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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 ottobre 2023

Cassazione n. 33102/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.8850/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Banca della [OSCURATO:PERSONA].

Coop., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente – avverso la sentenza n. 67/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17gennaio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Su ricorso diBanca della [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Treviso con decreto n. 1399/2017 ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] di pagarle la somma di euro 171.530,54, oltre agli interessi convenzionali di mora ed alle spese, in forza della fideiussione omnibus dallo stesso rilasciata in data 30 luglio 2007 fino a euro 180.000, somma successivamente incrementata fino alla concorrenza di euro 200.000, con dichiarazione integrativa datata 23gennaio 2009, a garanzia degli obblighi derivanti daun mutuo fondiario stipulato i l 7 agosto 2007 da l di luifiglio [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ; la b anca, costituitasi, insisteva.

Il Tribunale con sentenza n. 417/2020, rigettava l’opposizione, ma, per l’intervenuto parziale pagamento del credito da parte del debitore principale, revocava il decreto e condannava l’ingiunto al pagamento della somma in linea capitale di euro 111.102,96, nonché allarifusione delle spese processuali.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, articola t o in due motivi.

Si costituiva controparte resistendo.

La Corte di appello di Venezia,con sentenza n.67/2022, rigettava l’impugnazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso , cui h a resistito con controricorso la banca, che ha pure depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Ilricorso è composto di due motivi. 1.1.Il primo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) -omesso esame del primo motivo di appello (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). violazione dell’art. 1956 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) .

Sostiene che con il primo motivo di appello aveva contestato il non avere ritenuto meritevole di accoglimento l’eccezione da lui proposta, ovvero l’aver contestato alla banca di aver concluso - in spregio ai doveri di buona fede di cui agli art. 1956 c.c. - tanto la fideiussione del 30.07.2007 quanto l’integrazione del 23.01.2009 , nonostante che la stessa, alla data delle stipule citate, conoscesse la situazione economica del [OSCURATO:PERSONA] e di tutta la famiglia e, proprio per detti motivi, pur avendo erogato mutui fondiari con iscrizione ipotecaria sui rispettivi immobili, ebbe a pretendere in pari data reciproche fideiussioniomnibus .

La banca nel 2007 avrebbe erogato a lui ed alla moglie [OSCURATO:PERSONA] un mutuo ipotecario di € 170.000,00 e contemporaneamente li avrebbeindotti a due fideiussioni in favore dei figli così esponendoli ad una posizione debitoria complessiva di € 510.000,00,garantita solo dall’immobile di proprietà - peraltro in fase di ristrutturazione -sul quale veniva iscritta ipoteca di primo grado, e da un reddito da pensione pari a circa € 1.800,00 mensili, cioè di un importo che sarebbe stato pari a neppure il doppio della rata mensile di mutuo a loro carico.E un anno dopo la banca av r e bbe concesso un ulteriore credito a [OSCURATO:PERSONA] , pretendendo in data 23.01.2009 l’integrazione del massimale.

Si sostiene che il comportamento della banca sarebbe stato contrario ai principi della buona fede eavrebbe determinato la perdita del suo diritto di surrogazione nei diritti del creditore verso il debitore.

Si duole che la corte territoriale, nell’esaminare il primo motivo di appello, lo avrebbe censurato sulla base dell’erroneo presupposto che detto motivo avesse ad oggetto la denuncia di violazione da parte del giudice di primo grado della disposizione di cui all’art. 1955 c.c. mentre il primo motivo di appello avrebbe avutoad oggetto la denuncia di violazione dell’art. 1956c.c.

1.2. Ilsecondo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) - violazione dell’art. 1956 c.c. (art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.) .

Con il secondo motivo di appello si sarebbe censurata la sentenza di primo grado laddove era osservato: Parteattrice ha scientemente rilasciato la fideiussione in oggetto e la successiva integrazione del massimale del successivo 2009; lasolvibilità del garante non è oggetto delle norme di cui agli artt. 1955 e 1956 c.c., né la buona fede contrattuale comporta per il creditore una posizione di garanzia nei confronti del fideiussore volta ad impedirgli , contro la sua volontà, l’improvvida assunzione di garanzia, ne è riprova l’art.1943 c.c. che è volto a tutelare lo stessocreditore nei confronti del debitore, da una fideiussione originariamente o successivamente incapiente, riconoscendo al creditore stesso una posizione attiva di vantaggio, avente natura disponibile Entrambi i giudici di merito avrebbero omesso di considerare il fatto che la banca avrebbe preteso dal ricorrente l’integrazione del massimale, solo successivamente rivelatasi come necessaria a fronte dell’ulteriore credito concesso il 6febbraio 2009, sotto forma di mutuo chirografario, a SimoneGaratti.

Quando otteneva le diverse fideiussioni omnibus, la banca avrebbe saputoche la garanzia ipotecaria non sarebbe stata sufficiente per tutelare il recupero del capitale, degli interessi e delle varie spese; e avrebbe altresì sap uto che stava erogando tre mutui, ottenendo, quale garanzia primaria, delle unità immobiliari ancora in fase di ristrutturazione.

Si sostiene che la garanzia fideiussoria del 23 gennaio 2009 prestata dal ricorr e nte e dalla coniuge debba ritenersi nulla e/o annullabile e/o inefficace e/o priva di ogni qualsivoglia effetto giuridico ai sensi e per gli effetti dell’art. 1956 c.c. 2.Il ricorso è ictu oculi inammissibile , in quanto privo di necessaria autosufficienza, il che si riverbera in un’inadeguata specificità delle censure, oltre a veicolare elementi che sarebbero propri di un gravame.

Invero, non viene fornito in adeguata misura il contenuto, per quanto nei limiti di sommarietà (“esposizione sommaria” esige l’art. 366, primo comma, n.3 c.p.c. nel testo ratione temporis qui applicabile), dei motivi d’appello, in relazione ai quali la parte ricorrente critica poi la sentenza della corte terrritoriale riportando soltanto un passo della prima sentenza che sarebbe pertinente ( si vedano le pagine 5-6 del ricorso), e senza indicare alcuna delle ragioni poste a sostegno delle censure presentate nel gravame.

A ciò si aggiunga che nei due motivi di questo ricorso si miscelano censure di diritto (non ben comprensibili appunto per l’assenza di una sufficiente ricostruzione della vicenda processuale in termini di appello) con vari elementi direttamente fattuali (in particolare quelli attinenti alle condizioni economiche).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado a lla cont r or i corr ente, liquidate come da dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna il ricorrente a rifondere alla controricorrentele spese processuali, che liquida in euro 7000 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.8850/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Banca della [OSCURATO:PERSONA]. Coop., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente – avverso la sentenza n. 67/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17gennaio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Su ricorso diBanca della [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Treviso con decreto n. 1399/2017 ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] di pagarle la somma di euro 171.530,54, oltre agli interessi convenzionali di mora ed alle spese, in forza della fideiussione omnibus dallo stesso rilasciata in data 30 luglio 2007 fino a euro 180.000, somma successivamente incrementata fino alla concorrenza di euro 200.000, con dichiarazione integrativa datata 23gennaio 2009, a garanzia degli obblighi derivanti daun mutuo fondiario stipulato i l 7 agosto 2007 da l di luifiglio [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ; la b anca, costituitasi, insisteva. Il Tribunale con sentenza n. 417/2020, rigettava l’opposizione, ma, per l’intervenuto parziale pagamento del credito da parte del debitore principale, revocava il decreto e condannava l’ingiunto al pagamento della somma in linea capitale di euro 111.102,96, nonché allarifusione delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, articola t o in due motivi. Si costituiva controparte resistendo. La Corte di appello di Venezia,con sentenza n.67/2022, rigettava l’impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso , cui h a resistito con controricorso la banca, che ha pure depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Ilricorso è composto di due motivi. 1.1.Il primo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) -omesso esame del primo motivo di appello (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). violazione dell’art. 1956 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) . Sostiene che con il primo motivo di appello aveva contestato il non avere ritenuto meritevole di accoglimento l’eccezione da lui proposta, ovvero l’aver contestato alla banca di aver concluso - in spregio ai doveri di buona fede di cui agli art. 1956 c.c. - tanto la fideiussione del 30.07.2007 quanto l’integrazione del 23.01.2009 , nonostante che la stessa, alla data delle stipule citate, conoscesse la situazione economica del [OSCURATO:PERSONA] e di tutta la famiglia e, proprio per detti motivi, pur avendo erogato mutui fondiari con iscrizione ipotecaria sui rispettivi immobili, ebbe a pretendere in pari data reciproche fideiussioniomnibus . La banca nel 2007 avrebbe erogato a lui ed alla moglie [OSCURATO:PERSONA] un mutuo ipotecario di € 170.000,00 e contemporaneamente li avrebbeindotti a due fideiussioni in favore dei figli così esponendoli ad una posizione debitoria complessiva di € 510.000,00,garantita solo dall’immobile di proprietà - peraltro in fase di ristrutturazione -sul quale veniva iscritta ipoteca di primo grado, e da un reddito da pensione pari a circa € 1.800,00 mensili, cioè di un importo che sarebbe stato pari a neppure il doppio della rata mensile di mutuo a loro carico.E un anno dopo la banca av r e bbe concesso un ulteriore credito a [OSCURATO:PERSONA] , pretendendo in data 23.01.2009 l’integrazione del massimale. Si sostiene che il comportamento della banca sarebbe stato contrario ai principi della buona fede eavrebbe determinato la perdita del suo diritto di surrogazione nei diritti del creditore verso il debitore. Si duole che la corte territoriale, nell’esaminare il primo motivo di appello, lo avrebbe censurato sulla base dell’erroneo presupposto che detto motivo avesse ad oggetto la denuncia di violazione da parte del giudice di primo grado della disposizione di cui all’art. 1955 c.c. mentre il primo motivo di appello avrebbe avutoad oggetto la denuncia di violazione dell’art. 1956c.c. 1.2. Ilsecondo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) - violazione dell’art. 1956 c.c. (art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.) . Con il secondo motivo di appello si sarebbe censurata la sentenza di primo grado laddove era osservato: Parteattrice ha scientemente rilasciato la fideiussione in oggetto e la successiva integrazione del massimale del successivo 2009; lasolvibilità del garante non è oggetto delle norme di cui agli artt. 1955 e 1956 c.c., né la buona fede contrattuale comporta per il creditore una posizione di garanzia nei confronti del fideiussore volta ad impedirgli , contro la sua volontà, l’improvvida assunzione di garanzia, ne è riprova l’art.1943 c.c. che è volto a tutelare lo stessocreditore nei confronti del debitore, da una fideiussione originariamente o successivamente incapiente, riconoscendo al creditore stesso una posizione attiva di vantaggio, avente natura disponibile Entrambi i giudici di merito avrebbero omesso di considerare il fatto che la banca avrebbe preteso dal ricorrente l’integrazione del massimale, solo successivamente rivelatasi come necessaria a fronte dell’ulteriore credito concesso il 6febbraio 2009, sotto forma di mutuo chirografario, a SimoneGaratti. Quando otteneva le diverse fideiussioni omnibus, la banca avrebbe saputoche la garanzia ipotecaria non sarebbe stata sufficiente per tutelare il recupero del capitale, degli interessi e delle varie spese; e avrebbe altresì sap uto che stava erogando tre mutui, ottenendo, quale garanzia primaria, delle unità immobiliari ancora in fase di ristrutturazione. Si sostiene che la garanzia fideiussoria del 23 gennaio 2009 prestata dal ricorr e nte e dalla coniuge debba ritenersi nulla e/o annullabile e/o inefficace e/o priva di ogni qualsivoglia effetto giuridico ai sensi e per gli effetti dell’art. 1956 c.c. 2.Il ricorso è ictu oculi inammissibile , in quanto privo di necessaria autosufficienza, il che si riverbera in un’inadeguata specificità delle censure, oltre a veicolare elementi che sarebbero propri di un gravame. Invero, non viene fornito in adeguata misura il contenuto, per quanto nei limiti di sommarietà (“esposizione sommaria” esige l’art. 366, primo comma, n.3 c.p.c. nel testo ratione temporis qui applicabile), dei motivi d’appello, in relazione ai quali la parte ricorrente critica poi la sentenza della corte terrritoriale riportando soltanto un passo della prima sentenza che sarebbe pertinente ( si vedano le pagine 5-6 del ricorso), e senza indicare alcuna delle ragioni poste a sostegno delle censure presentate nel gravame. A ciò si aggiunga che nei due motivi di questo ricorso si miscelano censure di diritto (non ben comprensibili appunto per l’assenza di una sufficiente ricostruzione della vicenda processuale in termini di appello) con vari elementi direttamente fattuali (in particolare quelli attinenti alle condizioni economiche). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado a lla cont r or i corr ente, liquidate come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna il ricorrente a rifondere alla controricorrentele spese processuali, che liquida in euro 7000 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a q
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