CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 maggio 2022
Cassazione n. 48059/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] RESPONSABILE CIVILE avverso la sentenza del 31/01/2023 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria depositata dal responsabile civile, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ancona ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 30/05/2022 dal giudice di pace di Jesi, di fronte al quale il suddetto si era costituito parte civile e con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata assolta dal reato previsto dall'art.590 cod.pen.. Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa dell'imputata; ha osservato che, nei procedimenti di competenza del giudice di pace, la parte civile è legittimata all'impugnazione dei capi penali della sentenza ai fini civili negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del Pubblico ministero, quando si sia proceduto a giudizio sulla base di citazione diretta emessa da parte della persona offesa; ha quindi rilevato che il procedimento era stato incardinato dal Pubblico ministero a seguito di querela e non a seguito del ricorso immediato regolato dall'art.21 del d.lgs. n.274/2000, con la conseguenza che l'appello della parte civile doveva considerarsi inammissibile, atteso che l'art.38 lo riservava alla persona offesa nel solo caso di proposizione del ricorso immediato, rilevando come unica impugnativa ammissibile sarebbe stata quella del ricorso per cassazione; anche in considerazione del fatto che l'impugnativa proposta dalla parte civile concerneva la richiesta affermazione di responsabilità penale dell'imputata. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - la violazione degli artt. 2 e 38 del d.lgs. n.274/2000 e dell'art.576 cod.proc.pen. e, in ogni caso, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lette), cod.proc.pen., in relazione alla statuizione di inammissibilità dell'appello. Ha dedotto che, nei procedimenti di fronte al giudice di pace, sussisteva la legittimazione della parte civile a proporre impugnazione ai soli effetti civili anche quando il procedimento non fosse stato instaurato ai sensi dell'art.21 del d.lgs. n.274/2000, atteso il carattere estensivo e non limitativo da riconoscersi al successivo art.38, relativo all'impugnazione anche agli effetti penali; ha dedotto che, in caso di impugnativa proposta ai fini civili, la stessa non poteva che introdurre incidentalmente il tema della responsabilità penale dell'imputato; ha quindi argomentato che la legittimazione della parte civile a proporre appello traeva la propria fonte dall'art.576 cod.proc.pen. anche nelle ipotesi di instaurazione del giudizio per effetto di citazione da parte del Pubblico ministero ai sensi dell'art.20 del d.lgs. n.274/2000; ha altresì osservato che non poteva ritenersi quale requisito previsto a pena di inammissibilità dell'appello l'espressa indicazione della proposizione dello stesso ai soli effetti civili. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione. Il responsabile civile ha depositato memoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che, come peraltro rilevato dal Tribunale procedente che - in riferimento al disposto dell'art.576 cod.proc.pen. (nel testo risultante per effetto dell'art.6 della I. 20 febbraio 2006, n.46, che ha soppresso le parole «con il mezzo previsto per il pubblico ministero»), che legittima la parte civile alla proposizione dell'appello solo in ordine ai capi della sentenza che riguardando la responsabilità civile e tali soli ed esclusivi fini - lo speciale rito previsto per i procedimenti di fronte al giudice di pace prevede una legittimazione più ampia; stabilendo la possibilità di proporre ricorso avverso i capi riguardanti la responsabilità penale, ai sensi dell'art.38 del d.lgs. 28 agosto 2000, n.274, in favore della persona offesa che, nei reati perseguibili a querela, si sia avvalsa della facoltà di chiedere con ricorso la citazione diretta dell'imputato ai sensi dell'art.21 dello stesso d.lgs.. Dal complesso di tali disposizioni ne consegue che - ferma restando la particolare facoltà di proporre appello anche ai fini dell'affermazione di responsabilità penale in caso di previa citazione diretta da parte della persona offesa - in riferimento all'art.576 cod.proc.pen. (applicabile anche al rito di fronte al giudice di pace in virtù del generale rinvio operato dall'art.2 del d.lgs. n.274/2000), la parte civile rimane legittimata a proporre appello avverso la sentenza di assoluzione purché lo stesso sia proposto al solo fine di ottenere la condanna dell'imputato ai fini civili (Sez. U, n. 27614 del 29/3/2007, Lista; sez. 5, n. 4695 del 5/12/2008, dep. 2009, Simoni, Rv. 242605; n. 23726 del 31/3/2010Sez. 5, n. 18252 del 07/01/2016, G., Rv. 267143; nonché Sez. 4, n. 43463 del 27/10/2022, Catalano, Rv. 283748, in motivazione). 3. Direttamente rilevante nella presente tematica è altresì l'arresto espresso da Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, Colucci, Rv. 254130, la quale ha espresso il principio in base al quale - con argomentazione riferibile anche allo speciale procedimento di fronte al giudice di pace - l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili. In particolare, le Sezioni Unite hanno rilevato che «la disposizione di cui all'art.576 cod. proc. pen., secondo la quale la parte civile può proporre impugnazione contro le sentenze di proscioglimento pronunziate nel giudizio, ai soli effetti della responsabilità civile, deve essere intesa nel senso che la parte civile può impugnare al fine di ottenere che il giudice effettui, in via incidentale e ai soli fini civilistici, il giudizio di responsabilità» e che «la pronuncia su tali domande non può che restare legata (e subordinata) all'accertamento (incidentale) della responsabilità penale. Tale effetto devolutivo tuttavia non dipende dalle richieste della parte civile contenute nell'atto di impugnazione, ma dalle richiamate disposizioni di cui agli artt. 538 e 576 cod. proc. pen. La non necessità della formale enunciazione della finalizzazione dell'atto di gravame agli effetti civili si fonda perciò sulla superfluità di un tale elemento dal momento che è lo stesso art. 576 cod. proc. peri, a circoscrivere in tal modo l'impugnazione svolta dalla parte civile. Se, infatti, la finalità del gravame in oggetto non può, per precisa volontà normativa, fuoriuscire da tale ambito, il richiedere all'impugnante una tale specificazione si risolverebbe, in definitiva, nel pretendere un adempimento non necessario...»; precisando ulteriormente che «Lo sbarramento normativo non sarebbe violato da una richiesta di affermazione della responsabilità penale, inevitabilmente implicante, per le ragioni sopra viste, anche la richiesta di condanna al risarcimento dei danni; senza considerare che un'interpretazione restrittiva finirebbe per fare invece della indicazione in oggetto un requisito, appunto, di formale redazione del ricorso in apparente contrasto con la tassativa elencazione del combinato disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Da un lato perciò la richiesta della parte civile di condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni implica l'accertamento (sia pure incidentale ed ai soli effetti civili) della responsabilità dell'imputato nei cui confronti la domanda è diretta; dall'altro lato la richiesta di affermazione della responsabilità dell'imputato non può avere, per espressa disposizione di legge, altro significato che quello di un accertamento incidentale ed ai soli effetti civili». 4. Tanto premesso, deve quindi considerarsi errata la conclusione formulata dal Tribunale procedente - ed espressamente censurata nel motivo di ricorso per cassazione - in base alla quale il ricorso in appello sarebbe stato proposto ai soli fini della responsabilità penale e, quindi, in contrasto con la regola generale dettata dall'art.576 cod.proc.pen..Difatti, nel caso di specie, la richiesta di affermazione della responsabilità penale dell'imputata era stata formulata in diretta dipendenza del riconoscimento della sussistenza della responsabilità civile; tale conclusione si evince dalla argomentazione contenuta nella premessa dell'atto (pag.:3), nella quale l'appellante aveva dichiarato di richiedere l'affermazione di responsabilità penale «ai sensi e per gli effetti di cui all'art.576 cod.proc.pen., quale logico presupposto per richiedere e conseguire il consequenziale ed integrale accoglimento delle richieste e conclusioni risarcitorie tutte [...] e dunque ai fini dello integrale accoglimento e buon esito della azione civile esplletata da Sahbi EID [OSCURATO:PERSONA] nella presente sede penale»; nonché dal tenore delle conclusioni dell'appello, nella quale l'affermazione della responsabilità penale dell'imputata, con istanza alla condanna alle pene ritenute di giustizia, era stata richiesta in via direttamente strumentale al richiesto risarcimento dei danni. 5. Sulla base di tali considerazioni - ritenuta l'ammissibilità dell'appello proposto - ne consegue che deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per il relativo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al trib