CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 21448/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpore, elettivamente domiciliata in Roma P.za S. Croce inGerusalemme, 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] erappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e RobertoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],10, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende-controricorrentericorrente incidentaleNumero registro generale 2501/2017Numero sezionale 2634/2022Numero di raccolta generale 21448/2022Data pubblicazione 06/07/2022avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1255/2016depositata il 25.3.2016.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.6.2022 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto di citazione notificato il 19.9.2001, la societàBonatti s.p.a. (di seguito, semplicemente: Bonatti) ha convenuto ingiudizio dinanzi al Tribunale di Avellino il Comune di Avellino, alfine di ottenere l’accertamento della fondatezza delle riserveformulate nel corso dell’esecuzione dell’appalto dei lavori per lacostruzione dell’asse di collegamento [OSCURATO:PERSONA] – Via F. Tedesco– ASI.Si è costituito in giudizio il Comune di Avellino, chiedendo ilrigetto delle domande attoree.Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 446/2013, pubblicatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha respinto le domande avanzate dalla Bonattirelativamente alle riserve esplicate in corso d’opera; conriferimento invece alla richiesta di risarcimento del danno perritardati pagamenti, ha condannato il Comune al pagamento dellasomma di € 554.734,04, oltre interessi di mora dal 30.3.2012, edella somma di € 2.945,65, a titolo di saldo lavori, oltre interessidalla domanda al soddisfo, compensando per la metà le spese dilite e condannando l’Amministrazione convenuta alla rifusione, infavore dell’attrice, della residua metà.2. Avverso la predetta sentenza di primo grado, con attonotificato il 16.7.2013, ha proposto appello la Bonatti.Il Comune di Avellino si è costituito, resistendoall’impugnazione e proponendo, a sua volta, appello incidentale.2 di 21Numero registro generale 2501/2017Numero sezionale 2634/2022Numero di raccolta generale 21448/2022La Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 1255/2016,Data pubblicazione 06/07/2022depositata il 25.3.2016, ha respinto l’appello principale dellaBonatti e quello incidentale proposto dal Comune di Avellino,compensando tra le parti le spese di lite.In ordine all’appello principale proposto dalla Bonatti, la Corteterritoriale, nel rigettare la domanda di risarcimento del danno dicui alla riserva n. 1 (l’unica ancora tenuta ferma dall’appellante insede di impugnazione), ha ritenuto applicabile alla fattispecie percui è causa l’art. 10 del d.P.R. n. 1063/1962, in forza del quale, alfine di ottenere il rimborso dei maggiori oneri derivanti dallaritardata consegna dei lavori per causa imputabile alla stazioneappaltante, l’appaltatore debba proporre richiesta di recesso dalcontratto e questa debba essere previamente rigettatadall’Amministrazione la propria.Tale facoltà di recesso non era stata esercitata dalla Bonattie, pertanto, l’Amministrazione non aveva potuto valutarel’opportunità di aderire o meno alla richiesta in esame, conconseguente impossibilità di perfezionamento in capo alla società diun eventuale diritto al risarcimento del danno.Il giudice di secondo grado, inoltre, ha ritenuto equiparabilela consegna parziale dei lavori, qualora non prevista dal capitolatospeciale di appalto, alla mancata consegna, con le medesimeconseguenze dal punto di vista risarcitorio.Infine, la Corte d’appello, nel confermare le argomentazionidel giudice di prime cure, ha ritenuto infondata la pretesadell’appaltatore, dal momento che il corrispettivo dell’appalto erastato determinato a corpo e che l’impresa aveva dichiarato diassumere gli oneri economici conseguenti a varianti progettualianche dipendenti da errori, nonché di conoscere e fare proprio ilprogetto predisposto dall’Amministrazione committente. Taliaccordi contrattuali, secondo la Corte di appello, non erano nulli ai3 di 21Numero registro generale 2501/2017Numero sezionale 2634/2022Numero di raccolta generale 21448/2022sensi dell’art. 1229 cod.civ., essendo volti a delimitare l’oggetto delData pubblicazione 06/07/2022contratto, senza esonerare il Comune da responsabilità.Con riferimento invece all’impugnazione avanzata dalComune di Avellino, la Corte di merito, dopo aver riconosciutol’applicabilità al caso di specie della clausola di cui all’art. 99 delcapitolato speciale, ha confermato la legittimità del calcolo degliinteressi moratori effettuato dal Tribunale, sull’assunto che l’entecommittente non aveva assolto l’onere di provare il fattomodificativo della pretesa della Bonatti.I giudici di merito hanno respinto, inoltre, l’appelloincidentale, anche nella parte in cui aveva denunciato l’erroneitàdella regolamentazione delle spese di lite.3. Avverso tale sentenza, con atto notificato il 18.1.2017 haproposto ricorso per cassazione la società Bonatti, svolgendoquattro motivi.3.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, exart. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsaapplicazione degli artt. 5 e 10 del r.d. 350/1895, dell’art. 10 deld.P.R. 1063/1962, degli artt. 1218, 1229, 1375, 1418, 1664, 2700cod.civ., dell’art. 326 della legge n. 2248/1865, all. F, e dell’art.113 cod.proc.civ.; la ricorrente denuncia altresì ex art. 360,comma 1, n. 5, cod.proc.civ., omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulta dal testo dellasentenza o dagli atti processuali.La società ricorrente censura la sentenza impugnatasull’assunto che debba essere privilegiato quel diversoorientamento giurisprudenziale in virtù del quale l’art. 10 del d.P.R.n. 1063/1962 è applicabile esclusivamente se la consegna parziale,per gli effetti che produce, è tale da essere equiparabile a mancataconsegna. Nel caso di specie - osserva la ricorrente- non eramancata la consegna dei lavori, che anzi erano stati avviati,nonostante le considerevoli difficoltà, ed erano proseguiti in4 di 21Numero registro generale 2501/2017Numero sezionale 2634/2022Numero di raccolta generale 21448/2022maniera rallentata ed irrazionale, anche in considerazione degliData pubblicazione 06/07/2022errori progettuali e dell’assenza di adeguata cooperazione dellastazione appaltante.3.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta,ex art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsaapplicazione degli artt. 5 e 10 del r.d. 350/1895, dell’art. 10 deld.P.R. 1063/1962, degli artt. 1218, 1229, 1375, 1418, 1664, 2700cod.civ., dell’art. 326 della legge n. 2248/1865, all. F, dell’art. 113cod.proc.civ.; nonché ex art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ.,omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulta dal testo della sentenza o dagli atti processuali.La sentenza impugnata sarebbe viziata per averimmotivatamente ritenuto applicabile l’art. 10 del d.P.R. n.1063/1962, nonostante la regola dallo stesso sancita fosse statasuperata in data 25.7.1991, atteso che, in occasione dellasottoscrizione del primo atto di sottomissione, il Comune di Avellinoaveva esplicitamente assunto l’obbligo, a cui aveva poicontravvenuto, di compiere tutte le attività necessarie al regolaresvolgimento del contratto.3.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, exart. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsaapplicazione degli artt. 5 e 10 del r.d. 350/1895, dell’art. 10 deld.P.R. 1063/1962, degli artt. 1218, 1229, 1375, 1418, 1664, 2700cod.civ., dell’art. 326 della legge n. 2248/1865, all.F, dell’art. 113cod.proc.civ. e dell’art. 1362 cod.civ.; nonché ex art. 360, comma1, n. 5, cod.proc.civ., omesso esame di un fatto storico, principaleo secondario, la cui esistenza risulta dal testo della sentenza o dagliLa società ricorrente evidenzia come le pattuizioni di uncorrispettivo a corpo non avevano per conseguenza l’imputazione asuo carico di tutte le conseguenze dei ritardi nell’esecuzione dei5 di 21Numero registro generale 2501/2017Numero sezionale 2634/2022Numero di raccolta generale 21448/2022lavori, in particolare se derivanti da responsabilità della stazioneData pubblicazione 06/07/2022appaltante.La ricorrente osserva che, opinando diversamente, sifinirebbe con il configurare delle clausole contrattuali affette danullità, a fronte della mancata delimitazione, da parte delle stesse,dell’oggetto del contratto e dell’esclusione di conseguenze per gliinadempimenti addebitabili al Comune. A ciò si aggiunga che anchela dichiarazione dell’appaltatrice di aver preso visione dei luoghioggetto dei lavori e di aver fatto proprio il progetto predisposto dalComune non poteva esimere quest’ultimo dalle sue responsabilità,sia perché nulla ai sensi dell’art. 1229 cod.civ., qualora interpretatanel senso di escludere qualsiasi risarcimento, sia perché la stessaera stata superata, almeno dal 25.7.1991, dalle obbligazioniespressamente assunte dall’ente committente nell’atto disottomissione sottoscritto in occasione della prima variante.3.4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360,comma 1, n. 3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazionedell’art. 92 cod.proc.civ.La società ricorrente censura la sentenza impugnata per averdisposto la compensazione delle spese del giudizio di appello e peraverla condannata al versamento dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato.4. Con atto notificato il 27.2.2017 ha proposto controricorsoe ricorso incidentale il Comune di Avellino, chiedendo ladeclaratoria di inammissibilità o il rigetto dell’avversariaimpugnazione e instando, a sua volta, con il supporto di duemotivi, per la cassazione della sentenza di appello.4.1. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrenteincidentale denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.,violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt.33, 34, 35 e 36 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, nonché dell’art.6 di 21Numero registro generale 2501/2017Numero sezionale 2634/2022Numero di raccolta generale 21448/20224 della legge 741/1981 in relazione al disposto dell’art. 2697Data pubblicazione 06/07/2022cod.civ.Il Comune di Avellino lamenta che la Corte territoriale haoperato un’indebita inversione dell’onere della prova, poichéavrebbe dovuto essere la creditrice Bonatti a dimostrare l’esigibilitàdella prestazione sulla scorta della previsione di cui all’art. 99 delcapitolato speciale e, dunque, la maturazione del proprio diritto agliinteressi moratori.4.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ.,violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod.proc.civ.La ricorrente incidentale denuncia l’erroneità della sentenzadi secondo grado anche in relazione alla regolamentazione dellespese di lite, stante l’asserita necessità di riforma delprovvedimento impugnato nel senso del rigetto della totalità delledomande proposte dalla Bonatti, con conseguente totalesoccombenza di quest’ultima e rimborso delle spese a favoredell’ente committente.RAGIONI DELLA DECISIONE5. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente si duole delladecisione assunta con la sentenza impugnata con riferimentoall’art. 10 del d.P.R. n. 1063/1962.5.1. Secondo la Corte di appello (pag.20-22) l’appaltatore,per ottenere il rimborso dei maggiori oneri derivanti dalla ritardataconsegna dei lavori per causa imputabile alla stazione appaltante,avrebbe dovuto proporre all’Amministrazione la richiesta di recessodal contratto e solo in caso di mancato accoglimento da parte dellastazione appaltante avrebbe potuto chiedere il risarcimento deldanno per i maggiori oneri provocati dal ritardo; le stesse regole7 di 21Numero registro generale 2501/2017Numero sezionale 2634/2022Numero di raccolta generale 21448/2022valevano inoltre in caso di consegna parziale, equiparabile aData pubblicazione 06/07/2022mancata consegna.La ricorrente evidenzia infatti che nel caso di specie, non eramancata la consegna dei lavori e che i lavori erano stati avviati,nonostante le considerevoli difficoltà, ed erano anche proseguiti,sia pur in maniera rallentata e irrazionale, anche in considerazionedegli errori progettuali e dell’assenza di adeguata cooperazionedella stazione appaltante.5.2. L’art.10 del d.P.R. 1063/1962, applicabile rationetemporis, in tema di «Consegna dei lavori» disponeva al primocomma «La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 giornidalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto diapprovazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo ildeliberamento». Il quinto comma prevedeva che «la consegna deverisultare da un verbale esteso in concorso con l'appaltatore nellaforma stabilita dal regolamento approvato con regio decreto 25maggio 1895, n. 350, e dalla data di esso decorre il termine utileper il compimento delle opere».Il settimo comma disponeva «Se la consegna non avvenganel termine stabilito per fatto dell'Amministrazione, l'appaltatorepuò chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimentodell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborsodall'Amministrazione appaltante delle spese di cui al precedenteart. 9 nonché ad un rimborso delle altre spese da lui effettivamentesostenute, e comunque non superiori alle seguenti percentuali,calcolate sull'importo netto dell'appalto: 1,50% per la parte diimporto fino a 50 milioni; 1% per la eccedenza fino ai 500 milioni e0,50% per la parte eccedente i 500 milioni. Ove l'istanzadell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente allaconsegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiorioneri dipendenti dal ritardo.»8 di 21Numero registro generale 2501/2017Numero sezionale 2634/2022Analoga disposizione è stata poi inserita nell’art.129, commaNumero di raccolta generale 21448/20228, d.P.R. 554 del 21.12.1999, secondo cui «Qualora la cDoatna psuebbglincaazio ne 06/07/2022avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante,l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso diaccoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto alrimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelleeffettivamente sostenute e documentate ma in misura nonsuperiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanzadell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente allaconsegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiorioneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilitedal capitolo generale», come pure nel successivo art.153, comma8, del d.P.R, 207 del 5.10.2010.5.3. Il motivo è infondato in entrambi i suoi profili.La Corte di appello si è conformata all’orientamentoconsolidato di questa Corte, secondo il quale in tema di appalto diopere pubbliche regolato dal d.P.R. n. 1063 del 1962, la mancata(o tardiva) consegna dei lavori da parte della P.A., al pari della loroconsegna parziale, non conferiscono all’appaltatore il diritto dirisolvere il rapporto, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 cod.civ., né,tantomeno, di avanzare pretese risarcitorie, ma solo la facoltà, exart. 10 del citato decreto, di presentare istanza di recesso dalcontratto.Ne consegue che, nel caso di mancata presentazionedell’istanza, il contratto si presume ancora eseguibile, senzaulteriori oneri a carico della stazione appaltante, mentre il mancatoaccoglimento della stessa origina, a contrario, il dirittodell’appaltatore al compenso per i maggiori oneri dipendenti dalritardo.La ratio della previsione è quella di assicurareall’Amministrazione la possibilità di valutare l’opportunità dimantenere in vita il rapporto, ovvero di adottare una diversa9 di 21Numero registro generale 2501/2017Numero sezionale 2634/2022determinazione in vista dell'eventuale superamento degli originariNumero di raccolta generale 21448/2022limiti di spesa, in considerazione del fatto che all’appaltatDoatrae p ubsbalicraàzio ne 06/07/2022dovuto il rimborso di «maggiori oneri», a titolo indennitario, peravere egli esercitato la facoltà di recesso (Sez. 1, n. 22112 del29.10.2015; Sez.1. n. 18897 del 11.9.2020).Inoltre, in tema di appalto di opere pubbliche, cui si applichiratione temporis il d.P.R. n. 1063 del 1962, si deve escludere unadifferenza di disciplina tra la mancata consegna (o il ritardo nellaconsegna di tutti i lavori) e la consegna parziale non prevista dalcapitolato speciale, in quanto in entrambi i casi trova applicazione ildisposto dell’art. 10, comma ottavo, del citato d.P.R., secondo cuil’appaltatore può scegliere se chiedere il recesso dal contratto,acquisendo il diritto al rimborso dei maggiori oneri ove la suaistanza venga rigettata, ovvero proseguire nel rapporto con la solaesclusione della sua responsabilità per eventuale conseguenteritardo nel completamento dell’opera (Sez. 1, n. 2983 del7.2.2013).6. Con il secondo motivo, in parte anticipato nelle suerecriminazioni da quanto esposto nel primo motivo sub 4), nellepagine 37 e seguenti, la ricorrente ripropone la doglianza in ordineall’erronea applicazione dell’art. 10 del d.P.R. n. 1063/1962,assumendo che essa avrebbe dovuto essere esclusa perché il25.7.1991, in occasione della sottoscrizione del primo atto disottomissione, il Comune di Avellino aveva esplicitamente assuntol’obbligo, poi inadempiuto, di compiere tutte le attività necessarieal regolare svolgimento del contratto.6.1. In altre parole, il Comune di Avellino aveva assuntospecifico obbligo contrattuale di consegnare i lavori ulteriormenteviolato. Pertanto, secondo la ricorrente, almeno da tale data lapretesa risarcitoria sarebbe fondata, senza che in contrario possainvocarsi il predetto art.10 del d.P.R. 1063/1962.10 di 21Numero registro generale 2501/2017Numero sezionale 2634/2022Numero di raccolta generale 21448/20226.2. Non si vede tuttavia come la circostanza sottolineataData pubblicazione 06/07/2022con insistenza dalla Bonatti possa indurre a una diversaconclusione. L’inadempimento del Comune all’obbligo diconsegnare il cantiere per l’avvio dei lavori, anche parziale, resta enon ne mutano le conseguenze se fatto oggetto, come nella specie,di un rinnovato impegno, che non elude l’onere previsto dallanorma speciale del Capitolato generale dei lavori pubblici sopraillustrata a carico dell’appaltatore di chiedere il recesso per daringresso alla propria richiesta risarcitoria: sussiste, infatti, sempree comunque, la ratio sopra ricordata di consentireall’Amministrazione di valutare la scelta fra proseguire o meno nelcontratto, la cui esecuzione non è regolarmente decollata.7. La ricorrente con il terzo motivo sostiene che l’averpattuito il corrispettivo contrattuale a corpo non potrebbe produrrela conseguenza di imputarle tutte le conseguenze dei ritardinell’esecuzione dei lavori, in particolare se derivanti daresponsabilità della stazione appaltante.Ragionando diversamente, si finirebbe col configurare delleclausole contrattuali affette da nullità, per la mancatadelimitazione, dell’oggetto del contratto e dell’esclusione delleconseguenze di inadempimenti addebitabili al Comune.Inoltre anche la dichiarazione dell’appaltatrice di aver presovisione dei luoghi oggetto dei lavori e di aver fatto proprio ilprogetto predisposto dal Comune non potrebbe esimerequest’ultimo dalle sue responsabilità, sia perché nulla ai sensidell’art. 1229 cod.civ., qualora interpretata nel senso di escluderequalsiasi risarcimento, sia perché la stessa era stata superata,almeno dal 25.7.1991, dalle obbligazioni espressamente assuntedall’ente committente nell’atto di sottomissione sottoscritto inoccasione della prima variante.7.1. La Corte di appello, alle pagine 23 e seguenti dellasentenza impugnata, ha proceduto all’esame delle censure mosse11 di 21Numero registro generale 2501/2017Numero sezionale 2634/2022Numero di raccolta generale 21448/2022alla decisione di primo grado quanto ai danni verificatisi dopo laData pubblicazione 06/07/2022stipulazione degli atti di sottomissione a seguito delle tre variantiin corso d’opera approvate dal Comune.Secondo la Corte di appello, che sul punto ha concordatocon il Tribunale, la pattuizione di un corrispettivo a corpo o aforfait, con prezzo chiuso, fisso e invariabile (art.2 del capitolatospeciale), ex art.326 della legge 20.3.1865 n.2248, all.F,comportava l’assunzione da parte dell’appaltatore dell’alea dellamaggiore o minore quantità dei fattori produttivi necessari rispettoa quelli previsti nell’offerta, senza che ciò trasformasse l’appalto dacontratto commutativo in aleatorio, con un mero allargamento delrischio contrattuale.Tale principio rinveniva un limite solo nell’obbligo dellastazione appaltante di comportarsi secondo correttezza e buonafede e una volta che fossero stati correttamente rappresentati glielementi potenzialmente influenti sulla previsione di spesa, gravavasull’appaltatore il rischio della ulteriore quantità di lavoronecessaria.Inoltre la disciplina prevista dall’art.1664 cod.civ., checonsente la revisione del prezzo anche nell’appalto a corpo in casodi emersione di fattori imprevedibili al momento della stipulazionesalvo esclusione pattizia, era stata derogata nel caso concreto, conclausole di natura non vessatoria che semplicemente allargavanoulteriormente il rischio a carico dell’appaltatore, che avevapreventivamente approvato i progetti esecutivi, facendoli propri erinunciando all’invocazione dei vizi progettuali.7.3. Tali affermazioni sono conformi alla giurisprudenza diquesta Corte, secondo la quale in tema di appalto di operepubbliche a corpo o a forfait, il prezzo convenuto è fisso edinvariabile, ex art. 326 della legge 20.3.1865, n. 2248 all. F,sicché, ove risulti rispettato dalle parti di quel rapporto l’obbligo dicomportarsi secondo buona fede giusta l’art. 1175 cod. civ. e,12 di 21Numero registro generale 2501/2017Numero sezionale 2634/2022dunque, siano stati correttamente rappresentati dall’appaltanteNumero di raccolta generale 21448/2022tutti gli elementi che possono influire sulla previsione Ddaita psupbbelicsaazio ne 06/07/2022dell’appaltatore, grava su quest’ultimo il rischio relativo allaulteriore quantità di lavoro che si renda necessaria rispetto a quellaprevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell’operarientri nell’alea normale del contratto, con conseguente derogaall’art. 1664 cod. civ.Ciò, peraltro, non comporta un’alterazione della struttura odella funzione dell’appalto, che non si trasforma in un contrattoaleatorio, benché l’allargamento del rischio accollato all’appaltatorereleghi a situazioni affatto marginali la rilevanza dellaimprevedibilità delle condizioni di maggior difficoltà nell’esecuzionedelle opere, potendo venire qui in considerazione solo situazioniche finiscano per incidere sulla natura stessa della prestazione(Sez. 1, n. 5262 del 17.3.2015, Rv. 634653 – 01; vedi ancheSez.1, 27.2.2018 n.4718).Questa Corte ha posto un limite al principio, allorché hasostenuto che in tema di appalto di opere pubbliche a corpo, ilprezzo non è immodificabile in assoluto, in specie quando dallemodifiche successive ai disegni esecutivi e alle specifiche tecnichefornite dalla stazione appaltante derivi un’evidente modificaall'oggetto del contratto, per la necessaria realizzazione di opere elavori differenti rispetto a quelle individuate al momento dellafissazione del prezzo, poiché in tal caso si determina l’effettivosuperamento del rischio assunto con l’offerta a corpo, oltre l’aleanormale, con diritto al compenso per gli ulteriori lavori svolti (Sez.1, n. 22268 del 25.9.2017, Rv. 645515 - 01); in tal casol'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavoriaggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto divarianti, il quale dev'essere calcolato «a misura» limitatamente allequantità variate, mentre le parti di opere rimaste invariate devonoessere compensate secondo il prezzo «a corpo» accettato13 di 21Numero registro generale 2501/2017Numero sezionale 2634/2022dall'appaltatore, indipendentemente dalla loro effettiva misura,Numero di raccolta generale 21448/2022progressivamente in appalto a «misura». (Sez. 1, n. 9246 del7.6.2012, Rv. 623156 - 01).7.4. Nella fattispecie tuttavia, come ben posto in risalto daigiudici del merito, non si era in presenza di una meradeterminazione del corrispettivo a corpo, ma la societàappaltatrice, previa dichiarazione di avere piena cognizione dellecondizioni del luogo (compresi i vincoli demaniali) e di tutti glielementi influenti sull’andamento dei lavori e sul costo finale, avevafatto propri i progetti e si era accollata un rischio allargato per tuttii maggiori costi ed oneri incorsi durante l’esecuzione delle opere,inclusi quelli derivanti dall’approvazione di varianti progettuali.In particolare - ha evidenziato la Corte napoletana –l’art.103, comma 40, del capitolato speciale qualificava comevarianti tecniche a completo carico dell’impresa tutte lemodificazioni di opere o di loro parti derivanti da deficienzeprogettuali e esigenze tecniche funzionali o di altra natura epuntualizzava che gli eventuali maggiori costi restavano comunquecompresi nel corrispettivo a corpo e a carico quindi dell’impresaappaltatrice.7.5. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, da cui nonv’è ragione di dissentire, il capitolato, predisposto da un entediverso dallo Stato richiamato nel contratto di appalto stipulato conaltro soggetto, ha natura contrattuale e non normativa; pertanto,l'interpretazione di esso compete al giudice di merito ed èincensurabile in cassazione, ove sorretta da una motivazionecongrua e non illogica» (Sez. 1, n. 13229 del 16.6.2011, Rv.618272 – 0; Sez. L, n. 15057 del 28.11.2001, Rv. 550641 – 01).7.6. La Corte di appello ha quindi affrontato l’ulterioreargomentazione della Bonatti, secondo la quale le clausolecontrattuali così interpretate si sarebbero poste in contrasto con14 di 21Numero registro generale 2501/2017Numero sezionale 2634/2022Numero di raccolta generale 21448/2022l’art.1229 cod.civ. che commina la nullità dei patti che escludonoData pubblicazione 06/07/2022preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpagrave, condividendo al riguardo l’opinione del giudice di primogrado.È stato così ritenuto che le predette clausole non sancisseroun esonero di responsabilità del debitore, ma fosserosemplicemente rivolte a delimitare l’oggetto del contratto sullabase della distribuzione fra le parti degli obblighi di diligenza einformazione e conseguentemente del rischio delle sopravvenienzee degli imprevisti «sì da stabilire una relazione sinallagmatica tra ilprezzo a forfait unico ed invariabile pattuito e tutte le possibiliopere che, partendo dal progetto originario, sarebbe statonecessario eseguire per la realizzazione dell’opera oggettodell’appalto».7.7. Tali affermazioni sono in linea con la giurisprudenza diquesta Corte, perché le disposizioni contrattuali in questione nonsono volte a circoscrivere la responsabilità di una delle parti per ilproprio inadempimento, ma, a monte, appaiono dirette adeterminare l’oggetto del contratto e conseguentemente gli oneri ele responsabilità delle parti e perciò a distribuire fra di loro i rischiconnessi a imprevisti e sopravvenienze.7.8. Secondo la Bonatti, le clausole in parola sarebberocomunque superate dai rinnovati impegni assunti dal Comune congli atti di sottomissione del 25.7.1991 e del 26.10.1992.Tale affermazione non risulta meglio argomentata esoprattutto non risulta sottoposta all’esame della Corte partenopea,che non ne fa menzione.In ogni caso, non vi è agli atti nessun elemento per ritenereche gli impegni assunti dal Comune non si dovessero inserire ecorrelare alle regole generali che disciplinavano il contratto diappalto stipulato fra le parti.15 di 21Numero registro generale 2501/2017Numero sezionale 2634/2022Numero di raccolta generale 21448/20228. Con il quarto motivo la società ricorrente censura laData pubblicazione 06/07/2022sentenza impugnata per aver disposto la compensazione dellespese del giudizio di appello e per averla condannata al versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.8.1. Secondo la ricorrente, il Comune di Avellino dovrebbeessere condannato alla rifusione integrale delle spese del giudizio diprimo grado, illegittimamente compensate per metà, e alpagamento delle spese del giudizio di appello, illegittimamentecompensate; dovrebbe poi anche essere eliminata la sanzione delraddoppio del contributo unificato comminata dalla Cortenapoletana.8.2. Quanto alle spese di primo grado, la ricorrente non dàconto di una censura autonomamente proposta avverso laregolazione delle spese di lite, peraltro ineccepibile inconsiderazione dell’accoglimento solo parziale e per giunta limitatoquantitativamente delle domande di parte attrice.Quanto alle spese di secondo grado, la decisione dicompensazione integrale per reciproca soccombenza, inconsiderazione del rigetto dei contrapposti appelli, è parimentiineccepibile ex art.92 cod.proc.civ.8.3. Non è agevole comprendere il fondamento, per veroneppure esplicitato, della doglianza della Bonatti quantoall’applicazione nei suoi confronti dell’art.13, comma 1 quater, deld.p.r. 115 del 2002, visto che il suo appello era stato rigettato.9. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrenteincidentale lamenta che la Corte territoriale abbia operatoun’indebita inversione dell’onere della prova, poiché avrebbedovuto essere la creditrice Bonatti a dimostrare l’esigibilità dellaprestazione sulla scorta della previsione di cui all’art. 99 delcapitolato speciale e, dunque, la maturazione del proprio diritto agliinteressi moratori.16 di 21Numero registro generale 2501/2017Numero sezionale 2634/2022Numero di raccolta generale 21448/20229.1. Nel caso di specie, le parti hanno pattuitoData pubblicazione 06/07/2022espressamente che «il calcolo del tempo contrattuale per ladecorrenza degli interessi da ritardato pagamento non terrà contodei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda disomministrazione dei fondi all’Agenzia per lo Sviluppo delMezzogiorno e la ricezione del relativo mandato di pagamentopresso l’Istituto bancario designato dal Comune» (art. 99 delcapitolato speciale).9.2. Il Tribunale di Avellino ha aderito alle conclusioni delconsulente tecnico e ha riconosciuto alla Bonatti gli interessirichiesti, disattendendo l’eccezione del Comune basata sul predettoart.99, sia perché non tempestivamente dedotta e argomentata,sia perché gli elementi necessari per il ricalcolo (e in particolare ledate di spedizione delle domande di somministrazione dei fondi)non erano stati forniti al C.t.u. né documentati, onere questo acarico dell’Amministrazione convenuta.9.3. L’appello del Comune, che aveva sostenuto di avertempestivamente formulato l’eccezione e che i dati per il ricalcoloerano disponibili per il Tribunale poiché le date di erogazione deifondi erano indicate nella perizia, è stato disatteso dalla Cortepartenopea, che pure ha riconosciuto che l’eccezione era statatempestivamente proposta, andando in contrario avviso rispetto algiudice irpino.Secondo la Corte, né nella consulenza tecnica d’ufficio (in cuil’ausiliario non aveva preso in considerazioni le deduzioni delComune, ritenendo la clausola nulla), né nella consulenza di partedel Comune, né in alcun documento prodotto, erano stati indicatigli elementi necessari per il calcolo che presupponeva laindividuazione dei dies a quo alternativo di decorrenza degliinteressi.17 di 21Numero registro generale 2501/2017Numero sezionale 2634/2022Pertanto, in difetto di prova del fatto modificativo dellaNumero di raccolta generale 21448/2022pretesa della Bonatti, restava implicitamente provato Daital pufbabltictaozio ne 06/07/2022costitutivo dedotto dall’attrice.9.4. Secondo un indirizzo giurisprudenziale, in tema diappalto di opere pubbliche, le norme del capitolato generaleapprovato con d.P.R. 16.7.1962, n. 1063 hanno valore normativo evincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato, e non riguardanoquelli stipulati da enti pubblici diversi, i quali – in mancanza dispecifica norma di legge – possono legittimamente essereregolamentati da un capitolato speciale che, per certi aspetti, rinviia quello generale e, per altri, disciplini con efficacia autonomaalcune clausole.È, quindi, consentito all’ente committente rispettare untermine di adempimento pattuito convenzionalmente nel suointeresse, in deroga all’art. 4 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 741, conconseguente inesistenza della mora debendi presupposta dallanorma (Sez. 1, n. 3648 del 13.2.2009).L’art. 4 della l. n. 741/1980, rubricato «Interessi per ritardatopagamento» e abrogato dall’art. 231 del d.P.R. n. 554/1999,stabiliva che: «L’importo degli interessi per ritardato pagamentodovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale odi contratto, viene computato e corrisposto in occasione delpagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senzanecessità di apposite domande e riserve. (…) Sono nulli i patti incontrario o in deroga».Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di appalto diopere pubbliche, la clausola che impegni l'appaltante a pagare lasorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) almomento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte diun altro ente, non è invalida ex art. 4, terzo comma, della legge741 del 1981 (ratione temporis applicabile), che sancisce la nullitàdei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per18 di 21Numero registro generale 2501/2017Numero sezionale 2634/2022ritardato pagamento, poiché, senza implicare alcuna rinuncia, ha laNumero di raccolta generale 21448/2022funzione di determinare il termine dell'ademDaptaim pubebnlictaozio ne 06/07/2022dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il creditodell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilitàdelle somme accreditate all'appaltante. Ne consegue che gliinteressi moratori sono dovuti quando quest'ultimo, pur avendoricevuto tempestivamente l'accredito delle somme da partedell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel terminepattuito. (Sez. 1, n. 2509 del 1.2.2018, Rv. 646865 – 01; Sez. 1,n. 22996 del 29.10.2014, Rv. 632985 - 01)9.5. Nel caso di specie, le parti hanno pattuitoespressamente con l’art.99 del capitolato speciale un diversomomento di decorrenza, neutralizzando i fini del calcolo degliinteressi, i giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda disomministrazione dei fondi all’Agenzia per lo Sviluppo delMezzogiorno e la ricezione del relativo mandato di pagamentopresso l’Istituto bancario designato dal Comune.9.6. La decisione della Corte territoriale è ineccepibile.onere del Comune eccipiente dedurre e provare la data in cui avevaspedito la domanda di somministrazione dei fondi, vertendosi intema di fatti impeditivi, al cui riguardo reus in excipiendo fit actor,nonché alla luce del principio generale di vicinanza e riferibilitàdella prova (visto che si trattava di dimostrare l’espletamento di unincombente a suo carico).Dell’esistenza di tale prova – negata esplicitamente dallaCorte - non vi è traccia nelle deduzioni del ricorrente incidentale,che si sofferma, peraltro del tutto genericamente e in modo nonautosufficiente, a riferire che dalla perizia risulterebbe la data dierogazione dei fondi: fatto questo del tutto inadeguato ai fini delladimostrazione dei presupposti del citato art.99, che riguarda unperiodo temporale il cui inizio è correlato alla richiesta dei fondi da19 di 21Numero registro generale 2501/2017Numero sezionale 2634/2022parte dell’ente finanziato e consente di neutralizzare quanto agliNumero di raccolta generale 21448/2022interessi solo il periodo imputabile ai tempi dell’erDoagtaa pzubibolincaezio ne 06/07/2022effettivamente richiesta.10. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il Comune diAvellino lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ.,violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod.proc.civ.La ricorrente incidentale denuncia l’erroneità della sentenzadi secondo grado anche in relazione alla regolamentazione dellespese di lite, stante l’asserita necessità di riforma delprovvedimento impugnato nel senso del rigetto della totalità delledomande proposte dalla Bonatti, con conseguente totalesoccombenza di quest’ultima e rimborso delle spese a favoredell’ente committente.Il motivo ha natura meramente consequenziale e cade con ilcadere della doglianza relativa alla decisione sul merito.11. I ricorsi, principale e incidentale, debbono essererigettati.La reciproca soccombenza giustifica la compensazione dellespese di lite. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa lespese del giudizio.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàversamento, da parte del ricorrente principale e incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, ove dovuto.20 di 21Numero registro generale 2501/2017Numero sezionale 2634/2022Numero di raccolta generale 21448/2022Data pubblicazione 06/07/2022Così deciso in Roma nella camera di consiglio della PrimaSezione civile il 23 giugno 2022Il PresidentePietro Campanile21 di 21