allo scopo elusivo il secondo trasferimento del bene, non poteva esserlo la iniziale intestazione alla Francaviglia. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era divenuta un contenitore di debiti, insuscettibile di confisca di prevenzione e la estromissione della Francaviglia era stata attuata al solo scopo di permettere alla società di accedere al credito bancario. 11. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 11.1. Con il primo motivo la ricorrente, in relazione ai delitti di cui ai capi E) ed E1), lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 43 cod. pen. e 12-quinquies legge n. 356 del 1992 e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico. 11.1.1. Il dolo specifico andava accertato in relazione a ciascun concorrente nel reato, mentre nel caso specifico non è stato motivato in ordine alla ricorrenza, in capo alla ricorrente, dell'intento di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, che non poteva essere presunto sulla base della mera circostanza che la ricorrente è la moglie di [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, i giudici del merito avevano motivato solo in relazione al capo E), richiamando quanto dedotto in relazione a tale capo anche per motivare la condanna per il reato di cui al capo E1). 11.1.2. Aggiunge la ricorrente che la motivazione della sentenza di appello è meramente apparente, essendosi essa limitata a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado senza confrontarsi con i motivi di gravame. La motivazione è, poi, illogica laddove, per affermare che gli effettivi titolari delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che la Francaviglia aveva solo il ruolo di formale amministratrice della società, viene richiamato il contenuto di una conversazione telefonica intercettata tra la ricorrente e l'Agate in cui la prima dichiarava di voler comprendere quanto stesse accadendo in relazione ad una pratica da lei presentata presso la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena. Tale conversazione dimostra, al contrario, che la Francaviglia non si limitava al ruolo di mera amministratrice formale, poiché altrimenti non avrebbe avuto motivo di dolersi dell'operato dell'amministratore di fatto. Il contenuto di tale conversazione intercettata era stato gravemente mistificato; né si comprendeva la rilevanza della conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e Bivona. 11.1.3. Sostiene la ricorrente che il difetto di motivazione investe anche l'elemento oggettivo del reato, mancando la motivazione in ordine all'effettiva idoneità elusiva della intestazione simulata, allegando i medesimi argomenti già dedotti da [OSCURATO:PERSONA] e sopra descritti al punto 9.1.2. 11.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della sua condanna al risarcimento del danno in favore della [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] Onlus. Sostiene che la condanna è il frutto di una svista, avendo il Giudice 16 di primo grado già escluso, in relazione al reato per il quale la Francaviglia è stata condannata, la sua contiguità con realtà mafiose. 12. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore e con atti distinti e di contenuto sostanzialmente identico, chiedendone l'annullamento sulla base di tre motivi. 12.1. Il primo motivo di ricorso coincide con il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 12.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 12-quingies della legge n. 356 del 1992 e la mancanza di motivazione in ordine al rigetto dei motivi di appello relativi all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di intestazione fittizia di cui al capo E) e, la sola [OSCURATO:PERSONA], al capo E1). [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il suo conferimento aveva ad oggetto un immobile di sua proprietà; il valore del conferimento indicato nell'atto corrispondeva a quello dell'immobile. Successivamente egli aveva attribuito la titolarità della quota alla sua futura moglie [OSCURATO:PERSONA], che aveva regolarmente lavorato per la società e l'aveva gestita, anche fornendo garanzia personale per i debiti della società verso le banche. [OSCURATO:PERSONA] aveva anche acquistato le rimanenti quote sociali, ma poi, essendo insorti contrasti con i coniugi Agate e Francaviglia, non aveva potuto conseguirne la materiale disponibilità e la Francaviglia aveva agito in giudizio nei suoi confronti per ottenere il pagamento del prezzo della cessione delle quote. La costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era avvenuta mediante conferimento nella stessa di beni immobili, cosicché la stessa non poteva ritenersi un'operazione elusiva; anche il trasferimento delle quote dal Mangiaracina alla Ostashko era un'operazione neutra sotto il profilo giuridico e nemmeno poteva ritenersi che fosse un'operazione elusiva la successiva cessione della quota della Francaviglia alla Ostashko, atteso che erano insorti contrasti tra le parti per il pagamento del prezzo che evidenziavano che la cessione era reale e non fittizia. Tali circostanze di fatto, laddove considerate dalla Corte territoriale, avrebbero dovuto condurre all'assoluzione degli imputati. [OSCURATO:SOCIETA] era stato considerato che la presunzione di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 rendeva priva di capacità elusiva le condotte ascritte agli imputati. 12.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge per essere il delitto già estinto per prescrizione maturata prima della sentenza di appello.13. In data 26 marzo 2021 è stato depositato un ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che viene indicato quale «ricorso integrativo» per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il quale viene formulato un ulteriore motivo di ricorso volto a denunciare la violazione dell'art. 541 cod. proc. pen.. Essi si dolgono di essere stati entrambi condannati al pagamento delle spese processuali in favore della [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] Onlus e, il solo Agate, anche in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sebbene in primo grado non fossero stati condannati al risarcimento del danno in favore di tali soggetti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondato. Questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852; Sez. 1, n. 10278 del 25/02/2010, Attanasio, Rv. 246787; Sez. 5, n. 17696 del 18/02/2009, Martucci, Rv. 243615). Peraltro, nel caso di specie, la Corte di appello di Palermo ha provveduto, successivamente al deposito della sentenza, alla correzione del dispositivo, nel senso di far prevalere il contenuto del dispositivo di cui era stata data lettura in udienza, più favorevole per i ricorrenti. 2. il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Deve in primo luogo escludersi che il Giudice dell'udienza preliminare e poi la Corte di appello si siano limitati a presumere la permanenza dell'odierno ricorrente all'interno della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo esclusivamente sulla base della condanna da lui riportata e ormai passata in giudicato per il reato associativo commesso fino al 2005 e della assenza di manifestazioni da parte sua della volontà di recedere dal sodalizio criminale. I giudici del merito hanno valutato la sua condotta successiva a quella già valutata dalla precedente sentenza ormai definitiva e hanno spiegato che egli, al '''''' pari del fratello Giuseppe, ha intrattenuto rapporti diretti e privilegiati con [OSCURATO:PERSONA], reggente della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, a sua volta in contatto con altri esponenti di vertice dell'associazione criminale, operanti nel territorio della provincia di Trapani; inoltre, [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto l'attività di impresa della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., agevolandola negli accordi tra le varie famiglie mafiose interessate alla spartizione di importanti lavori di appalto; attraverso la [OSCURATO:SOCIETA]. l'imputato ha assicurato alla associazione criminale il controllo delle attività connesse a tali lavori; inoltre, i due fratelli Loretta hanno contribuito nella organizzazione di incontri riservati tra il Gondola ed altri esponenti mafiosi. Con tali condotte, affermano i giudici del merito, il ricorrente ha concretamente contribuito, sia attraverso la propria attività imprenditoriale, sia attraverso lo scambio di informazioni tra i vari sodali, al perseguimento dei fini delittuosi dell'associazione [OSCURATO:PERSONA]. Laddove il ricorrente sostiene che è rimasto indimostrato l'asservimento della [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA], che non è provato che la società fosse riuscita ad ottenere taluni appalti grazie all'intervento del Gondola o dell'associazione criminale e che i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] troverebbero esclusiva giustificazione nel rapporto di amicizia tra il capomafia e suo padre e non in rapporti di natura criminale e che l'interessamento del Gondola era dovuto alla sua necessità di assicurarsi che i Loretta provvedessero ad onorare i debiti nei confronti di soggetti che a lui si erano rivolti per ottenerne il pagamento, il motivo di ricorso, per come formulato, solleva censure che attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 3. Anche il secondo ed il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per manifesta infondatezza.Laddove si afferma che la Corte di appello avrebbe omesso di dare risposta ai motivi di gravame, limitandosi a richiamare le prove ed omettendo di confrontarsi con le deduzioni difensive volte a negare la sussistenza del reato associativo il motivo risulta estremamente generico e comunque smentito dalla lettura della motivazione della sentenza di secondo grado in cui la Corte di appello non si limita ad illustrare gli elementi di prova a sostegno dell'ipotesi accusatoria, ma degli stessi opera una valutazione globale indicando le ragioni per le quali da essi, complessivamente considerati, risulta dimostrata la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si afferma che egli, sia partecipando alla gestione di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sia concorrendo con il fratello nella organizzazione di incontri tra il Gondola e gli altri membri del sodalizio criminale, ha fornito un effettivo contribuito al raggiungimento degli obiettivi di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], dando atto che egli ha fornito tale contributo sia attraverso la sua attività imprenditoriale, sia attraverso la organizzazione di detti incontri riservati, ha chiarito le ragioni per le quali egli non rientra nella categoria dei meri imprenditori collusi e non è un concorrente esterno, ma è un soggetto inserito nell'organizzazione criminale. Egli, infatti ha non si è limitato ad arrecare un contributo circoscritto alla sua dimensione imprenditoriale, ma ha pure aiutato il Gondola a mantenere i contatti con altri esponenti del sodalizio. D'altra parte, la posizione del ricorrente, che ha asservito agli interessi di [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., neppure è equiparabile a quella di [OSCURATO:PERSONA], che è stato ritenuto responsabile del meno grave delitto di favoreggiamento, poi dichiarato estinto per prescrizione, cosicché non può ritenersi illogica la motivazione della sentenza di appello che ha diversamente qualificato la posizione dei due imputati. 4. Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, per come formulato, poiché egli si duole della mancanza di prova delle aggravanti contestate in relazione al delitto di associazione di tipo mafioso. In sostanza egli invoca una rivalutazione del materiale probatorio e quindi una valutazione di merito che è preclusa in questa sede di legittimità. Egli non attacca le ragioni poste a base della decisione, che poggia sul fatto notorio della disponibilità di armi da parte dell'associazione [OSCURATO:PERSONA] considerata nel suo complesso, desunta dai provvedimenti con i quali l'autorità giudiziaria ha pronunciato condanna nei confronti di altri sodali e nei quali detta disponibilità risulta accertata, e sull'accertamento del reimpiego nella attività imprenditoriale della [OSCURATO:SOCIETA]. dei redditi percepiti dal Loretta attraverso un'impresa asservita a [OSCURATO:PERSONA] e della quale il sodalizio criminale si avvaleva per infiltrarsi nelle attività economiche esercitate nel territorio e in particolare nel settore degli appalti pubblici. Si consideri a tale proposito che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, aggravata ai sensi dell'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., che si ha reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni delittuose anche quando al soggetto passivo viene imposto, con violenza o minaccia, di far assegnare lavori in appalto ad imprese colluse o di cedere attività commerciali in favore di prestanome mafiosi, atteso che, in tali ipotesi, il profitto ingiusto del delitto estorsivo è costituito dalla remunerazione dei lavori e dei servizi svolti dall'impresa mafiosa, che si giova dell'imposizione criminale, ovvero dai proventi derivanti dall'acquisizione dell'attività commerciale altrui, ed il reimpiego si attua attraverso l'investimento di tale profitto nelle attività della medesima impresa mafiosa (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv. 275586). Secondo l'accertamento in fatto contenuto nelle due sentenze di merito [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di intervenire, esercitando, quale reggente della famiglia di Mazara del Vallo, pressioni su coloro che, anch'essi inseriti in [OSCURATO:PERSONA], già si erano spartiti, sulla base di pregressi accordi da essi raggiunti con il Filardo, i lavori oggetto di appalto; in seguito a tali pressioni il Gondola era riuscito a far partecipare la [OSCURATO:SOCIETA] ai lavori. Peraltro, la circostanza aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. - che si configura ove le attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti - ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale, nel caso di associazioni cd. storiche come mafia, camorra e 'ndrangheta, ne risponde per il solo fatto della partecipazione, dato che - appartenendo da anni al patrimonio conoscitivo comune che dette associazioni operano nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti di delitti che tipicamente pongono in essere in esecuzione del suo programma criminoso - un'ignoranza al riguardo in capo ad un soggetto che sia ad alcuna di tali associazioni affiliato è inconcepibile (Sez. 2, Sentenza n. 23890 del 01/04/2021, Aieta, Rv. 281463). 5. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Egli torna a ribadire che l'intestazione a sua moglie della sua quota di partecipazione al capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. trova giustificazione nell'esigenza di assicurare alla società l'accesso al credito bancario e l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, obiettivi che mai sarebbe stato possibile realizzare laddove la sua qualità di socio fosse stata palese, essendo egli già stato condannato per il delitto di partecipazione a [OSCURATO:PERSONA]. Questa Corte di cassazione ha, però, affermato, in tema di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-quinquies, decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che il dolo specifico — costituito dal fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali — non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di «liberarsi» dei beni in vista di una loro possibile ablazione (Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598, che, in applicazione del principio, ha annullato la sentenza di assoluzione che aveva escluso la configurabilità del dolo specifico, con riferimento al trasferimento della titolarità di quote di una società, finalizzato anche a consentire alla società medesima di partecipare a gare d'appalto, senza essere colpita da misura interdittiva antimafia; vedi pure Sez. 3, n. 27112 del 19/02/2015, Forlani, Rv. 264390, in tema di reati tributari). Egli non attacca, invece, le ragioni che hanno indotto i giudici del merito a ritenere che, oltre alle finalità indicate dal ricorrente nel suo motivo di ricorso, la intestazione della quota alla moglie e poi la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] con intestazione della sua quota a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero operazioni dirette anche ad eludere le disposizioni in materia di applicazione di misure patrimoniali, cosicché il motivo di ricorso risulta generico. 6. Anche il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Laddove sostiene che l'aggravante prevista dall'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 sarebbe assorbita dalla condotta associativa, il motivo è manifestamente infondato. Questa Corte di cassazione ha più volte affermato che la circostanza aggravante, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento ai reati fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, dep. 22/01/2015, Terracchio, Rv. 262486). Nella parte in cui il ricorrente sostiene che la sussistenza della finalità di agevolare [OSCURATO:PERSONA] sarebbe rimasta indimostrata in relazione al delitto di cui al capo C), non essendo emersi rapporti tra lui e [OSCURATO:PERSONA] successivamente al 2013, deve osservarsi che tale circostanza di fatto è del tutto irrilevante, atteso che le condotte di cui al capo C) vengono contestate come commesse tra il 2010 ed il 2013. 7. Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). I giudici del merito hanno indicato le ragioni che portano a ritenere che le condotte di intestazione fittizia descritte ai capi C) e D) fossero volte ad eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali e la Corte di appello ha fornito adeguata risposta ai motivi di appello. Per quanto sopra esposto, deve comunque osservarsi che non rileva la compresenza di ulteriori finalità rispetto a quella elusiva. [OSCURATO:SOCIETA] rileva che la intestazione delle quote societarie alle mogli dei due Loretta non fosse in grado di scongiurare l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale in virtù della presunzione di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Le Sezioni Unite hanno affermato che l'applicabilità dell'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — che prevede presunzioni d'interposizione fittizia destinate a favorire l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali antimafia — non impedisce di configurare il delitto di cui all'art. 12-quinquies legge 7 agosto 1992, n. 356 (Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270087). Quanto alla aggravante prevista dall'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, applicata in relazione alle condotte contestate al capo C), la Corte di appello ha adeguatamente motivato evidenziando che poiché la [OSCURATO:SOCIETA]. era asservita alla associazione criminale ed in particolare alla famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, che tramite [OSCURATO:PERSONA] si ingeriva nella sua gestione, la intestazione fittizia delle quote, in quanto diretta ad eludere l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, era volta ad agevolare l'associazione criminale permettendo alla stessa di continuare a servirsi della [OSCURATO:SOCIETA]. per infiltrarsi nel settore dei lavori relativi ad opere pubbliche.8. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati nei limiti di seguito esposti. Laddove le ricorrenti sostengono che non sarebbe dimostrata la finalità elusiva delle intestazioni fittizie delle quote e nemmeno la loro concreta capacità di eludere dette disposizioni, deve richiamarsi in questa sede quanto già sopra esposto in ordine ai motivi di ricorso dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] retta. Con riguardo all'argomento secondo il quale l'ipotesi per cui l'incontro avvenuto in data 2 marzo 2010 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era finalizzato alla spartizione dei lavori del parco eolico Vento di Vino sarebbe contraddetta dall'assenza di [OSCURATO:PERSONA], che secondo gli inquirenti a tale spartizione aveva preso parte, e dalla ignoranza in capo al Cimarosa dei pregressi accordi tra [OSCURATO:PERSONA] e il Filardo, ed al significato da attribuire al contenuto di una conversazione telefonica intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e tale Anna, trattasi di censure di merito volte ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio che è inammissibile in questa sede. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato laddove esse si dolgono che non risulta accertato se sussistano in concreto i presupposti per la confisca dei beni ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011. Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512—bis cod. pen., deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la ratio dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216; Sez. 2, n. 13448 del 16/12/2015 - dep. 2016, Zummo, Rv. 266438). In particolare, questa Corte di cassazione ha affermato che, ai fini dell'integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12-quinquies, decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito in Legge 7 agosto 1992 n.356, lo scopo elusivo che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito (Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Lapelosa, Rv. 261980). 7,7 Il motivo di ricorso risulta, invece, fondato laddove la ricorrente si duole della ritenuta applicabilità della norma incriminatrice anche in relazione al subappalto dei lavori di adeguamento dell'ospedale di Mazara del Vallo, sostenendo che il reato può avere ad oggetto solo beni astrattamente suscettibili di confisca. Ai fini dell'integrazione del delitto di intestazione fittizia di beni con riferimento alla costituzione di una nuova attività d'impresa esercitata in forma societaria, è necessaria la duplice dimostrazione della riconducibilità al soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità delle risorse destinate ai conferimenti nel costituendo patrimonio sociale e del perseguimento dello scopo di eludere, in tal guisa, l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, ragion per cui non rilevano gli apporti diversi da quelli meramente finanziari (quali, ad esempio, il contributo d'opera o lo sfruttamento di relazioni personali), in quanto non suscettibili di divenire oggetto di misure ablative, salvo che assurgano ad indici di un contributo concorsuale alla realizzazione dell'altrui condotta di intestazione fraudolenta (Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv. 281423). In applicazione del principio sopra esposto, deve ritenersi che non integri delitto la condotta sopra indicata, non potendo il contratto di subaffitto costituire oggetto di confisca. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condotta di cui al punto 3) del capo C) avente ad oggetto il subappalto concesso alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.. [OSCURATO:SOCIETA], il motivo di ricorso articolato da [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto anche laddove si impugna l'affermazione della penale responsabilità della ricorrente per il reato di cui al punto 2) del capo C), poiché, mentre in relazione al punto 1) dello stesso capo di imputazione dalle motivazioni delle due sentenze di merito si comprendono le ragioni che hanno indotto a ritenere che la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. fosse avvenuta su iniziativa e con risorse dei fratelli Loretta e nell'interesse degli stessi, nelle stesse non si afferma che il successivo acquisto della azienda dell'impresa di [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. sia avvenuto con risorse provenienti dai fratelli Loretta e non utilizzando quelle già a disposizione della [OSCURATO:SOCIETA]. dopo la sua costituzione. Dovendo ritenersi, in mancanza di diverse indicazioni contenute nelle due sentenze, che siano state utilizzate risorse già nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., il reato ipotizzato non sussiste, richiedendo esso che i beni siano stati acquistati con risorse provenienti dall'imputato. La sentenza impugnata deve, quindi essere annullata senza rinvio anche in relazione al delitto di cui al punto 2) del capo C).Poiché l'annullamento della sentenza impugnata in relazione ai punti 2 e 3 del capo C) non dipende da motivi esclusivamente personali alle ricorrenti, ma da ragioni attinenti all'elemento oggettivo, esso estende i suoi effetti agli altri concorrenti nel reato di cui al capo C). 9. Manifestamente infondati sono pure il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi. La Corte di appello nel motivare sui motivi di gravame formulati nell'interesse delle odierne ricorrenti per contestare la applicabilità a loro carico dell'aggravante prevista dall'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, ha affermato che essa non può essere esclusa, perché la condotta delle imputate è consistita in un'agevolazione della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, in quanto contribuendo a mantenere in capo ai loro mariti la titolarità della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ha consentito alla famiglia mafiosa di Mazara del Vallo di servirsi di detta società per inserirsi nel settore dei lavori oggetto di pubblici appalti. Con tale argomento la Corte territoriale ha chiarito le ragioni per le quali il delitto ha arrecato un contributo alla famiglia mafiosa di Mazara del Vallo. Quanto alla conoscenza di tale contributo da parte delle due ricorrenti, per l'applicazione della aggravante sopra citata occorre che esse fossero almeno consapevoli dell'esistenza del proposito, da parte di almeno uno dei concorrenti nel reato, di agevolare [OSCURATO:PERSONA] e che ciononostante abbiano partecipato alla commissione del reato. La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). Tale aspetto, sebbene non venga particolarmente approfondito nella sentenza di appello, viene adeguatamente trattato nella sentenza di primo grado (vedi pagg. 206-207 della sentenza di primo grado) in cui si afferma che anche le mogli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito allo scopo di avvantaggiare l'associazione criminale consentendo ad essa, tramite la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di insinuarsi nel tessuto economico-sociale acquisendo lucrose commesse. A tale proposito deve ricordarsi che le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 10. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. I coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti dall'imputazione di cui al capo D) per la carenza, in capo ad essi, dell'elemento soggettivo del reato, che è invece stato ritenuto sussistente per [OSCURATO:PERSONA]. Ne deriva che è irrilevante, in quanto attinente ad aspetti di natura oggettiva, la circostanza che i due coimputati siano rimasti soci o abbiano amministrato la società per un periodo di tempo maggiore rispetto all'odierno ricorrente e il vizio di contraddittorietà della motivazione lamentato dal Siragusa deve ritenersi palesemente insussistente. Né la Corte di appello, nel motivare il rigetto dell'impugnazione, ha fatto riferimento ad una fideiussione prestata dal Siragusa per i debiti della [OSCURATO:PERSONA] o alla partecipazione del Siragusa alla stesura dell'atto di costituzione della società. 11. È fondato il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con assorbimento del terzo motivo. Gli acquisti aventi ad oggetto l'azienda della [OSCURATO:SOCIETA]. e l'autocarro sono stati effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non si afferma che le risorse utilizzate per tali acquisti provenissero non da questa società, ma direttamente dai due fratelli Loretta. Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356) integra un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Szalska, Rv. 272902). Il delitto si è perfezionato nel momento in cui la titolarità delle quote di partecipazione al capitale è stata attribuita all'odierno ricorrente. La società, tuttavia, in quanto entità volta all'esercizio di un'attività di impresa e non al mero godimento di beni, è soggetta a continue modifiche quanto alla composizione del suo patrimonio, acquistando ed alienando beni ad altri soggetti ed impiegando i beni acquistati nei processi produttivi. La continua modificazione dei beni che compongono il suo patrimonio è del tutto fisiologica e gli acquisti da essa effettuati con risorse proprie non valgono ad integrare altrettanti reati di trasferimento fraudolento di valori. Oggetto della fittizia intestazione sono le quote di partecipazione, che rappresentano una frazione del patrimonio e quindi dei beni che lo compongono, e non direttamente i beni che formano il suo patrimonio. Solo laddove gli acquisti vengano effettuati con risorse provenienti dal patrimonio del soggetto attivo del reato e i beni così acquistati vengano fittiziamente intestati alla società, la cui titolarità del bene così acquisito sarebbe solo apparente, potrebbe ritenersi sussistente un ulteriore ed autonomo reato di trasferimento fraudolento di valori diverso da quello che ha già avuto ad oggetto le quote della società formalmente intestataria dell'acquisto. Ne consegue che in relazione alle condotte, contestate al capo D), consistite nell'acquisto dell'autocarro dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e nell'acquisto del ramo di azienda della [OSCURATO:SOCIETA]. la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Anche in relazione a tali imputazioni, l'annullamento della sentenza impugnata, non dipendendo da motivi esclusivamente personali al ricorrente, ma da ragioni attinenti all'elemento oggettivo, estende i suoi effetti agli altri concorrenti nel reato. Per completezza deve evidenziarsi che la sentenza della Corte di appello neppure chiarisce perché di tali acquisti il Siragusa dovrebbe rispondere, atteso che, secondo quanto riportato a pag 214 della sentenza di primo grado, egli ha cessato di amministrare la società in data 30 settembre 2014, prima degli acquisti del ramo di azienda e dell'autocarro, cosicché non è possibile comprendere quale sarebbe stato il suo contributo alla commissione dei reati a lui contestati in relazione a tali acquisti. 12. Il settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la Corte di appello adeguatamente illustrato a pag. 33 della motivazione della sentenza le ragioni poste a base della conferma dell'applicazione della recidiva contestata attraverso il riferimento alla spiccata capacità a delinquere dell'imputato, resa evidente dai reati da lui commessi dal 2005 al 2018. 13. Il sesto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per come formulato, è inammissibile, atteso che il ricorrente, limitandosi a dolersi della misura degli aumenti applicati per la continuazione, ritenuta eccessiva, ma non deducendo un vizio di legittimità o di motivazione, sollecita a questa Corte di cassazione una valutazione di merito che è preclusa in questa sede.14. Inammissibili sono pure l'ottavo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie la Corte di appello ha adeguatamente motivato, quanto a [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento ai suoi numerosi e gravi precedenti penali e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], affermando che la pena era già stata applicata in misura pari al minimo edittale e sottolineando la gravità del reato. 15. Il primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi ed in gran parte sovrapponibili, sono fondati. Nonostante i tre odierni ricorrenti avessero impugnato la sentenza di primo grado con specifici motivi di appello volti a contestare la sussistenza in capo ad essi del dolo specifico dei reati che vengono loro contestati, sostenendo che le fittizie intestazioni descritte ai capi E) ed El) non fossero state attuate al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione, la Corte di appello, nel motivare il rigetto dei loro gravami, si è limitata a ribadire quanto già affermato nella sentenza del Giudice dell'udienza preliminare in ordine alle ragioni per le quali le intestazioni alla Francaviglia ed al Passalacqua dovevano ritenersi fittizie e volte ad occultare la titolarità delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in capo al Mangiaracina ed all'Agate, senza tuttavia chiarire perché tali intestazioni fossero dirette a sottrarre le quote stesse all'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. In ordine all'elemento soggettivo del reato la Corte di appello non solo omette di confrontarsi con i motivi di gravame dei tre imputati, ma non motiva in alcun modo.Ne consegue che la sentenza qui impugnata deve essere annullata, in relazione alle posizioni dei tre ricorrenti, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] resta assorbito. 16. Anche il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il motivo nuovo formulato nell'interesse dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati. I ricorrenti, con la sentenza di primo grado, non sono stati condannati al risarcimento del danno o al pagamento delle spese processuali in favore della [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] Onlus e pertanto, sebbene il loro appello fosse stato rigettato, non potevano ritenersi soccombenti nei confronti di detta associazione e non poteva trovare applicazione l'art. 541 cod. proc. pen.. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nella parte in cui condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali in favore di detta associazione. 17. E' pure fondato il secondo dei motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Anche in relazione alle censure formulate nei rispettivi atti di appello dai due ricorrenti appena citati, con le quali essi avevano dedotto che la intestazione fittizia a [OSCURATO:PERSONA] della quota di cui era effettivo titolare [OSCURATO:PERSONA], avendo ad oggetto un bene appartenente a quest'ultimo, non poteva essere volta ad eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello non ha fornito alcuna risposta. [OSCURATO:SOCIETA] con la sentenza impugnata è stata data risposta ai motivi di appello volti a contestare la finalità elusiva delle condotte contestate a [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che anche rispetto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi E) ed E1), con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. 18. Sono invece generici e comunque infondati il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui eccepisce la prescrizione dei reati di cui ai capi C) e D), il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con i quali le ricorrenti eccepiscono la prescrizione dei reati loro contestati.18.1. In relazione al delitto di cui al capo C) occorre distinguere la posizione di [OSCURATO:PERSONA] da quella degli altri imputati. 18.1.1. Il reato di cui all'art. 12-quinquies della legge 356 del 1992 è punito con la pena della reclusione sino a sei anni. Quanto al reato di cui al capo C), essendo stata contestata la aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 ed essendo stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, deve applicarsi l'art. 63, quarto comma, cod. pen.. Ne deriva che, dovendo aumentarsi la pena per effetto della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, che è la circostanza ad effetto speciale più grave, comportando essa un aumento di pena pari a due terzi, la pena edittale ascende ad anni dieci di reclusione. [OSCURATO:SOCIETA], la pena edittale deve essere incrementata di un terzo — e quindi ad anni tredici e mesi quattro — in virtù dell'aggravante ad effetto speciale di cui al citato art. 7 e dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. Ai sensi dell'art. 157 cod. pen. il termine di prescrizione risulta, quindi, pari ad anni tredici e mesi quattro. La condotta residua, tra quelle contestate al capo C), ossia l'intestazione delle quote, risale al 7 gennaio 2010, cosicché, anche non tenendo conto degli eventi interruttivi e delle sospensioni medio tempore intervenute, non risulta ancora maturato il termine di prescrizione. 18.1.2. Quanto al capo D), non essendo stata applicata l'aggravante di cui al citato art. 7, ma la sola recidiva reiterata specifica, la pena edittale è pari ad anni dieci di reclusione (pena base pari ad anni sei di reclusione, aumentata di due terzi), cosicché, ex art. 157 cod. pen., anche il termine minimo di prescrizione è pari ad anni dieci di reclusione. Essendo intervenuti, durante la pendenza del termine di prescrizione, più atti interruttivi, tra i quali vi è anche la sentenza di primo grado del 8 marzo 2018, può trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 161 cod. pen. che prevede un aumento del termine di prescrizione pari a due terzi laddove sia stata applicata la recidiva reiterata. Ne consegue che il termine massimo di prescrizione risulta pari ad anni sedici e mesi otto e che esso, calcolato dal 1 settembre 2014, data di costituzione della società [OSCURATO:PERSONA], non risulta ancora scaduto. 18.2. Quanto agli altri imputati, occorre distinguere tra il reato di cui al capo C) e quello contestato al capo D). 18.2.1. In relazione al reato di cui al capo C), la pena edittale è pari ad anni nove di reclusione (pena base di anni sei di reclusione, aumentata della metà per l'aggravante prevista dal citato art. 7). La condotta residua tra quelle contestate al capo C) risale al 7 gennaio 2010 ed il termine di prescrizione è stato interrotto prima della sua scadenza quando, in data 8 marzo 2018, è stata emessa la sentenza di primo grado. Da questa data ha cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione di pari durata, atteso che l'applicazione del citato art. 7 determina l'inclusione del reato tra quelli indicati dall'art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen., per i quali l'art. 161, ultimo comma, cod. pen. non prevede un termine massimo di prescrizione. Ne consegue che in relazione alla condotta contestata al punto 1 del capo C) non risulta maturato il termine di prescrizione. 18.2.2. In relazione al reato di cui al capo D), il termine minimo di prescrizione, non essendo stata ritenuta alcuna aggravante ad effetto speciale, è pari ad anni sei. Il termine, decorrente dal 1 settembre 2014, è stato interrotto dalla sentenza di primo grado del 8 marzo 2018. Risulta applicabile l'ultimo comma dell'art. 161 cod. pen. ed il termine massimo è pari ad anni sette e mesi sei. Considerato che la condotta residua tra quelle contestate al capo C) risale al 1 settembre 2014, il termine sarebbe scaduto in data 1 marzo 2022. Tuttavia, considerato che il termine è rimasto sospeso per 698 giorni, ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c), e comma 2, cod. proc. pen., la prescrizione non risulta ancora maturata. La sospensione dei termini di custodia cautelare disposta, con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione previsto dall'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ovvero nel caso in cui consegua alla particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., determina la sospensione della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura custodiale (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138; Sez. 6, Sentenza n. 31875 del 12/04/2016, Armenìse, Rv. 267982; Sez. 6, Sentenza n. 15477 del 28/02/2014, Ambrosino, Rv. 258967). 19. Manifestamente infondati è pure il terzo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volti a far valere la prescrizione dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi E) ed E1). Quanto al reato di cui al capo E), esso risulta contestato come commesso in data 30 ottobre 2013. Il termine massimo di prescrizione è pari ad anni sette e mesi e sarebbe scaduto il 30 aprile 2021. Tuttavia, il termine è rimasto sospeso per 698 giorni ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c), e comma 2, cod. proc. pen., cosicché esso non è ancora decorso. A maggior ragione il termine di prescrizione non è decorso per il reato di cui al capo El), commesso il 23 febbraio 2015. 20. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle imputazioni di cui ai punti 2 e 3 del capo C) perché il fatto non sussiste, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relaziona al capo D), limitatamente all'acquisto del ramo d'azienda della società [OSCURATO:SOCIETA]. e dell'autocarro, perché il fatto non sussiste. La medesima sentenza deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai capi E) ed E1) loro rispettivamente ascritti, con rinvio per nuovo esame su tali capi ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. La sentenza deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche laddove essi vengono condannati alla rifusione delle spese processuali in favore della [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], condanna che deve essere eliminata. Infine, la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel resto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 21. Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., essendo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimasti soccombenti nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], gli stessi devono essere condannati alla rifusione, in favore di questa, delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al capo C), punti 2 e 3, perché il fatto non sussiste. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione al capo D), limitatamente all'acquisto del ramo d'azienda della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e dell'autocarro, perché il fatto non sussiste. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente