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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 04193/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/senpre le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bari, con ordinanza del 26/11/2020, ha rigettato l'istanza di riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione patita nell'ambito di un procedimento nel quale era chiamata a rispondere del delitto d tentato omicidio in danno del coniuge.

Da tali accuse la richiedente era assolta con sentenza del Tribunale di Trani divenuta irrevocabile il 29/3/2019.

Il giudice della riparazione ha individuato comportamenti ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, ponendo in evidenza il contenuto di talune conversazioni intercettate, alle quali aveva partecipato la richiedente, ed i rapporti di frequentazione della [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], originari coimputati nel medesimo procedimento, condannati per il reato di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha proposto ricorso per cassazione la richiedente, a mezzo dei difensori nominati, i quali hanno articolato, in separati atti, i motivi di ricorso di seguito indicati.

Ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

I) Motivazione apparente; mancanza e contraddittorietà della motivazione.

Le argomentazioni addotte nella ordinanza, lamenta la difesa, sono inidonee a sostenere il decisum.

I rapporti economici tra la richiedente ed il Belliu, risultanti dalle conversazioni intercettate, sono spiegabili in virtù di un investimento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] in Albania: i crediti di cui si parla non si riferiscono a situazioni illecite.

Nessun legame di carattere illecito si rinviene nel rapporto tra [OSCURATO:PERSONA], Tesse e Belliu.

In quella vicenda il padre della ricorrente era creditore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di una somma pari a 4000 euro. [OSCURATO:PERSONA] si offrì di parlare con Tesse per risolvere la questione, esercitando pressioni su Tesse di propria iniziativa.

L'errore in cui è incorso il giudice della cautela è giustificabile solo in prima battuta; una lettura attenta dei dialoghi intercettati avrebbe dovuto indurre a ritenere l'assenza di collegamenti con l'agguato patito dal Ventura.

II) Erronea applicazione dell'art. 314, comma 1, cod. pen.

Si contesta che le frequentazioni considerate dai giudici abbiano attinenza con la vicenda del tentato omicidio e che possano avere dato causa alla ingiusta detenzione patita.

In proposito la difesa osserva: 1) Nessuno dei soggetti con i quali la [OSCURATO:PERSONA] intratteneva rapporti aveva precedenti penali o risultava coinvolto in traffici illeciti 2) Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], di cui si 2 113) ignorano eventuali trascorsi giudiziari, non era riconoscibile agli occhi della [OSCURATO:PERSONA] come soggetto coinvolto in traffici illeciti, essendosi i due conosciuti attraverso l'amicizia stretta tra le rispettive figlie in ambito scolastico. 3) L'unico riferimento al BeIllu quale soggetto "sospetto" si trae dalla deposizione dell'ispettore Corvasce, riassunta dal Tribunale di Trani nella sentenza 1824/2018 (pag. 4), laddove si legge che Belliu era un soggetto "attenzionato" dalla P.G.

Ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Motivo unico: sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennizzo.

La ricorrente, nell'immediatezza della esecuzione della misura, ha subito protestato la sua estraneità ai fatti, rendendo dichiarazioni utili per la comprensione della vicenda.

Sebbene fosse stata sottoposta ad interrogatorio in ambito ospedaliero, ove era stata ricoverata per un grave malessere psico- fisico insorto a seguito dell'arresto, rese ampie e coerenti risposte al giudice che l'interrogava.

Ha chiarito la natura dei rapporti intercorrenti con gli originari coimputati, ammettendo di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il Belliu, successivamente interrotta, e di avere, per il tramite di questi, effettuato un investimento infruttuoso in Albania.

La ricorrente ha riportato gravi danni dalla detenzione, protrattasi per 20 mesi e 27 giorni, anche in ragione del risalto mediatico della vicenda (all'epoca dei fatti la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], rivestiva la carica di consigliere comunale).

I disturbi da cui era affetta, di natura ansioso depressiva, si sono notevolmente aggravati con la detenzione patita, come risulta dalla documentazione medica prodotta.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

In subordine, ha chiesto che venga rigettato il ricorso, con adozione di ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Il giudice della riparazione, dopo avere richiamato i principi informatori della materia ed essersi a lungo soffermato sul contenuto dei provvedimenti di merito, ha motivato in maniera puntuale sulle ragioni giustificatrici del rigetto della domanda.L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che è dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637).

La nozione di colpa, ricavabile invece dall'art. 43 cod. pen., impone, nel giudizio riparatorio, di ritenere colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

Si è quindi affermato, in plurime pronunce di questa Corte, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetti se l'interessato abbia tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare occasioni di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se abbia serbato una condotta che, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, sia stata idonea a determinare una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).

Quanto ai rapporti con il giudizio di cognizione, si è precisato che il giudice della riparazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della colpa grave (o del dolo) dell'interessato, pur dovendo operare eventualmente sullo stesso materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione, "deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento <detenzione>" (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01).

Il giudizio d'idoneità delle condotte a indurre in errore il giudice deve essere valutato "ex ante" (Sez. 4, n. 1705 del 10.3.2000, dep. il 12.4.2000, Rv. 216479).

Da quanto precede discende che è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante, ma in quanto idonei a determinare, in ragione di comportamenti connotati da macroscopica negligenza od imprudenza, l'adozione della misura, con l'unico limite rappresentato dal fatto che il giudice della riparazione non può ritenere esistenti circostanze escluse in sede di cognizione.

Infatti il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono condurre a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti (cfr. Sez. 4, n. 12228 del 10.1.2017, Rv. 270039). 2.1 Quanto ai limiti del sindacato esperibile in questa sede sulla motivazione del provvedimento, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata, ove le critiche difensive siano rivolte alla motivazione del provvedimento, al solo aspetto della congruità e logicità del discorso giustificativo espresso nel provvedimento impugnato, non potendo investire il merito della vicenda.

Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen.

Il fatto che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (innanzi alla Corte di appello) non autorizza a ritenere che la Corte di Cassazione possa giudicare anche nel merito: tale estensione di giudizio non è ricavabile da alcuna disposizione.

Al contrario, l'art. 646, comma terzo, cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello gli interessati possano ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro della previsione normativa di cui all'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essa previste (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097).Tale puntualizzazione è indispensabile per rimarcare come, nella materia che occupa, debba escludersi che possano formare oggetto di doglianza profili tendenti ad investire una rivalutazione degli elementi considerati dal giudice della riparazione, salvo che non si individuino evidenti errori logici e macroscopiche incongruenze nel ragionamento posto a sostegno della decisione assunta.

3. Tutto ciò premesso, alla luce dei principi che governano la materia deve ritenersi esente dai vizi lamentati nei ricorsi il discorso giustificativo posto a fondamento del provvedimento impugnato, in cui sono stati evidenziati nella condotta serbata dalla ricorrente elementi di colpa grave ostativi al riconoscimento della riparazione.

Nel merito, il giudice della riparazione, riportandosi a quanto emerso nel processo, ha valorizzato i contatti ed i rapporti di frequentazione intrattenuti dalla ricorrente con il Belliu ed il Kamberi, entrambi condannati per il reato di tentato omicidio in danno del marito della predetta.

I rapporti di frequentazione e la relazione sentimentale con [OSCURATO:PERSONA], si legge nella ordinanza, si svolsero nel periodo in cui il Ventura subì l'agguato, venendo ferito da colpi di arma da fuoco e la [OSCURATO:PERSONA] aveva in corso un contenzioso molto aspro in sede di separazione con il marito.

La natura dei rapporti con i soggetti condannati per il reato di tentato omicidio in danno del marito [OSCURATO:PERSONA], nel contesto della burrascosa separazione dei coniugi, ha sostenuto la Corte di merito con argomentare logico, ha tratto in inganno il giudice della cautela, ingenerando la falsa convinzione del coinvolgimento della donna nella vicenda delittuosa: oltre alla circostanza della relazione sentimentale intrattenuta con uno degli attentatori del marito, la richiedente ha preso parte a conversazioni dal tenore ambiguo con il Belliu, nelle quali si parla di somme di danaro in relazione a situazioni non lecite e poco chiare (ad esempio intimidazioni per il recupero di crediti) in coincidenza con il fatto dell'agguato.

Correttamente l'ordinanza ha fatto applicazione della giurisprudenza in tema di configurabilità dell'elemento ostativo della colpa grave nell'ipotesi di frequentazioni "ambigue" con soggetti coinvolti in attività illecite.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità (così, ex multis, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Rv. 274498 - 01).

Ebbene, la motivazione della ordinanza impugnata soddisfa i requisiti richiesti ai fini di una valida applicazione del principio richiamato, avendo i giudici sottolineato la coincidenza temporale delle frequentazioni della richiedente con l'attentato subito dal marito ed il contenuto ambiguo delle conversazioni intrattenute con gli autori del fatto nel medesimo periodo.

I motivi di ricorso tendono a prospettare una diversa interpretazione della vicenda, delle circostanze valorizzate in motivazione e del contenuto dei dialoghi intercettati.

Come già ricordato in precedenza, la rivalutazione degli elementi considerati dal giudice della riparazione non è consentita in questa sede, salvo che non si individuino evidenti errori logici e macroscopiche incongruenze nel ragionamento posto a sostegno della decisione assunta, evenienza da escludersi con riferimento alle argomentazioni illustrate nella ordinanza.

I rilievi attinenti alle lamentate conseguenze dannose della detenzione patita dalla ricorrente sono superate dalla considerazione della condivisibile conclusione a cui è pervenuto il giudice di merito circa la mancanza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di riparazione.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente che ritiene equo liquidare in complessivi euro mille.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/senpre le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bari, con ordinanza del 26/11/2020, ha rigettato l'istanza di riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione patita nell'ambito di un procedimento nel quale era chiamata a rispondere del delitto d tentato omicidio in danno del coniuge. Da tali accuse la richiedente era assolta con sentenza del Tribunale di Trani divenuta irrevocabile il 29/3/2019. Il giudice della riparazione ha individuato comportamenti ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, ponendo in evidenza il contenuto di talune conversazioni intercettate, alle quali aveva partecipato la richiedente, ed i rapporti di frequentazione della [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], originari coimputati nel medesimo procedimento, condannati per il reato di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la richiedente, a mezzo dei difensori nominati, i quali hanno articolato, in separati atti, i motivi di ricorso di seguito indicati. Ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. I) Motivazione apparente; mancanza e contraddittorietà della motivazione. Le argomentazioni addotte nella ordinanza, lamenta la difesa, sono inidonee a sostenere il decisum. I rapporti economici tra la richiedente ed il Belliu, risultanti dalle conversazioni intercettate, sono spiegabili in virtù di un investimento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] in Albania: i crediti di cui si parla non si riferiscono a situazioni illecite. Nessun legame di carattere illecito si rinviene nel rapporto tra [OSCURATO:PERSONA], Tesse e Belliu. In quella vicenda il padre della ricorrente era creditore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di una somma pari a 4000 euro. [OSCURATO:PERSONA] si offrì di parlare con Tesse per risolvere la questione, esercitando pressioni su Tesse di propria iniziativa. L'errore in cui è incorso il giudice della cautela è giustificabile solo in prima battuta; una lettura attenta dei dialoghi intercettati avrebbe dovuto indurre a ritenere l'assenza di collegamenti con l'agguato patito dal Ventura. II) Erronea applicazione dell'art. 314, comma 1, cod. pen. Si contesta che le frequentazioni considerate dai giudici abbiano attinenza con la vicenda del tentato omicidio e che possano avere dato causa alla ingiusta detenzione patita. In proposito la difesa osserva: 1) Nessuno dei soggetti con i quali la [OSCURATO:PERSONA] intratteneva rapporti aveva precedenti penali o risultava coinvolto in traffici illeciti 2) Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], di cui si 2 113) ignorano eventuali trascorsi giudiziari, non era riconoscibile agli occhi della [OSCURATO:PERSONA] come soggetto coinvolto in traffici illeciti, essendosi i due conosciuti attraverso l'amicizia stretta tra le rispettive figlie in ambito scolastico. 3) L'unico riferimento al BeIllu quale soggetto "sospetto" si trae dalla deposizione dell'ispettore Corvasce, riassunta dal Tribunale di Trani nella sentenza 1824/2018 (pag. 4), laddove si legge che Belliu era un soggetto "attenzionato" dalla P.G. Ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Motivo unico: sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennizzo. La ricorrente, nell'immediatezza della esecuzione della misura, ha subito protestato la sua estraneità ai fatti, rendendo dichiarazioni utili per la comprensione della vicenda. Sebbene fosse stata sottoposta ad interrogatorio in ambito ospedaliero, ove era stata ricoverata per un grave malessere psico- fisico insorto a seguito dell'arresto, rese ampie e coerenti risposte al giudice che l'interrogava. Ha chiarito la natura dei rapporti intercorrenti con gli originari coimputati, ammettendo di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il Belliu, successivamente interrotta, e di avere, per il tramite di questi, effettuato un investimento infruttuoso in Albania. La ricorrente ha riportato gravi danni dalla detenzione, protrattasi per 20 mesi e 27 giorni, anche in ragione del risalto mediatico della vicenda (all'epoca dei fatti la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], rivestiva la carica di consigliere comunale). I disturbi da cui era affetta, di natura ansioso depressiva, si sono notevolmente aggravati con la detenzione patita, come risulta dalla documentazione medica prodotta. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. In subordine, ha chiesto che venga rigettato il ricorso, con adozione di ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il giudice della riparazione, dopo avere richiamato i principi informatori della materia ed essersi a lungo soffermato sul contenuto dei provvedimenti di merito, ha motivato in maniera puntuale sulle ragioni giustificatrici del rigetto della domanda.L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che è dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). La nozione di colpa, ricavabile invece dall'art. 43 cod. pen., impone, nel giudizio riparatorio, di ritenere colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. Si è quindi affermato, in plurime pronunce di questa Corte, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetti se l'interessato abbia tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare occasioni di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se abbia serbato una condotta che, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, sia stata idonea a determinare una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Quanto ai rapporti con il giudizio di cognizione, si è precisato che il giudice della riparazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della colpa grave (o del dolo) dell'interessato, pur dovendo operare eventualmente sullo stesso materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione, "deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento <detenzione>" (cfr. Sez. U, Sentenza n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01). Il giudizio d'idoneità delle condotte a indurre in errore il giudice deve essere valutato "ex ante" (Sez. 4, n. 1705 del 10.3.2000, dep. il 12.4.2000, Rv. 216479). Da quanto precede discende che è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante, ma in quanto idonei a determinare, in ragione di comportamenti connotati da macroscopica negligenza od imprudenza, l'adozione della misura, con l'unico limite rappresentato dal fatto che il giudice della riparazione non può ritenere esistenti circostanze escluse in sede di cognizione. Infatti il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono condurre a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti (cfr. Sez. 4, n. 12228 del 10.1.2017, Rv. 270039). 2.1 Quanto ai limiti del sindacato esperibile in questa sede sulla motivazione del provvedimento, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata, ove le critiche difensive siano rivolte alla motivazione del provvedimento, al solo aspetto della congruità e logicità del discorso giustificativo espresso nel provvedimento impugnato, non potendo investire il merito della vicenda. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen. Il fatto che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (innanzi alla Corte di appello) non autorizza a ritenere che la Corte di Cassazione possa giudicare anche nel merito: tale estensione di giudizio non è ricavabile da alcuna disposizione. Al contrario, l'art. 646, comma terzo, cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello gli interessati possano ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro della previsione normativa di cui all'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essa previste (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097).Tale puntualizzazione è indispensabile per rimarcare come, nella materia che occupa, debba escludersi che possano formare oggetto di doglianza profili tendenti ad investire una rivalutazione degli elementi considerati dal giudice della riparazione, salvo che non si individuino evidenti errori logici e macroscopiche incongruenze nel ragionamento posto a sostegno della decisione assunta. 3. Tutto ciò premesso, alla luce dei principi che governano la materia deve ritenersi esente dai vizi lamentati nei ricorsi il discorso giustificativo posto a fondamento del provvedimento impugnato, in cui sono stati evidenziati nella condotta serbata dalla ricorrente elementi di colpa grave ostativi al riconoscimento della riparazione. Nel merito, il giudice della riparazione, riportandosi a quanto emerso nel processo, ha valorizzato i contatti ed i rapporti di frequentazione intrattenuti dalla ricorrente con il Belliu ed il Kamberi, entrambi condannati per il reato di tentato omicidio in danno del marito della predetta. I rapporti di frequentazione e la relazione sentimentale con [OSCURATO:PERSONA], si legge nella ordinanza, si svolsero nel periodo in cui il Ventura subì l'agguato, venendo ferito da colpi di arma da fuoco e la [OSCURATO:PERSONA] aveva in corso un contenzioso molto aspro in sede di separazione con il marito. La natura dei rapporti con i soggetti condannati per il reato di tentato omicidio in danno del marito [OSCURATO:PERSONA], nel contesto della burrascosa separazione dei coniugi, ha sostenuto la Corte di merito con argomentare logico, ha tratto in inganno il giudice della cautela, ingenerando la falsa convinzione del coinvolgimento della donna nella vicenda delittuosa: oltre alla circostanza della relazione sentimentale intrattenuta con uno degli attentatori del marito, la richiedente ha preso parte a conversazioni dal tenore ambiguo con il Belliu, nelle quali si parla di somme di danaro in relazione a situazioni non lecite e poco chiare (ad esempio intimidazioni per il recupero di crediti) in coincidenza con il fatto dell'agguato. Correttamente l'ordinanza ha fatto applicazione della giurisprudenza in tema di configurabilità dell'elemento ostativo della colpa grave nell'ipotesi di frequentazioni "ambigue" con soggetti coinvolti in attività illecite. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità (così, ex multis, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Rv. 274498 - 01). Ebbene, la motivazione della ordinanza impugnata soddisfa i requisiti richiesti ai fini di una valida applicazione del principio richiamato, avendo i giudici sottolineato la coincidenza temporale delle frequentazioni della richiedente con l'attentato subito dal marito ed il contenuto ambiguo delle conversazioni intrattenute con gli autori del fatto nel medesimo periodo. I motivi di ricorso tendono a prospettare una diversa interpretazione della vicenda, delle circostanze valorizzate in motivazione e del contenuto dei dialoghi intercettati. Come già ricordato in precedenza, la rivalutazione degli elementi considerati dal giudice della riparazione non è consentita in questa sede, salvo che non si individuino evidenti errori logici e macroscopiche incongruenze nel ragionamento posto a sostegno della decisione assunta, evenienza da escludersi con riferimento alle argomentazioni illustrate nella ordinanza. I rilievi attinenti alle lamentate conseguenze dannose della detenzione patita dalla ricorrente sono superate dalla considerazione della condivisibile conclusione a cui è pervenuto il giudice di merito circa la mancanza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di riparazione. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente che ritiene equo liquidare in complessivi euro mille. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla
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