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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49000/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 del TRIBUNALE di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. D'[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Potenza in data 21 febbraio 2023, che ha confermato la sentenza di condanna, anche agli effetti civili, pronunciata nei suoi confronti dal Giudice di Pace di Potenza per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen. (fatto commesso in Potenza il 10 ottobre 2014).

2. Il ricorso è fondato.

Coglie nel segno la censura di cui al proposto motivo, perché correttamente evidenzia come il Tribunale abbia omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, maturata il 25 dicembre 2022 (pur considerati i 259 giorni di sospensione del relativo corso), quindi in data anteriore rispetto alla sentenza impugnata, emessa il 21 febbraio 2023 (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819, Ricci).

3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.

Il ricorso va, invece, dichiarato inammissibile agli effetti civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto è estinto per prescrizione.

Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili.

Così deciso il 22 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 del TRIBUNALE di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. D'[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Potenza in data 21 febbraio 2023, che ha confermato la sentenza di condanna, anche agli effetti civili, pronunciata nei suoi confronti dal Giudice di Pace di Potenza per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen. (fatto commesso in Potenza il 10 ottobre 2014). 2. Il ricorso è fondato. Coglie nel segno la censura di cui al proposto motivo, perché correttamente evidenzia come il Tribunale abbia omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, maturata il 25 dicembre 2022 (pur considerati i 259 giorni di sospensione del relativo corso), quindi in data anteriore rispetto alla sentenza impugnata, emessa il 21 febbraio 2023 (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819, Ricci). 3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Il ricorso va, invece, dichiarato inammissibile agli effetti civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Così deciso il 22 novembre 2
Sentenza Cassazione n. 49000/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris