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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16157/2026

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re [OSCURATO:PERSONA], con gli Avv.ti MariaElena Argento e [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del presidentepro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona degli assessori pro tempore,rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato;Numero registro generale 29060/2022Numero sezionale 1397/2026Numero di raccolta generale 16157/2026Data pubblicazione 25/05/2026LIBERO [OSCURATO:PERSONA], già Provincia di Enna, inpersona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti-nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA]- intimato-avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 176/2022,depositata il 27 maggio 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di Caltanissetta respinse la domanda con la quale laProvincia regionale di Enna aveva chiesto che fosse accertato edichiarato, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Enna,della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia, dell’Assessorato RegionaleTurismo dello Sport e dello Spettacolo, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del Comune di Aidone, che l’immobile sito in Aidone, viaAbate Scovazzo, denominato «Ex albergo posto di ristoro», era di suaproprietà, essendole stato trasferito ex lege ai sensi dell’art. 48 dellal.r. n. 9 del 1986, istitutiva delle province regionali.Al rigetto di tale domanda fece seguito quello delle ulteriori pretesedella Provincia, volte alla declaratoria di nullità o inefficacia delletrascrizioni relative al trasferimento di tale immobile dal Comune diAidone alla ASP di Enna e alla condanna di quest’ultima al rilascio delbene e al risarcimento dei danni.2.

Il successivo appello della [OSCURATO:PERSONA] fu parzialmenteaccolto dalla sentenza indicata in epigrafe.Numero registro generale 29060/2022Numero sezionale 1397/2026Numero di raccolta generale 16157/2026Data pubblicazione 25/05/2026La Corte d’appello di Caltanissetta rilevò anzitutto che, a seguitodell’entrata in vigore della legge n. 833 del 1978, istitutiva del ServizioSanitario Nazionale (e attuata anche nel territorio della RegioneSiciliana a norma di Statuto), erano confluite nelle unità sanitarie localile funzioni amministrative in materia di igiene e sanitàprecedentemente svolte da altre amministrazioni, ma non gli immobilidestinati al relativo esercizio; tali ultimi, non potendo essere intestatialle uu.ss.ll. per la peculiare configurazione giuridica di queste, eranostati trasferiti al patrimonio degli enti territoriali, con vincolo didestinazione alle attività delle unità sanitarie medesime.In seguito, con la l. n. 502 del 1992, le unità sanitarie erano statetrasformate nelle aziende sanitarie locali (poi sostituite dalle ASP-aziende sanitarie provinciali- nella Regione [OSCURATO:PERSONA]), alle quali eranostate conferite personalità giuridica e autonomia amministrativa efinanziaria, con conseguente attribuzione, fra gli altri, dei beniprecedentemente appartenenti agli enti territoriali e avvinti dal vincolodi destinazione.La l. n. 502 del 1992 era stata recepita, per la Regione siciliana,dalla l.r. n. 30 del 1993, a mente della quale il vincolo di destinazionesui beni era impresso con provvedimento regionale impositivo deldiritto conformativo sulla proprietà, in conseguenza del riconoscimentodella funzione socialmente rilevante dell’attività che vi era espletata.Nel caso di specie, si controverteva di un immobile originariamentedi proprietà della Provincia di Enna, sul quale tuttavia non risultavaimpresso alcun vincolo di destinazione mediante delibera regionale;detto immobile, pertanto, non poteva ritenersi trasferito ope legisall’ASP, dal che dovevano derivare la disapplicazione dell’atto ditrasferimento successivamente disposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] e ladeclaratoria di nullità delle relative trascrizioni.Numero registro generale 29060/2022Numero sezionale 1397/2026Numero di raccolta generale 16157/2026Data pubblicazione 25/05/2026La Corte territoriale respinse invece la domanda risarcitoriaavanzata dalla Provincia, in difetto di prova del pregiudizio che questaaffermava di aver subito.3.

Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione l’ASPdi Enna sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria.[OSCURATO:PERSONA] di Enna, già [OSCURATO:PERSONA] diEnna, ha resistito con controricorso e depositato memoria illustrativa.Hanno depositato controricorso, con il medesimo patrociniodell’Avvocatura generale dello Stato, tutte le restanti amministrazioniintimate, ad eccezione del Comune di Aidone che non ha svolto difese;RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la ricorrente denunzia violazione degli artt.5 del d.lgs. n. 502 del 1992 e 55, comma 3, della l.r. siciliana n. 30del 1993, nonché del relativo decreto di attuazione dell'Assessoreregionale per la sanità del 28 aprile 1995, censurando la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha ritenuto necessaria, per il trasferimentodell’immobile in suo favore, l’esistenza di un provvedimento regionaleche stabilisce un vincolo di destinazione.Osserva infatti che l’art. 55, comma 3, della l.r. n. 30 del 1993,che ha recepito nell’ordinamento della regione autonoma la l. n. 502del 1992, prevedeva, ai fini del trasferimento dei beni mobili e immobiliagli enti da costituire in aziende ospedaliere, che l’Assessore regionaleper la sanità, sentita la Commissione legislativa “Servizi sociali esanitari” dell’Assemblea regionale siciliana, formulasse i criteri per larelativa individuazione.A tale previsione aveva poi fatto seguito il citato decretoassessoriale, secondo cui al trasferimento di tali beni si procedeva«sulla base della individuazione del soggetto utilizzatore degli stessi»,con la specificazione che si trattava dei beni che «risultano utilizzatiNumero registro generale 29060/2022Numero sezionale 1397/2026Numero di raccolta generale 16157/2026Data pubblicazione 25/05/2026dai servizi amministrativi, sanitari o tecnici dei presidi ospedaliericostituiti in azienda».Secondo la ricorrente, pertanto, l’unico criterio applicabile ai finidel trasferimento in proprietà dei beni era quello fondato sul loroeffettivo utilizzo; i giudici d’appello, pertanto, avevano errato neldisattenderlo.2.

Con il secondo motivo, denunziando l’omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente lamenta, nell’otticadei rilievi svolti con la precedente censura, che la Corte territorialeavrebbe «tralasciato di valutare la concreta gestione e utilizzazionedell’immobile in capo all’ASP di Enna».Detto immobile, infatti, fin dal 1984 era stato impiegato come sededel distretto sanitario della U.S.L. n. 21 di [OSCURATO:PERSONA], comecomprovato dal relativo verbale di consegna.3.

I motivi, meritevoli di scrutinio congiunto per la loroconnessione, non sono fondati.3.1.

L’art. 5 della l. n. 502 del 1992 – legge di riordino della materiasanitaria, con attribuzione di personalità giuridica pubblica eautonomia finanziaria e patrimoniale alle ASL – ha regolato, fra l’altro,il trasferimento dei beni nel patrimonio di queste ultime.Di tali beni, la norma ha individuato due categorie, rappresentate(a) dai beni già appartenenti ai disciolti Enti ospedalieri e trasferiti, aisensi dell’art. 66, della l. n. 833 del 1978, al patrimonio del Comunedi ubicazione, con vincolo di destinazione in delle uu.ss.ll., e (b) daibeni appartenenti ab origine ai comuni o ad altri enti territoriali,sempre con vincolo di destinazione alle uu.ss.ll.Tale ultima è l’ipotesi che ricorre nella specie, poiché le particontrovertono su un immobile originariamente appartenente allaProvincia regionale di Enna.Numero registro generale 29060/2022Numero sezionale 1397/2026Numero di raccolta generale 16157/2026Data pubblicazione 25/05/20263.2.

Questa Corte, nell’ambito del contenzioso sviluppatosi sultema del trasferimento alle aziende sanitarie di immobili “funzionali”già appartenenti ai comuni o ad altri enti territoriali, ha precisato cheesso avviene in via automatica o per atto espresso a seconda che l’art.5 della l. n. 502 del 1992 si applichi nel suo testo originario o in quellonovellato, ma che, in entrambi i casi, occorre che sul bene sia operanteil vincolo di destinazione in favore dell’azienda sanitaria (già u.s.l.),impresso per effetto di un provvedimento regionale che abbia impostoil diritto conformativo sulla proprietà in relazione alla funzionesocialmente rilevante dell’attività che vi viene espletata (cfr. Cass. n.14165/2017; Cass. n. 9531/2014).L’esistenza del vincolo di destinazione costituisce un presuppostoper la rivendica in proprietà del bene da parte delle aziende sanitarie,ove la stessa si fondi sull’applicazione della citata disposizione della l.n. 502 del 1992, e deve essere, pertanto, oggetto di specificoaccertamento (Cass. n. 4187/2026, in motivazione).In altri termini, in tanto può disquisirsi di beni trasferiti ai sensidell’art. 5 citato, in quanto sugli stessi risulti impresso il richiamatovincolo di destinazione.3.3.

Non può dunque essere condivisa la tesi della ricorrente,secondo la quale detto vincolo non sarebbe necessario laddove, comenella specie, l’immobile risulti di fatto già utilizzato dalle strutturesanitarie.Invero, l’art. 55 della l.r. n. 30 del 1993, con la quale la RegioneSiciliana ha recepito la l. n. 502 del 1992, prevede che la concretaindividuazione dei beni destinati al trasferimento in proprietà delleneo-costituite aziende abbia luogo sulla base dei criteri formulati daapposito decreto assessoriale.Numero registro generale 29060/2022Numero sezionale 1397/2026Numero di raccolta generale 16157/2026Data pubblicazione 25/05/2026Detto decreto, adottato il 28 aprile 1995, nel disporre che iltrasferimento dei beni ha luogo «sulla base della individuazione delsoggetto utilizzatore degli stessi», specifica che fanno parte delrelativo novero quelli che «risultano utilizzati dai serviziamministrativi, sanitari o tecnici dei presidi ospedalieri costituiti inazienda».Ciò non significa tuttavia, come vorrebbe la ricorrente, chel’accertamento della concreta utilizzazione del bene per l’espletamentodelle funzioni proprie dei presidi sanitari consenta di ritenere nonnecessaria la preesistenza di un vincolo di destinazione a monte.La previsione del decreto in questione, di chiara naturaregolamentare e di portata attuativa, stabilisce le modalità per ildiscernimento dei beni da ritenere trasferiti in proprietà alle aziendesanitarie all’interno di quelli che risultano muniti dei requisitinormativi; requisiti fra i quali, come si è detto, vi è la sussistenza delvincolo di destinazione.In altri termini, l’individuazione dei beni oggetto di trasferimento –nelle forme e con le modalità che vengono in rilievo in questa sede –avviene previo rilievo del loro utilizzo per le finalità assistenziali checontraddistinguono l’ambito di attività delle strutture sanitarie, ma pursempre nell’ambito dei beni sui quali è stato imposto un dirittoconformativo, proprio in funzione della loro obiettiva destinazione, taleda incidere sul regime delle possibili vicende traslative che possanointeressarli.3.4.

Su tali basi, va allora ritenuta l’infondatezza tanto del primomotivo di ricorso – che denunzia l’errata applicazione delle norme diriferimento, invece correttamente interpretate dalla Corte d’appello –quanto del secondo, che deduce l’omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dalla circostanzaNumero registro generale 29060/2022Numero sezionale 1397/2026Numero di raccolta generale 16157/2026Data pubblicazione 25/05/2026del mero utilizzo dell’immobile, che il giudice a quo avrebbe trascuratodi considerare e che invece non è rilevante ai fini della disciplinaapplicabile.Ne deriva il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese, liquidate in dispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida per il [OSCURATO:PERSONA] di Enna in € 3.500,00 percompenso ed € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario al 15%e agli oneri accessori e, per i restanti controricorrenticomplessivamente, in € 3.000,00 per compenso, oltre spese prenotatea debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 21 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re [OSCURATO:PERSONA], con gli Avv.ti MariaElena Argento e [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del presidentepro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona degli assessori pro tempore,rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato;Numero registro generale 29060/2022Numero sezionale 1397/2026Numero di raccolta generale 16157/2026Data pubblicazione 25/05/2026LIBERO [OSCURATO:PERSONA], già Provincia di Enna, inpersona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti-nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA]- intimato-avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 176/2022,depositata il 27 maggio 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Caltanissetta respinse la domanda con la quale laProvincia regionale di Enna aveva chiesto che fosse accertato edichiarato, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Enna,della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia, dell’Assessorato RegionaleTurismo dello Sport e dello Spettacolo, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del Comune di Aidone, che l’immobile sito in Aidone, viaAbate Scovazzo, denominato «Ex albergo posto di ristoro», era di suaproprietà, essendole stato trasferito ex lege ai sensi dell’art. 48 dellal.r. n. 9 del 1986, istitutiva delle province regionali.Al rigetto di tale domanda fece seguito quello delle ulteriori pretesedella Provincia, volte alla declaratoria di nullità o inefficacia delletrascrizioni relative al trasferimento di tale immobile dal Comune diAidone alla ASP di Enna e alla condanna di quest’ultima al rilascio delbene e al risarcimento dei danni.2. Il successivo appello della [OSCURATO:PERSONA] fu parzialmenteaccolto dalla sentenza indicata in epigrafe.Numero registro generale 29060/2022Numero sezionale 1397/2026Numero di raccolta generale 16157/2026Data pubblicazione 25/05/2026La Corte d’appello di Caltanissetta rilevò anzitutto che, a seguitodell’entrata in vigore della legge n. 833 del 1978, istitutiva del ServizioSanitario Nazionale (e attuata anche nel territorio della RegioneSiciliana a norma di Statuto), erano confluite nelle unità sanitarie localile funzioni amministrative in materia di igiene e sanitàprecedentemente svolte da altre amministrazioni, ma non gli immobilidestinati al relativo esercizio; tali ultimi, non potendo essere intestatialle uu.ss.ll. per la peculiare configurazione giuridica di queste, eranostati trasferiti al patrimonio degli enti territoriali, con vincolo didestinazione alle attività delle unità sanitarie medesime.In seguito, con la l. n. 502 del 1992, le unità sanitarie erano statetrasformate nelle aziende sanitarie locali (poi sostituite dalle ASP-aziende sanitarie provinciali- nella Regione [OSCURATO:PERSONA]), alle quali eranostate conferite personalità giuridica e autonomia amministrativa efinanziaria, con conseguente attribuzione, fra gli altri, dei beniprecedentemente appartenenti agli enti territoriali e avvinti dal vincolodi destinazione.La l. n. 502 del 1992 era stata recepita, per la Regione siciliana,dalla l.r. n. 30 del 1993, a mente della quale il vincolo di destinazionesui beni era impresso con provvedimento regionale impositivo deldiritto conformativo sulla proprietà, in conseguenza del riconoscimentodella funzione socialmente rilevante dell’attività che vi era espletata.Nel caso di specie, si controverteva di un immobile originariamentedi proprietà della Provincia di Enna, sul quale tuttavia non risultavaimpresso alcun vincolo di destinazione mediante delibera regionale;detto immobile, pertanto, non poteva ritenersi trasferito ope legisall’ASP, dal che dovevano derivare la disapplicazione dell’atto ditrasferimento successivamente disposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] e ladeclaratoria di nullità delle relative trascrizioni.Numero registro generale 29060/2022Numero sezionale 1397/2026Numero di raccolta generale 16157/2026Data pubblicazione 25/05/2026La Corte territoriale respinse invece la domanda risarcitoriaavanzata dalla Provincia, in difetto di prova del pregiudizio che questaaffermava di aver subito.3. Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione l’ASPdi Enna sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria.[OSCURATO:PERSONA] di Enna, già [OSCURATO:PERSONA] diEnna, ha resistito con controricorso e depositato memoria illustrativa.Hanno depositato controricorso, con il medesimo patrociniodell’Avvocatura generale dello Stato, tutte le restanti amministrazioniintimate, ad eccezione del Comune di Aidone che non ha svolto difese;RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia violazione degli artt.5 del d.lgs. n. 502 del 1992 e 55, comma 3, della l.r. siciliana n. 30del 1993, nonché del relativo decreto di attuazione dell'Assessoreregionale per la sanità del 28 aprile 1995, censurando la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha ritenuto necessaria, per il trasferimentodell’immobile in suo favore, l’esistenza di un provvedimento regionaleche stabilisce un vincolo di destinazione.Osserva infatti che l’art. 55, comma 3, della l.r. n. 30 del 1993,che ha recepito nell’ordinamento della regione autonoma la l. n. 502del 1992, prevedeva, ai fini del trasferimento dei beni mobili e immobiliagli enti da costituire in aziende ospedaliere, che l’Assessore regionaleper la sanità, sentita la Commissione legislativa “Servizi sociali esanitari” dell’Assemblea regionale siciliana, formulasse i criteri per larelativa individuazione.A tale previsione aveva poi fatto seguito il citato decretoassessoriale, secondo cui al trasferimento di tali beni si procedeva«sulla base della individuazione del soggetto utilizzatore degli stessi»,con la specificazione che si trattava dei beni che «risultano utilizzatiNumero registro generale 29060/2022Numero sezionale 1397/2026Numero di raccolta generale 16157/2026Data pubblicazione 25/05/2026dai servizi amministrativi, sanitari o tecnici dei presidi ospedaliericostituiti in azienda».Secondo la ricorrente, pertanto, l’unico criterio applicabile ai finidel trasferimento in proprietà dei beni era quello fondato sul loroeffettivo utilizzo; i giudici d’appello, pertanto, avevano errato neldisattenderlo.2. Con il secondo motivo, denunziando l’omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente lamenta, nell’otticadei rilievi svolti con la precedente censura, che la Corte territorialeavrebbe «tralasciato di valutare la concreta gestione e utilizzazionedell’immobile in capo all’ASP di Enna».Detto immobile, infatti, fin dal 1984 era stato impiegato come sededel distretto sanitario della U.S.L. n. 21 di [OSCURATO:PERSONA], comecomprovato dal relativo verbale di consegna.3. I motivi, meritevoli di scrutinio congiunto per la loroconnessione, non sono fondati.3.1. L’art. 5 della l. n. 502 del 1992 – legge di riordino della materiasanitaria, con attribuzione di personalità giuridica pubblica eautonomia finanziaria e patrimoniale alle ASL – ha regolato, fra l’altro,il trasferimento dei beni nel patrimonio di queste ultime.Di tali beni, la norma ha individuato due categorie, rappresentate(a) dai beni già appartenenti ai disciolti Enti ospedalieri e trasferiti, aisensi dell’art. 66, della l. n. 833 del 1978, al patrimonio del Comunedi ubicazione, con vincolo di destinazione in delle uu.ss.ll., e (b) daibeni appartenenti ab origine ai comuni o ad altri enti territoriali,sempre con vincolo di destinazione alle uu.ss.ll.Tale ultima è l’ipotesi che ricorre nella specie, poiché le particontrovertono su un immobile originariamente appartenente allaProvincia regionale di Enna.Numero registro generale 29060/2022Numero sezionale 1397/2026Numero di raccolta generale 16157/2026Data pubblicazione 25/05/20263.2. Questa Corte, nell’ambito del contenzioso sviluppatosi sultema del trasferimento alle aziende sanitarie di immobili “funzionali”già appartenenti ai comuni o ad altri enti territoriali, ha precisato cheesso avviene in via automatica o per atto espresso a seconda che l’art.5 della l. n. 502 del 1992 si applichi nel suo testo originario o in quellonovellato, ma che, in entrambi i casi, occorre che sul bene sia operanteil vincolo di destinazione in favore dell’azienda sanitaria (già u.s.l.),impresso per effetto di un provvedimento regionale che abbia impostoil diritto conformativo sulla proprietà in relazione alla funzionesocialmente rilevante dell’attività che vi viene espletata (cfr. Cass. n.14165/2017; Cass. n. 9531/2014).L’esistenza del vincolo di destinazione costituisce un presuppostoper la rivendica in proprietà del bene da parte delle aziende sanitarie,ove la stessa si fondi sull’applicazione della citata disposizione della l.n. 502 del 1992, e deve essere, pertanto, oggetto di specificoaccertamento (Cass. n. 4187/2026, in motivazione).In altri termini, in tanto può disquisirsi di beni trasferiti ai sensidell’art. 5 citato, in quanto sugli stessi risulti impresso il richiamatovincolo di destinazione.3.3. Non può dunque essere condivisa la tesi della ricorrente,secondo la quale detto vincolo non sarebbe necessario laddove, comenella specie, l’immobile risulti di fatto già utilizzato dalle strutturesanitarie.Invero, l’art. 55 della l.r. n. 30 del 1993, con la quale la RegioneSiciliana ha recepito la l. n. 502 del 1992, prevede che la concretaindividuazione dei beni destinati al trasferimento in proprietà delleneo-costituite aziende abbia luogo sulla base dei criteri formulati daapposito decreto assessoriale.Numero registro generale 29060/2022Numero sezionale 1397/2026Numero di raccolta generale 16157/2026Data pubblicazione 25/05/2026Detto decreto, adottato il 28 aprile 1995, nel disporre che iltrasferimento dei beni ha luogo «sulla base della individuazione delsoggetto utilizzatore degli stessi», specifica che fanno parte delrelativo novero quelli che «risultano utilizzati dai serviziamministrativi, sanitari o tecnici dei presidi ospedalieri costituiti inazienda».Ciò non significa tuttavia, come vorrebbe la ricorrente, chel’accertamento della concreta utilizzazione del bene per l’espletamentodelle funzioni proprie dei presidi sanitari consenta di ritenere nonnecessaria la preesistenza di un vincolo di destinazione a monte.La previsione del decreto in questione, di chiara naturaregolamentare e di portata attuativa, stabilisce le modalità per ildiscernimento dei beni da ritenere trasferiti in proprietà alle aziendesanitarie all’interno di quelli che risultano muniti dei requisitinormativi; requisiti fra i quali, come si è detto, vi è la sussistenza delvincolo di destinazione.In altri termini, l’individuazione dei beni oggetto di trasferimento –nelle forme e con le modalità che vengono in rilievo in questa sede –avviene previo rilievo del loro utilizzo per le finalità assistenziali checontraddistinguono l’ambito di attività delle strutture sanitarie, ma pursempre nell’ambito dei beni sui quali è stato imposto un dirittoconformativo, proprio in funzione della loro obiettiva destinazione, taleda incidere sul regime delle possibili vicende traslative che possanointeressarli.3.4. Su tali basi, va allora ritenuta l’infondatezza tanto del primomotivo di ricorso – che denunzia l’errata applicazione delle norme diriferimento, invece correttamente interpretate dalla Corte d’appello –quanto del secondo, che deduce l’omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dalla circostanzaNumero registro generale 29060/2022Numero sezionale 1397/2026Numero di raccolta generale 16157/2026Data pubblicazione 25/05/2026del mero utilizzo dell’immobile, che il giudice a quo avrebbe trascuratodi considerare e che invece non è rilevante ai fini della disciplinaapplicabile.Ne deriva il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese, liquidate in dispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida per il [OSCURATO:PERSONA] di Enna in € 3.500,00 percompenso ed € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario al 15%e agli oneri accessori e, per i restanti controricorrenticomplessivamente, in € 3.000,00 per compenso, oltre spese prenotatea debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 21 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci
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