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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10101/2026

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ntate e difesedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro650 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI;- resistenti con mandato -Numero registro generale 30249/2020avverso la sentenza n. 950/2020 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 10101/2026NAPOLI, depositata il 27/03/2020 R.G.N. 7434/2012;Data pubblicazione 18/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] impugnano la sentenza n. 950/2020 dellaCorte d’appello di Napoli che, riformando la pronuncia delTribunale della medesima sede, ha respinto le opposizionispiegate avverso cartelle esattoriali portanti crediti INPS peromessi contributi e relative sanzioni per il periodo 8/2008-06/2009 in relazione ad indebita fruizione di sgravi ex art. 8della legge n. 223/1991.Sono proposti due motivi di ricorso.INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 10 febbraio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa sentenza è censurata sulla base di due motivi.1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 4bis, dellalegge n. 223/1991 e dell’art. 2359 cod. civ. con riferimentoall’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.2)Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc.civ. ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.La sentenza ha così motivato.-[OSCURATO:SOCIETA] ha opposto due cartelle esattoriali per omessicontributi per il periodo 8/2008 – 6/2009 fondati suaccertamento ispettivo che aveva contestato una situazione diNumero registro generale 30249/2020Numero sezionale 650/2026controllo/collegamento tra la società e [OSCURATO:SOCIETA], cheN uamvereo dvi ara ccolta generale 10101/2026Data pubblicazione 18/04/2026collocato in mobilità i lavoratori poi assunti da [OSCURATO:SOCIETA] ed inrelazione ai quali questa aveva fruito degli incentivi ex art. 8legge 223/1991.-Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo necessaria la provadella sostanziale e fraudolenta commistione nelle gestionisocietarie.-INPS ha interposto appello; si è costituita [OSCURATO:SOCIETA] ed èintervenuta [OSCURATO:SOCIETA] quale società succeduta nel presuntodebito contributivo e nel giudizio in corso in conseguenza di unascissione parziale della [OSCURATO:SOCIETA]: entrambe le società hannoriproposto le difese già avanzate in primo grado.-Non è esatta la tesi del primo giudice: l’art. 8, comma 4bis,della legge n. 223/1991 non mira solo ad evitare operazionifraudolente, essendo sufficiente che le circostanze di fattodimostrino che l’assunzione dei lavoratori dalle liste di mobilitàè avvenuta in presenza di operazioni di ristrutturazioneproduttiva tra società che presentano sostanzialmente elementidi collegamento rappresentati da coincidenza di assettiproprietari o situazioni di collegamento/controllo.-Quanto al riparto degli oneri probatori, grava sul datore dilavoro l’onere di dimostrare che i pagamenti trovanogiustificazione in titoli idonei, ossia deve dimostrare l’esistenzadei fatti che giustificano la fattispecie esonerativa.

Tuttavia, nelcaso ricorre un fatto ostativo agli sgravi, consistente nelmancato rispetto della condizione che non sussista unasituazione di collegamento societario o controllo e tale oneregrava su INPS.-Mentre INPS ha allegato circostanze concrete, la società nonha adeguatamente allegato e provato fatti che le contrastino.Numero registro generale 30249/2020-INPS ha provato l’esistenza di una situazione diN umero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 10101/2026collegamento/controllo tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] che ha determinato ilData pubblicazione 18/04/2026passaggio dei lavoratori licenziati da [OSCURATO:SOCIETA] e riassunti da [OSCURATO:SOCIETA].-Entrambe le società fanno parte del medesimo consorzio OISCOM che ha stipulato appalti con il Ministero di Giustizia inmerito all’informatizzazione delle procedure processuali; ilcapitale sociale di [OSCURATO:PERSONA] è ripartito, fra gli altri, tra GFI Italia,CM [OSCURATO:SOCIETA] (proprietaria anche di [OSCURATO:SOCIETA]), [OSCURATO:SOCIETA]; GFI Italiadetiene quote del pacchetto azionario di [OSCURATO:SOCIETA].-Quindi la situazione di controllo societario esiste tra [OSCURATO:SOCIETA] ed ilConsorzio attraverso la GFI Italia e non rileva che sia tratti disoggetto terzo non coinvolto nella vicenda in quanto l’art. 8,comma 4bis, si riferisce a situazioni di collegamento societarieed è pacifico che il capitale sociale del consorzio è ripartito comesopra; poco rileva altresì che le società siano autonome dalpunto di vista economico e finanziario perché il collegamentonon presuppone certo una identità di assetti proprietari.-Il contratto di Consorzio, inoltre, rappresenta, in tale contestodi assetto societari, quel particolare vicolo contrattuale cuiallude il n. 3 dell’art. 2359 cod. civ.-[OSCURATO:PERSONA] ha per oggetto sociale il coordinamento dell’attivitàdei consorziati, stipulare a nome proprio e nell’interesse deiconsorziati che verranno prescelti per le singole operazionicontratti con enti pubblici e privati aventi ad oggetto laproduzione ed il commercio di beni e servizi nell’areainformatica.

Secondo lo Statuto, il Consorzio fattura leprestazioni al committente e ribalta i ricavi sui sinoli consorziatiche emetteranno fattura a carico del consorzio.-Gli oggetti sociali di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] sono identici, come identichesono le attività dei lavoratori passati da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA].Numero registro generale 30249/2020Numero sezionale 650/2026-Da quanto dichiarato ai verbalizzanti dal legale rappreseNunmtearon dti era ccolta generale 10101/2026Data pubblicazione 18/04/2026della [OSCURATO:SOCIETA] e dai documenti in atti, quando [OSCURATO:SOCIETA] è andata incrisi finanziaria il Consorzio su sollecitazione del Ministeroappaltante si è preoccupato di ricercare tra le aziendeconsorziate chi potesse subentrare e fu indicata la [OSCURATO:SOCIETA].-I lavoratori di cui al verbale erano in forza presso [OSCURATO:SOCIETA] fino anovembre/dicembre 2007, sono stati assunti da [OSCURATO:SOCIETA] a gennaio2008, alcuni passando per pochi mesi alla SIAPOLL, collegatadella [OSCURATO:SOCIETA] di cui possiede il 90% del pacchetto azionario.A fronte di tale motivazione, il ricorso va respinto.L’art. 8 della legge n. 223/1991 nel testo vigente rationetemporis stabilisce al comma 4 che “Al datore di lavoro che,senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempopieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità èconcesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta allavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per centodella indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta allavoratore.

Il predetto contributo non può essere erogato per unnumero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di etàsuperiore a cinquanta anni, per un numero superiore aventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cuiall'articolo 7, comma 6» ed al successivo comma 4-bis che «Ildiritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è esclusocon riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati inmobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dellostesso o di diverso settore di attività che, al momento dellicenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmentecoincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta conquest'ultima in rapporto di collegamento o controllo».Numero registro generale 30249/2020Numero sezionale 650/2026Come di recente ricordato da Cass.n.2528/2025, «La preNvumiseiroo ndi era ccolta generale 10101/2026Data pubblicazione 18/04/2026menzionata, lungi dal configurarsi come norma eccezionale,esprime la ratio stessa del beneficio, che si correla all’effettivoincremento dell’occupazione con riguardo ai lavoratori espulsidal mercato del lavoro (Cass., sez. lav., 8 maggio 2024, n.12589).

Allo scopo di evitare applicazioni distorte di tutte lefattispecie di sgravi contemplate dall’art. 8, il comma 4-bisindividua un elemento costitutivo del diritto di lucrare un regimecontributivo più favorevole, diritto che dev’essere allegato edimostrato in tutti i suoi presupposti ad opera di chi ne domanditutela.

Nell’evocare gli “assetti proprietari sostanzialmentecoincidenti” e il “rapporto di collegamento o controllo”, illegislatore adopera consapevolmente espressionicontraddistinte da un ampio tenore, che devono essereinterpretate in coerenza con la ratio descritta.

Quanto agli“assetti proprietari sostanzialmente coincidenti”, il dettatonormativo include tutte le ipotesi in cui l’impresa che assumenon sia del tutto estranea a quella che ha licenziato e si possacosì individuare un comune nucleo proprietario, in grado diideare e attuare un’operazione coordinata di ristrutturazione,con il licenziamento di taluni dipendenti da un’azienda e la loroassunzione da parte dell’altra (Cass., sez. lav., 2 luglio 2015, n.13583; in precedenza, Cass., sez.

VI-L, 26 luglio 2011, n.16288).

Mediante il richiamo al “rapporto di collegamento ocontrollo”, la legge non si riferisce soltanto ai rapporti tipizzatidall’art. 2359 cod. civ. (Cass., sez. lav., 3 agosto 2018, n.20504).

Vengono in rilievo tutti i rapporti tra imprese che sitraducano, sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinatedi collaborazione e di comune agire sul mercato, in virtù di uncomune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni cheNumero registro generale 30249/2020Numero sezionale 650/2026finalità diverse rispetto a quelle per cui sono riconoNsucmieurot id i rai ccolta generale 10101/2026Data pubblicazione 18/04/2026benefici in esame (Cass., sez. lav., 25 luglio 2008, n. 20499).

Ilriferimento agli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti eai rapporti di collegamento e di controllo dev’essere consideratoin una prospettiva unitaria e converge nel condizionare il dirittodi conseguire gli sgravi a un presupposto tassativo: dev’esserenuova la struttura cui i rapporti di lavoro fanno capo (Cass., sez.lav., 7 maggio 2019, n. 11935).

Novità che non si può evinceredalla mera circostanza che sia sopravvenuto un fallimento, diper sé inidoneo, …, a determinare una cesura tral’organizzazione pregressa, preordinata all’eserciziodell’impresa, e quella che si ritiene nuova (Cass., sez. lav., 27aprile 2017, n. 10428).

Il beneficio, dunque, non può esserericonosciuto quando i licenziamenti e le assunzioni debbanoessere ascritti a un unico centro decisionale (Cass., sez. lav., 5aprile 2019, n. 9662), a un comune centro d’interessi, in gradodi elaborare e gestire l’operazione in tutte le fasi in cui siarticola.

La valutazione che il giudice è chiamato a compiere noninveste «solo il dato formale del rispetto degli indicatorinormativi ma sempre anche quello sostanziale, collegato allasingola vicenda, onde verificare se la stessa abbia avuto lafinalità di eludere la ratio della disciplina incentivante,privo di incidenza positiva, e dunque, di novità, sul pianooccupazionale» (di recente, Cass., sez. lav., 3 aprile 2024, n.8786, punto 15 del Considerato).

È necessario, dunque,verificare «se la vicenda concreta presenti significativi elementiche denotano la “permanenza” della preesistente strutturaaziendale (quella che ha cioè licenziato), con valutazione nondevono, piuttosto, essere esaminate nella loro convergenzaNumero registro generale 30249/2020globale, onde accertare se i dati acquisiti, privi di significativaN umero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 10101/2026pregnanza singolarmente presi, siano in grado di acquisirla, inData pubblicazione 18/04/2026termini di intento elusivo della normativa, ove valutati nella lorosintesi (così in motivazione Cass. nr. 17214 del 2023)»(ordinanza n. 8786 del 2024, cit., punto 16 del Considerato)».Come emerge dalla motivazione sopra riportata, la Corte haeffettuato un vaglio completo, ragionato e comparato dei dati adisposizione, in coerenza con i principi sopra esposti: il primomotivo, al di là dell’apparente schermo della violazione di legge,pretende di rivedere il materiale probatorio analizzato dallaCorte territoriale ed a fornirne una diversa lettura.Il secondo motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorsoper cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quantoil sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiestodall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022 ex multis).Nella specie, il vizio lamentato non sussiste poiché lamotivazione è chiara e consequenziale, non è contraddittoria nèapparente: la sentenza motiva ampiamente con ragionamentopienamente comprensibile, coerente e scevro da contraddizioni.Numero registro generale 30249/2020Il ricorso va pertanto nel complesso rigettato ma al rigetto nonN umero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 10101/2026segue condanna alle spese, in assenza di attività difensivaData pubblicazione 18/04/2026dell’Istituto.L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lastessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315).La Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 febbraio2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntate e difesedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro650 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI;- resistenti con mandato -Numero registro generale 30249/2020avverso la sentenza n. 950/2020 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 10101/2026NAPOLI, depositata il 27/03/2020 R.G.N. 7434/2012;Data pubblicazione 18/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] impugnano la sentenza n. 950/2020 dellaCorte d’appello di Napoli che, riformando la pronuncia delTribunale della medesima sede, ha respinto le opposizionispiegate avverso cartelle esattoriali portanti crediti INPS peromessi contributi e relative sanzioni per il periodo 8/2008-06/2009 in relazione ad indebita fruizione di sgravi ex art. 8della legge n. 223/1991.Sono proposti due motivi di ricorso.INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 10 febbraio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa sentenza è censurata sulla base di due motivi.1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 4bis, dellalegge n. 223/1991 e dell’art. 2359 cod. civ. con riferimentoall’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.2)Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc.civ. ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.La sentenza ha così motivato.-[OSCURATO:SOCIETA] ha opposto due cartelle esattoriali per omessicontributi per il periodo 8/2008 – 6/2009 fondati suaccertamento ispettivo che aveva contestato una situazione diNumero registro generale 30249/2020Numero sezionale 650/2026controllo/collegamento tra la società e [OSCURATO:SOCIETA], cheN uamvereo dvi ara ccolta generale 10101/2026Data pubblicazione 18/04/2026collocato in mobilità i lavoratori poi assunti da [OSCURATO:SOCIETA] ed inrelazione ai quali questa aveva fruito degli incentivi ex art. 8legge 223/1991.-Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo necessaria la provadella sostanziale e fraudolenta commistione nelle gestionisocietarie.-INPS ha interposto appello; si è costituita [OSCURATO:SOCIETA] ed èintervenuta [OSCURATO:SOCIETA] quale società succeduta nel presuntodebito contributivo e nel giudizio in corso in conseguenza di unascissione parziale della [OSCURATO:SOCIETA]: entrambe le società hannoriproposto le difese già avanzate in primo grado.-Non è esatta la tesi del primo giudice: l’art. 8, comma 4bis,della legge n. 223/1991 non mira solo ad evitare operazionifraudolente, essendo sufficiente che le circostanze di fattodimostrino che l’assunzione dei lavoratori dalle liste di mobilitàè avvenuta in presenza di operazioni di ristrutturazioneproduttiva tra società che presentano sostanzialmente elementidi collegamento rappresentati da coincidenza di assettiproprietari o situazioni di collegamento/controllo.-Quanto al riparto degli oneri probatori, grava sul datore dilavoro l’onere di dimostrare che i pagamenti trovanogiustificazione in titoli idonei, ossia deve dimostrare l’esistenzadei fatti che giustificano la fattispecie esonerativa. Tuttavia, nelcaso ricorre un fatto ostativo agli sgravi, consistente nelmancato rispetto della condizione che non sussista unasituazione di collegamento societario o controllo e tale oneregrava su INPS.-Mentre INPS ha allegato circostanze concrete, la società nonha adeguatamente allegato e provato fatti che le contrastino.Numero registro generale 30249/2020-INPS ha provato l’esistenza di una situazione diN umero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 10101/2026collegamento/controllo tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] che ha determinato ilData pubblicazione 18/04/2026passaggio dei lavoratori licenziati da [OSCURATO:SOCIETA] e riassunti da [OSCURATO:SOCIETA].-Entrambe le società fanno parte del medesimo consorzio OISCOM che ha stipulato appalti con il Ministero di Giustizia inmerito all’informatizzazione delle procedure processuali; ilcapitale sociale di [OSCURATO:PERSONA] è ripartito, fra gli altri, tra GFI Italia,CM [OSCURATO:SOCIETA] (proprietaria anche di [OSCURATO:SOCIETA]), [OSCURATO:SOCIETA]; GFI Italiadetiene quote del pacchetto azionario di [OSCURATO:SOCIETA].-Quindi la situazione di controllo societario esiste tra [OSCURATO:SOCIETA] ed ilConsorzio attraverso la GFI Italia e non rileva che sia tratti disoggetto terzo non coinvolto nella vicenda in quanto l’art. 8,comma 4bis, si riferisce a situazioni di collegamento societarieed è pacifico che il capitale sociale del consorzio è ripartito comesopra; poco rileva altresì che le società siano autonome dalpunto di vista economico e finanziario perché il collegamentonon presuppone certo una identità di assetti proprietari.-Il contratto di Consorzio, inoltre, rappresenta, in tale contestodi assetto societari, quel particolare vicolo contrattuale cuiallude il n. 3 dell’art. 2359 cod. civ.-[OSCURATO:PERSONA] ha per oggetto sociale il coordinamento dell’attivitàdei consorziati, stipulare a nome proprio e nell’interesse deiconsorziati che verranno prescelti per le singole operazionicontratti con enti pubblici e privati aventi ad oggetto laproduzione ed il commercio di beni e servizi nell’areainformatica. Secondo lo Statuto, il Consorzio fattura leprestazioni al committente e ribalta i ricavi sui sinoli consorziatiche emetteranno fattura a carico del consorzio.-Gli oggetti sociali di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] sono identici, come identichesono le attività dei lavoratori passati da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA].Numero registro generale 30249/2020Numero sezionale 650/2026-Da quanto dichiarato ai verbalizzanti dal legale rappreseNunmtearon dti era ccolta generale 10101/2026Data pubblicazione 18/04/2026della [OSCURATO:SOCIETA] e dai documenti in atti, quando [OSCURATO:SOCIETA] è andata incrisi finanziaria il Consorzio su sollecitazione del Ministeroappaltante si è preoccupato di ricercare tra le aziendeconsorziate chi potesse subentrare e fu indicata la [OSCURATO:SOCIETA].-I lavoratori di cui al verbale erano in forza presso [OSCURATO:SOCIETA] fino anovembre/dicembre 2007, sono stati assunti da [OSCURATO:SOCIETA] a gennaio2008, alcuni passando per pochi mesi alla SIAPOLL, collegatadella [OSCURATO:SOCIETA] di cui possiede il 90% del pacchetto azionario.A fronte di tale motivazione, il ricorso va respinto.L’art. 8 della legge n. 223/1991 nel testo vigente rationetemporis stabilisce al comma 4 che “Al datore di lavoro che,senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempopieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità èconcesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta allavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per centodella indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta allavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per unnumero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di etàsuperiore a cinquanta anni, per un numero superiore aventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cuiall'articolo 7, comma 6» ed al successivo comma 4-bis che «Ildiritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è esclusocon riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati inmobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dellostesso o di diverso settore di attività che, al momento dellicenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmentecoincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta conquest'ultima in rapporto di collegamento o controllo».Numero registro generale 30249/2020Numero sezionale 650/2026Come di recente ricordato da Cass.n.2528/2025, «La preNvumiseiroo ndi era ccolta generale 10101/2026Data pubblicazione 18/04/2026menzionata, lungi dal configurarsi come norma eccezionale,esprime la ratio stessa del beneficio, che si correla all’effettivoincremento dell’occupazione con riguardo ai lavoratori espulsidal mercato del lavoro (Cass., sez. lav., 8 maggio 2024, n.12589). Allo scopo di evitare applicazioni distorte di tutte lefattispecie di sgravi contemplate dall’art. 8, il comma 4-bisindividua un elemento costitutivo del diritto di lucrare un regimecontributivo più favorevole, diritto che dev’essere allegato edimostrato in tutti i suoi presupposti ad opera di chi ne domanditutela. Nell’evocare gli “assetti proprietari sostanzialmentecoincidenti” e il “rapporto di collegamento o controllo”, illegislatore adopera consapevolmente espressionicontraddistinte da un ampio tenore, che devono essereinterpretate in coerenza con la ratio descritta. Quanto agli“assetti proprietari sostanzialmente coincidenti”, il dettatonormativo include tutte le ipotesi in cui l’impresa che assumenon sia del tutto estranea a quella che ha licenziato e si possacosì individuare un comune nucleo proprietario, in grado diideare e attuare un’operazione coordinata di ristrutturazione,con il licenziamento di taluni dipendenti da un’azienda e la loroassunzione da parte dell’altra (Cass., sez. lav., 2 luglio 2015, n.13583; in precedenza, Cass., sez. VI-L, 26 luglio 2011, n.16288). Mediante il richiamo al “rapporto di collegamento ocontrollo”, la legge non si riferisce soltanto ai rapporti tipizzatidall’art. 2359 cod. civ. (Cass., sez. lav., 3 agosto 2018, n.20504). Vengono in rilievo tutti i rapporti tra imprese che sitraducano, sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinatedi collaborazione e di comune agire sul mercato, in virtù di uncomune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni cheNumero registro generale 30249/2020Numero sezionale 650/2026finalità diverse rispetto a quelle per cui sono riconoNsucmieurot id i rai ccolta generale 10101/2026Data pubblicazione 18/04/2026benefici in esame (Cass., sez. lav., 25 luglio 2008, n. 20499). Ilriferimento agli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti eai rapporti di collegamento e di controllo dev’essere consideratoin una prospettiva unitaria e converge nel condizionare il dirittodi conseguire gli sgravi a un presupposto tassativo: dev’esserenuova la struttura cui i rapporti di lavoro fanno capo (Cass., sez.lav., 7 maggio 2019, n. 11935). Novità che non si può evinceredalla mera circostanza che sia sopravvenuto un fallimento, diper sé inidoneo, …, a determinare una cesura tral’organizzazione pregressa, preordinata all’eserciziodell’impresa, e quella che si ritiene nuova (Cass., sez. lav., 27aprile 2017, n. 10428). Il beneficio, dunque, non può esserericonosciuto quando i licenziamenti e le assunzioni debbanoessere ascritti a un unico centro decisionale (Cass., sez. lav., 5aprile 2019, n. 9662), a un comune centro d’interessi, in gradodi elaborare e gestire l’operazione in tutte le fasi in cui siarticola. La valutazione che il giudice è chiamato a compiere noninveste «solo il dato formale del rispetto degli indicatorinormativi ma sempre anche quello sostanziale, collegato allasingola vicenda, onde verificare se la stessa abbia avuto lafinalità di eludere la ratio della disciplina incentivante,privo di incidenza positiva, e dunque, di novità, sul pianooccupazionale» (di recente, Cass., sez. lav., 3 aprile 2024, n.8786, punto 15 del Considerato). È necessario, dunque,verificare «se la vicenda concreta presenti significativi elementiche denotano la “permanenza” della preesistente strutturaaziendale (quella che ha cioè licenziato), con valutazione nondevono, piuttosto, essere esaminate nella loro convergenzaNumero registro generale 30249/2020globale, onde accertare se i dati acquisiti, privi di significativaN umero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 10101/2026pregnanza singolarmente presi, siano in grado di acquisirla, inData pubblicazione 18/04/2026termini di intento elusivo della normativa, ove valutati nella lorosintesi (così in motivazione Cass. nr. 17214 del 2023)»(ordinanza n. 8786 del 2024, cit., punto 16 del Considerato)».Come emerge dalla motivazione sopra riportata, la Corte haeffettuato un vaglio completo, ragionato e comparato dei dati adisposizione, in coerenza con i principi sopra esposti: il primomotivo, al di là dell’apparente schermo della violazione di legge,pretende di rivedere il materiale probatorio analizzato dallaCorte territoriale ed a fornirne una diversa lettura.Il secondo motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorsoper cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quantoil sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiestodall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022 ex multis).Nella specie, il vizio lamentato non sussiste poiché lamotivazione è chiara e consequenziale, non è contraddittoria nèapparente: la sentenza motiva ampiamente con ragionamentopienamente comprensibile, coerente e scevro da contraddizioni.Numero registro generale 30249/2020Il ricorso va pertanto nel complesso rigettato ma al rigetto nonN umero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 10101/2026segue condanna alle spese, in assenza di attività difensivaData pubblicazione 18/04/2026dell’Istituto.L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lastessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315).La Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 febbraio2026.La PresidenteLucia Esposito