CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 35574/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;2 • letto il ricorso avverso la sentenza descritta in epigrafe proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita nel processo penale promosso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'ad 372 cp; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla parte civile ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla ritenuta applicabilità della causa non punibilità di cui all'ad 384, comma 2, cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 4 luglio 2024.