CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11796/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge penale in ordine, rispettivamente, alla omessa riqualificazione del fatto ascritto nella meno grave fattispecie di appropriazione indebita e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non siano deducibili in sede di legittimità in quanto fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (si veda, in particolare, il riferimento alle modalità della condotta), dovendosi gli stessi dunque considerare non specifici, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01); ritenuto, altresì, che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non sia consentito in sede di legittimità e sia manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549— 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 — 01; Sez. 3, n. 28535 dei 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il