CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37174/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA] Tarik, assistito dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che h depositato memoria difensiva insistendo nell'accoglimento del ricorso. Cr [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di l'Aquila, con sentenza assunta in data 14 Settembre 2020, riqualificati i fatti contestati a [OSCURATO:PERSONA] Tarik ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90, rideterminava la pena nei suoi confronti in anni due di reclusione ed euro 2.000 di multa riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale della pena. Escludeva che il carattere continuativo dello spaccio, a fronte di quantità ponderalnnente non rilevanti, potesse giustificare la ipotesi di maggiore gravità, evidenziando il carattere rudimentale dello spaccio, svolto lungo la strada con modalità non professionali. 2. Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Tarik articolando un unico motivo di doglianza, di ordine processuale. Denuncia violazione di legge processuale stabilite a pena di nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art.178 lett.c) cod.proc.pen. laddove il giudice di primo grado aveva disatteso la richiesta difensiva di differimento della discussione del processo fissata alla udienza del 3.2.2020 dinanzi al Tribunale di Avezzano in ragione dei concomitanti impegni del difensore di fiducia, il quale aveva tempestivamente rappresentato di essere impegnato presso il Tribunale di Roma nella medesima data in relazione alla quale era gravato dell'onere di intimazione di alcuni testimoni e agli incombenti relativi all'assunzione della prova testimoniale. Del tutto illegittima doveva pertanto ritenersi la motivazione del giudice di appello il quale, nel confermare la correttezza dell'operato del primo giudice, che aveva disatteso l'istanza difensiva di differimento e disposto la discussione del processo previa nomina di un difensore ai sensi dell'art.97 comma 4 cod.proc.pen., rappresentava che i due impegni professionali non fossero incompatibili in quanto fissati in due orari che consentivano lo spostamento del difensore da una sede giudiziaria all'altra, se del caso chiedendo l'anticipazione della trattazione del giudizio dinanzi al Tribunale di Avezzano, sul presupposto che il trasferimento in macchina tra le due sedi giudiziarie (Avezzano e Roma) e il non particolare impegno connesso al giudizio da trattarsi presso il foro di Avezzano, avrebbero consentito l'assolvimento degli obblighi professionali del difensore nella medesima giornata.3. Assumeva che la motivazione era del tutto contraddittoria ed illogica nonché in contrasto con i principi sanciti dal giudice di legittimità, laddove frutto di valutazioni congetturali (e cioè che il difensore si sarebbe spostato in autovettura) e del tutto illogiche, in quanto il giudizio abbreviato da celebrarsi nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] presentava profili di delicatezza e di impegno non indifferenti, in ragione del capo di imputazione e della misura della pena successivamente applicata. In ordine alla valutazione dei criteri utilizzabili dal giudice di merito con riferimento a prospettate esigenze di concomitanza di impegni professionali ai fini della richiesta di differimento rilevava che la concomitanza era stata segnalata con ampio anticipo, che l'impegno professionale presso il Tribunale di Roma era stato fissato in precedenza e che era stato altresì rappresentata la impossibilità di avvalersi di sostituti processuali anche in ragione del rito (abbreviato) prescelto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso, di ordine processuale, risulta fondato in presenza di iter argomentativo manifestamente illogico e contraddittorio nel riconoscere la legittimità dell'ordinanza del giudice di prima cure che, nel rigettare la richiesta difensiva di differimento della udienza di discussione del procedimento, da celebrarsi con rito abbreviato e nell'escludere la ricorrenza di un legittimo impedimento del difensore dell'imputato, aveva negato rilevanza ai concomitanti impegni professionali del difensore di fiducia, procedendo alla celebrazione del giudizio, previa nomina di difensore immediatamente reperibile ai sensi dell'art.97 comma 4 cod.proc.pen., sul presupposto dell'assenza di incompatibilità tra i due impegni professionali prospettati, che avrebbero potuto essere espletati nel rispetto dei principi di collaborazione e di lealtà processuale. 2. Le regole generali fissate dalla Suprema Corte di Cassazione al fine del riconoscimento del legittimo impedimento in ipotesi di duplice impegno professionale non contemplano uno specifico onere di collaborazione del difensore che vada oltre la tempestiva comunicazione del contestuale impegno, delle ragioni che giustificano la richiesta, dell'assenza di co-difensori o di sostituti processuali che possano svolgere una funzione di supplenza. A tale proposito la Suprema Corte a Sezioni Unite ha statuito che già di per sé l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro co-difensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (sez.U, n.4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv.262912; sez.6, n.20130 del 4/03/2015, Caputi, Rv.263395). D'altro canto la giurisprudenza che ne è seguita non ha neppure indicato, quale condizione del riconoscimento del legittimo impedimento, che il difensore, che alleghi il concomitante impegno professionale, giustifichi la scelta di chiedere il differimento di un procedimento piuttosto che l'altro, la cui udienza sia stata fissata nella medesima data, "mentre sussiste a carico dell'imputato l'onere di tempestiva comunicazione della sua concomitante citazione per altro processo dinanzi a diversa autorità giudiziaria, così da consentire al giudice di effettuare gli accertamenti necessari e di organizzare l'eventuale rinvio della propria udienza senza disagi per le altre parti coinvolte, in coerenza con i principi costituzionali di ragionevole durata dei processi ed efficienza della giurisdizione" (sez.4, n.1222 del 12/06/2015, Caligiuri, Rv.266437), anche quando non è offerta giustificazione della scelta in favore dell'uno o dell'altro processo, purché la comunicazione dell'impedimento sia prontamente documentata e si rappresenti l'interesse a parteciparvi (sez.3, n.40199 del 8/05/2014, Rv. Danchera, Rv.260724), con la conseguenza che il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza configura una nullità assoluta a norma degli artt. 178 lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen.; (sez.5, n.5845 del 10/12/2013, Peghinelli, Rv.258560). 3. Orbene, ciò premesso in ordine ai principi giurisprudenziali che regolano la materia e definiscono il perimetro del legittimo impedimento in presenza di concomitanti impegni professionali del difensore, va evidenziato che la Corte di Appello in primo luogo non ha posto in discussione la legittimità dell'impedimento, affermando che il difensore del [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato tempestiva richiesta di differimento "allegando un concomitante impegno professionale e deducendo correttamente le ragioni che rendevano necessaria la sua presenza in entrambi i processi, nei quali non era possibile avvalersi di sostituto", ma ha al contempo ha escluso l'impedimento in quanto i due impegni avrebbero potuto essere assolti nella medesima giornata. 3.1 Sul punto la motivazione si presenta manifestamente illogica in quanto, a prescindere dai limiti del sindacato, sopra evidenziati, sulla effettiva possibilità da parte del difensore di assolvere compiutamente ad entrambi gli impegni nel corso della medesima giornata presso due uffici giudiziari distanti oltre cento chilometri nell'arco temporale di due ore e mezzo, la Corte di Appello di L'Aquila si è affidata ad argomenti motivazionali ipotetici, incerti e meramente congetturali in relazione ai tempi di percorrenza e ai modi di trasferimento del difensore da una sede giudiziaria all'altra, confidando in un celere trasferimento per via autostradale e ponendo al contempo a carico del difensore l'onere di chiedere l'anticipazione dell'udienza presso il Tribunale di Avezzano (peraltro fissata alle h.9.30), senza alcuna garanzia sul fatto che l'anticipazione sarebbe stata possibile, ovvero che l'istanza sarebbe stata accolta. Apodittico e illogico è poi l'argomento fondato sul dato che l'impegno dinanzi al Tribunale di Avezzano si sarebbe risolto in poco tempo "in considerazione della brevità dell'impegno per la trattazione del giudizio abbreviato, affare di poco momento, conclusosi in pochi minuti", atteso che la prima parte dell'affermazione si scontra con la obiettività del capo di imputazione, ove risulta contestato un episodio di detenzione in concorso di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con le caratteristiche del rito (rito abbreviato per entrambi gli imputati difesi da distinti difensori di fiducia con formulazione di questioni preliminari di carattere processuale tra cui quella di cui al presente ricorso a fronte di sentenza di condanna in primo grado che aveva altresì disposto l'espulsione degli stranieri dal territorio nazionale) e con l'esito del giudizio (riqualificazione giuridica dei fatti contestati), mentre la seconda parte ("conclusosi in pochi minuti") sconta il vizio di una valutazione postuma, che non tiene conto dell'impegno che avrebbe profuso il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] qualora fosse stato ammesso a presenziare, e dell'apporto offerto dal sostituto nominato ai sensi dell'art.97 comma 4 cod.proc.pen. 3.2 Ne consegue la fallacia e la illogicità del complessivo iter argomentativo volto ad escludere la ricorrenza dell'impedimento del difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] per concomitanti impegni professionali mentre si pone oltre il perimetro del sindacato del giudice di merito e comunque risulta meramente apparente l'ulteriore argomento secondo il quale sarebbe stato "onere del difensore di prodigarsi lealmente e fattivamente per organizzare il proprio lavoro in modo da consentire, quando possibile, la trattazione dei processi". Sotto un primo profilo l'argomento appare contraddittorio atteso che lo stesso giudice di appello ha riconosciuto, conformemente alla giurisprudenza sopra richiamata, che il difensore aveva tempestivamente e compiutamente rappresentato la duplicità degli impegni professionali nella stessa giornata del 3 Febbraio 2020 e l'assenza di sostituti, ponendoli all'attenzione del giudicante di Avezzano con una richiesta di differimento della udienza e pertanto adeguando i propri oneri organizzativi alla esigenza di fronteggiare i due impegni concomitanti e di comunicarli all'ufficio giudiziario di riferimento. L'argomento è illogico e circolare quando subordina l'affermazione all'inciso "ove possibile", laddove la possibilità di fare fronte ad entrambi gli impegni viene dallo stesso giudice di appello ancorata a affermazioni illogiche, in quanto ipotetiche e non ancorate a dati reali ma alla formulazione ex post di specifici adempimenti in capo al difensore che non attengono alla preventiva organizzazione del lavoro, bensì alla stessa fase esecutiva della prestazione professionale (tempi e modalità di trasferimento nel rispetto di rigide, ma non prevedibili, scansioni temporali, durata della prestazione professionale) e, come tali non esigibili. 4. In conclusione deve riconoscersi la nullità del provvedimento pronunciato dal Tribunale di Avezzano alla udienza del 3 Febbraio 2020 con il quale è stato escluso il legittimo impedimento del difensore del [OSCURATO:PERSONA] a presenziare alla udienza di discussione per violazione dell'art.179 comma 1 cod.proc.pen., nullità da cui consegue, ai sensi dell'art.185 comma 1 cod.proc.pen., la nullità degli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo e, in particolare, delle sentenze di primo e di secondo grado con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Avezzano per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza del Tribunale di Avezzano in data 3 Febbraio 2020, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] Tarik e dispone