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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 46425/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 20 settembre 2022 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", fallita il 7 febbraio 2012.

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di amministratore unico della "[OSCURATO:SOCIETA]." dal 19 giugno 2006 al 31 marzo 2009 e poi in qualità di liquidatore fino alla data del fallimento - e [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA]." - avrebbero distratto i rami d'azienda della "[OSCURATO:SOCIETA].", costituiti da sei punti vendita siti in Milano e aventi a oggetto la somministrazione e l'asporto di pizza al taglio, stipulando un contratto con il quale la società fallita fittava alla "[OSCURATO:SOCIETA]." i suddetti punti di vendita, al canone annuo di euro 50.000,00, mai corrisposto.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori.

3. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di quattro motivi.

3.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall.

Rappresenta che la difesa, con l'atto d'appello, aveva chiesto al giudice di secondo grado di spiegare in che modo l'affitto di esercizi commerciali in perdita da diversi anni potessero ritenersi poste attive di bilancio e, in ogni caso, di considerare che: il consulente della Procura, in dibattimento, aveva rappresentato l'impossibilità di svolgere controlli sul merito delle operazioni in questione per la mancanza della documentazione; il curatore fallimentare aveva rinunciato a qualsiasi azione di recupero, in ragione dell'inconsistenza assoluta del valore dei beni reperiti presso gli altri esercizi.

La Corte di appello avrebbe risposto alle deduzioni della difesa, limitandosi ad affermare, in maniera apodittica, che si trattava di asset significativi e che il consulente del pubblico ministero aveva comunque concluso ritenendo il fitto del ramo di azienda un'operazione anomala e qualificabile come distrazione.

Tanto premesso, il ricorrente sostiene che le affermazioni contenute nella sentenza impugnata sarebbero inconferenti rispetto alle questioni poste dalla difesa, non avendo la Corte di appello specificato gli elementi dai quali potesse desumersi l'utilità dei beni che si assumono distratti e il loro valore economico apprezzabile.

3.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di inosservanza di norme processuali e di mancata assunzione di una prova decisiva, in relazione agli artt.190, 192 e 603 cod. proc. pen.

Rappresenta che la difesa, con l'atto d'appello, aveva chiesto rinnovare l'istruttoria dibattimentale, escutendo l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si era occupato della redazione del contratto di fitto d'azienda e che avrebbe potuto chiarire quale era stata la genesi dell'operazione.

Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla specifica richiesta.

3.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt.216 e 217 legge fall. e 190 e 192 cod. proc. pen.

Sostiene che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un travisamento di prova, in quanto avrebbe ritenuto, quale indice significativo dell'elemento soggettivo del reato, il mancato esercizio da parte dell'imputato di azioni giudiziarie finalizzate al recupero dei canoni, quando, invece, dalla testimonianza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], era emerso che l'imputato l'aveva incaricata di sollecitare il pagamento dei canoni e di proporre eventuali iniziative giudiziarie tese al recupero degli stessi.

3.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 216 e 217 legge fall.

Sostiene che: l'imputato avrebbe tentato di estinguere tutti i debiti pendenti con le banche e con gli altri creditori privati; avrebbe tentato di evitare il fallimento, cercando un accordo transattivo con il creditore istante; avrebbe ceduto in fitto i soli punti di vendita in perdita.

Tali elementi, a parere del ricorrente, dimostrerebbero che l'imputato non era mosso da alcun intento distrattivo, quanto, piuttosto, dalla volontà di porre in liquidazione la società.

La Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto valutare il fitto del ramo d'azienda come un'operazione avventata, realizzata con imprudenza, ma non con dolo, e, conseguentemente, riqualificare l'originaria imputazione nel reato di bancarotta semplice.

4. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di tre motivi.

4.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall.Sostiene che la Corte di appello avrebbe rigettato l'appello, limitandosi a ripercorrere le argomentazioni del giudice di primo grado e trascurando di considerare compiutamente le specifiche doglianze della difesa, che aveva rappresentato che né l'istruttoria né la sentenza di primo grado avevano evidenziato elementi idonei a dimostrare la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

4.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 62-bis cod. pen.

Sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, limitandosi a ripercorrere le argomentazioni del giudice di primo grado.

4.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 216 legge fall.

Sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla determinazione della pena accessoria, la cui durata non sarebbe proporzionata alla pena detentiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Esso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.

In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che la finalità distrattiva era resa evidente dai seguenti elementi: nel contratto di fitto d'azienda non era prevista alcuna garanzia bancaria o assicurativa in vista del pagamento dei relativi canoni; a fronte dell'integrale e subitaneo inadempimento da parte della cessionaria, non era stata assunta alcuna iniziativa giudiziaria per tutelare il credito, nonostante, all'epoca della stipula del contratto, i sei punti vendita costituissero gli unici asset della società; il contratto di fitto di azienda era stato effettuato a beneficio proprio di un'altra società facente parte dello stesso gruppo economico - c.d. gruppo Arena - di cui anche la "[OSCURATO:SOCIETA]." faceva parte; la tesi difensiva, secondo la quale l'operazione avrebbe costituito un estremo tentativo di salvare l'azienda, attingendo a un'eventuale concordato preventivo, risultava poco compatibile con la circostanza che alcuna domanda di concordato fosse stata poi proposta.

Rilevava, infine, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione può essere integrato anche dalla dismissione di beni strumentali obsoleti, distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o di corrispettivo.

Si tratta di una motivazione esente da vizi logici e in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori (Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106).

2.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Va ribadito che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820).

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236).

Oggettiva necessità che nel caso in esame non è stata provata, non avendo la parte dimostrato che la motivazione del provvedimento impugnato presentasse lacune o manifeste illogicità, concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se fosse stata disposta l'integrazione probatoria richiesta.

2.3. Il terzo motivo è inammissibile.

Va premesso che il travisamento della prova non può essere confuso con un'alternativa lettura degli esiti delle risultanze istruttorie, come fatto dal ricorrente, in quanto esso è configurabile solo quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo, quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia o quando si incorre in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa; l'errore deve essere tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice e deve cadere sul significante, ossia sul documento, e non sul significato, ossia sul documentato (Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787).

Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto un errore nel quale la Corte di appello sarebbe incorsa nella "lettura" di una prova, non avendo dedotto che la Corte di appello avesse travisato le dichiarazioni rese dal teste Capaldi, avendo, invece, egli introdotto alcuni frammenti delle dichiarazioni rese dal teste per fornire una diversa ricostruzione dei fatti, non deducibile in sede di legittimità, secondo la quale l'imputato avrebbe intrapreso azioni giudiziarie finalizzate al recupero dei crediti.

Va sottolineato, in ogni caso, che, dal verbale d'udienza, emerge che la teste aveva riferito che l'imputato, sebbene l'avesse incaricata di inviare una lettera di diffida e di messa in mora relativa al pagamento dei canoni, aveva poi deciso di non procedere in giudizio.

2.4. Il quarto motivo è inammissibile.

Anche tale motivo è meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.

In particolare, la Corte di appello ha dato un'adeguata risposta alla doglianza relativa alla richiesta di riqualificare l'originaria imputazione nel reato di bancarotta semplice, evidenziando che: dall'istruttoria, era emerso che, con il contratto di fitto d'azienda, si era posta in essere una consapevole distrazione a favore di un'altra società facente parte dello stesso gruppo economico; la società "[OSCURATO:SOCIETA]." era stata amministrata, sino a pochi giorni prima della stipula del contratto di fitto, dal signor [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe poi assistito l'imputato negli incontri con il curatore, dichiarando, peraltro, che era stato proprio l'imputato a chiedergli di rivestire quel ruolo.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Esso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

Il ricorrente, infatti, si è limitato ad affermare che la Corte di appello non avrebbe compiutamente esaminato le censure mosse dalla difesa, senza indicare quali sarebbero i motivi non adeguatamente valutati dal giudice di secondo grado.

3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.Per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), come parimenti avvenuto nel caso in esame.

In particolare, la Corte di appello ha dato particolare rilievo ai precedenti penali dell'imputato (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata).

3.3. Il terzo motivo è manìfestamente infondato.

La Corte di appello, invero, ha adeguatamente motivato in ordine alla durata delle pene accessorie e, in particolare, a quella dell'inabilitazione (fissata in quattro anni), facendo riferimento alla gravità della vicenda complessivamente valutata e ai ben cinque precedenti specifici a carico dell'imputato.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. gen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 20 settembre 2022 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", fallita il 7 febbraio 2012. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di amministratore unico della "[OSCURATO:SOCIETA]." dal 19 giugno 2006 al 31 marzo 2009 e poi in qualità di liquidatore fino alla data del fallimento - e [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA]." - avrebbero distratto i rami d'azienda della "[OSCURATO:SOCIETA].", costituiti da sei punti vendita siti in Milano e aventi a oggetto la somministrazione e l'asporto di pizza al taglio, stipulando un contratto con il quale la società fallita fittava alla "[OSCURATO:SOCIETA]." i suddetti punti di vendita, al canone annuo di euro 50.000,00, mai corrisposto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori. 3. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di quattro motivi. 3.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Rappresenta che la difesa, con l'atto d'appello, aveva chiesto al giudice di secondo grado di spiegare in che modo l'affitto di esercizi commerciali in perdita da diversi anni potessero ritenersi poste attive di bilancio e, in ogni caso, di considerare che: il consulente della Procura, in dibattimento, aveva rappresentato l'impossibilità di svolgere controlli sul merito delle operazioni in questione per la mancanza della documentazione; il curatore fallimentare aveva rinunciato a qualsiasi azione di recupero, in ragione dell'inconsistenza assoluta del valore dei beni reperiti presso gli altri esercizi. La Corte di appello avrebbe risposto alle deduzioni della difesa, limitandosi ad affermare, in maniera apodittica, che si trattava di asset significativi e che il consulente del pubblico ministero aveva comunque concluso ritenendo il fitto del ramo di azienda un'operazione anomala e qualificabile come distrazione. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che le affermazioni contenute nella sentenza impugnata sarebbero inconferenti rispetto alle questioni poste dalla difesa, non avendo la Corte di appello specificato gli elementi dai quali potesse desumersi l'utilità dei beni che si assumono distratti e il loro valore economico apprezzabile. 3.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di inosservanza di norme processuali e di mancata assunzione di una prova decisiva, in relazione agli artt.190, 192 e 603 cod. proc. pen. Rappresenta che la difesa, con l'atto d'appello, aveva chiesto rinnovare l'istruttoria dibattimentale, escutendo l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si era occupato della redazione del contratto di fitto d'azienda e che avrebbe potuto chiarire quale era stata la genesi dell'operazione. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla specifica richiesta. 3.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt.216 e 217 legge fall. e 190 e 192 cod. proc. pen. Sostiene che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un travisamento di prova, in quanto avrebbe ritenuto, quale indice significativo dell'elemento soggettivo del reato, il mancato esercizio da parte dell'imputato di azioni giudiziarie finalizzate al recupero dei canoni, quando, invece, dalla testimonianza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], era emerso che l'imputato l'aveva incaricata di sollecitare il pagamento dei canoni e di proporre eventuali iniziative giudiziarie tese al recupero degli stessi. 3.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 216 e 217 legge fall. Sostiene che: l'imputato avrebbe tentato di estinguere tutti i debiti pendenti con le banche e con gli altri creditori privati; avrebbe tentato di evitare il fallimento, cercando un accordo transattivo con il creditore istante; avrebbe ceduto in fitto i soli punti di vendita in perdita. Tali elementi, a parere del ricorrente, dimostrerebbero che l'imputato non era mosso da alcun intento distrattivo, quanto, piuttosto, dalla volontà di porre in liquidazione la società. La Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto valutare il fitto del ramo d'azienda come un'operazione avventata, realizzata con imprudenza, ma non con dolo, e, conseguentemente, riqualificare l'originaria imputazione nel reato di bancarotta semplice. 4. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di tre motivi. 4.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall.Sostiene che la Corte di appello avrebbe rigettato l'appello, limitandosi a ripercorrere le argomentazioni del giudice di primo grado e trascurando di considerare compiutamente le specifiche doglianze della difesa, che aveva rappresentato che né l'istruttoria né la sentenza di primo grado avevano evidenziato elementi idonei a dimostrare la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. 4.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, limitandosi a ripercorrere le argomentazioni del giudice di primo grado. 4.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 216 legge fall. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla determinazione della pena accessoria, la cui durata non sarebbe proporzionata alla pena detentiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Esso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che la finalità distrattiva era resa evidente dai seguenti elementi: nel contratto di fitto d'azienda non era prevista alcuna garanzia bancaria o assicurativa in vista del pagamento dei relativi canoni; a fronte dell'integrale e subitaneo inadempimento da parte della cessionaria, non era stata assunta alcuna iniziativa giudiziaria per tutelare il credito, nonostante, all'epoca della stipula del contratto, i sei punti vendita costituissero gli unici asset della società; il contratto di fitto di azienda era stato effettuato a beneficio proprio di un'altra società facente parte dello stesso gruppo economico - c.d. gruppo Arena - di cui anche la "[OSCURATO:SOCIETA]." faceva parte; la tesi difensiva, secondo la quale l'operazione avrebbe costituito un estremo tentativo di salvare l'azienda, attingendo a un'eventuale concordato preventivo, risultava poco compatibile con la circostanza che alcuna domanda di concordato fosse stata poi proposta. Rilevava, infine, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione può essere integrato anche dalla dismissione di beni strumentali obsoleti, distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o di corrispettivo. Si tratta di una motivazione esente da vizi logici e in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori (Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106). 2.2. Il secondo motivo è inammissibile. Va ribadito che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236). Oggettiva necessità che nel caso in esame non è stata provata, non avendo la parte dimostrato che la motivazione del provvedimento impugnato presentasse lacune o manifeste illogicità, concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se fosse stata disposta l'integrazione probatoria richiesta. 2.3. Il terzo motivo è inammissibile. Va premesso che il travisamento della prova non può essere confuso con un'alternativa lettura degli esiti delle risultanze istruttorie, come fatto dal ricorrente, in quanto esso è configurabile solo quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo, quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia o quando si incorre in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa; l'errore deve essere tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice e deve cadere sul significante, ossia sul documento, e non sul significato, ossia sul documentato (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787). Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto un errore nel quale la Corte di appello sarebbe incorsa nella "lettura" di una prova, non avendo dedotto che la Corte di appello avesse travisato le dichiarazioni rese dal teste Capaldi, avendo, invece, egli introdotto alcuni frammenti delle dichiarazioni rese dal teste per fornire una diversa ricostruzione dei fatti, non deducibile in sede di legittimità, secondo la quale l'imputato avrebbe intrapreso azioni giudiziarie finalizzate al recupero dei crediti. Va sottolineato, in ogni caso, che, dal verbale d'udienza, emerge che la teste aveva riferito che l'imputato, sebbene l'avesse incaricata di inviare una lettera di diffida e di messa in mora relativa al pagamento dei canoni, aveva poi deciso di non procedere in giudizio. 2.4. Il quarto motivo è inammissibile. Anche tale motivo è meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. In particolare, la Corte di appello ha dato un'adeguata risposta alla doglianza relativa alla richiesta di riqualificare l'originaria imputazione nel reato di bancarotta semplice, evidenziando che: dall'istruttoria, era emerso che, con il contratto di fitto d'azienda, si era posta in essere una consapevole distrazione a favore di un'altra società facente parte dello stesso gruppo economico; la società "[OSCURATO:SOCIETA]." era stata amministrata, sino a pochi giorni prima della stipula del contratto di fitto, dal signor [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe poi assistito l'imputato negli incontri con il curatore, dichiarando, peraltro, che era stato proprio l'imputato a chiedergli di rivestire quel ruolo. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Esso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Il ricorrente, infatti, si è limitato ad affermare che la Corte di appello non avrebbe compiutamente esaminato le censure mosse dalla difesa, senza indicare quali sarebbero i motivi non adeguatamente valutati dal giudice di secondo grado. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.Per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), come parimenti avvenuto nel caso in esame. In particolare, la Corte di appello ha dato particolare rilievo ai precedenti penali dell'imputato (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata). 3.3. Il terzo motivo è manìfestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha adeguatamente motivato in ordine alla durata delle pene accessorie e, in particolare, a quella dell'inabilitazione (fissata in quattro anni), facendo riferimento alla gravità della vicenda complessivamente valutata e ai ben cinque precedenti specifici a carico dell'imputato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. gen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i
Sentenza Cassazione n. 46425/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris