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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20641/2026

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[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], MARIOSCOPINICH e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente-avverso la sentenza n. 201/2023 della Corte di Appello di Genova, pubblicata indata 25.10.2023, N.R.G. 83/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.05.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25616/2023Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 20641/2026Data pubblicazione 18/06/20261.Il Tribunale di Massa, in accoglimento delle domande proposte da AnnalisaDella Pina, ha dichiarato l’irregolarità della somministrazione della suddettalavoratrice dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]., hadichiarato che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. era intercorso uncontratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con inizio dal 1° febbraio 2015e con posizione contrattuale e retributiva della lavoratrice di commessa allavendita di IV livello del CCNL Commercio e Terziario ed ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. a reintegrare la lavoratrice nel posto di di lavoro e acorrisponderle la somma complessiva di € 15.424,58 a titolo di differenzeretributive per il periodo dal 1° febbraio 2015 al 31.1.2016, nonché acorrisponderle tutte le retribuzioni dalla messa in mora alla reintegra.[OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di avere svolto presso il supermercato [OSCURATO:SOCIETA]. in Fosdinovo l’attività di promoter di prodotti da forno e dipasticceria della [OSCURATO:SOCIETA]., ancorché il rapporto fossestato regolarizzato da tale ultima società solo per alcune giornate di venerdi esabato tramite voucher, nel periodo dal 1.2.2015 dal lunedi al sabato per noveore e mezza al giorno e nel periodo da giugno a settembre anche a domenichealternate, nonché dalle 7.30 alle 13.45/14.00 dal lunedi al sabato e per trepomeriggi settimanali dalle 15.30 alle 19.00/19.30 nel periodo dal 1.7.2015 al31.1.2016Aveva allegato di avere svolto anche mansioni di commessa per la generalitàdei prodotti da forno di [OSCURATO:SOCIETA]. seguendo ordini e direttive delpersonale del supermercato con cui collaborava ed era tenuta a coordinarsi;aveva altresì precisato che l’attività di promozione dei prodotti [OSCURATO:SOCIETA]aveva riguardato prodotti già acquistati da [OSCURATO:SOCIETA]., nel cuiesclusivo interesse aveva svolto l’attività.2.

La Corte di Appello di Genova, in accoglimento dell’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]3.

La Corte territoriale ha rilevato che era pacifico che da maggio 2015 agennaio 2016 la Della Pina aveva prevalentemente svolto attività di promozioneNumero registro generale 25616/2023Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 20641/2026Data pubblicazione 18/06/2026della vendita di prodotti [OSCURATO:SOCIETA]. già acquistati da [OSCURATO:SOCIETA]utilizzando quale postazione uno stand (che i promoter avevano il compito diallestire e tenere pulito) all’interno del supermercato, bilancia, sacchetti, coltello,tagliere e vassoi della [OSCURATO:SOCIETA]. e recandosi nei magazzini perprendere i sacchetti ed usufruendo della cella frigorifero ove venivano conservatii prodotti da forno e di pasticceria INAMA s.r.l4.

Secondo il giudice di appello, era altresì incontestato che le medesimemansioni erano state svolte anche da [OSCURATO:PERSONA], figlio della lavoratrice, cheaveva condiviso con la madre la richiesta stragiudiziale del 10.2.2017 volta adottenere la regolarizzazione del rapporto di lavoro full time alle dipendenze diPAM [OSCURATO:SOCIETA]. ed aveva azionato separato ricorso.5.

La Corte territoriale ha rilevato che la fattispecie si era articolata a cavallotra la normativa di cui al d.lgs. n. 276/2003 e quella introdotta dal d.lgs. n.81/2015, in vigore dal 25.6.2015 (che ha abrogato e riscritto la precedentedisciplina); pur avendo osservato che il difetto di forma scritta determina lanullità del contratto di somministrazione, ha evidenziato che la disciplina dellasomministrazione presuppone quale requisito imprescindibile che la manodoperasia fornita da un’agenzia di somministrazione autorizzata, qualifica non rivestitada [OSCURATO:SOCIETA]6.

Ha precisato che la qualificazione del rapporto da parte del Tribunale eraintervenuta dopo avere ordinato alle parti di produrre documentazioneriguardante la posizione lavorativa della lavoratrice presso [OSCURATO:SOCIETA]. e irapporti commerciali tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., all’esitodell’istruttoria testimoniale.7.

Non ha condiviso le statuizioni del primo giudice riguardo alle conseguenzedel difetto di forma scritta, avendo più propriamente rinvenuto la fattispecie diriferimento nell’appalto di servizi di tipo labour intensive, come prospettato dallastessa lavoratrice, in quanto fondato essenzialmente sull’attività del promoter.8.

Ha ritenuto attendibili i testi introdotti dalla società, che avevano riferitoin modo preciso e dettagliato, confermando integralmente la versione dei fatti diPAM [OSCURATO:SOCIETA]. ed avevano risposto in modo diffuso e analitico alle variedomande per la riferita conoscenza diretta dei fatti ed erano coerenti tra loro.Numero registro generale 25616/2023Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 20641/2026Data pubblicazione 18/06/20269.

Ha dunque evidenziato che la prospettazione dei fatti contenuta nel ricorsonon aveva avuto adeguato riscontro.10.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.11. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1655 cod. civ. e degli artt. 29 ss. d.lgs. n. 276/2003, in relazione all’art.360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., nonché omesso esame circa un fattodecisivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.Evidenzia che a fronte della produzione, unitamente al ricorso di primo grado,della [OSCURATO:PERSONA] rilasciata dal Centro per l’Impiego diMassa Carrara, da cui risulta che solo il giorno 6.3.2015 era stato ufficializzatoda INAMA, [OSCURATO:SOCIETA]. si era limitata ad allegare che la Della Pinaaveva lavorato presso il Supermercato PAM a partire da maggio 2015, e nonaveva dunque contestato che il rapporto non era stato ufficializzato per interoda INAMA.Lamenta l’omesso esame di tale documento.Sostiene che, a fronte dell’assenza di una società titolare del rapporto dellaDella Pina, lavoratrice “al nero”, il rapporto non poteva essere qualificato comelecito “appalto di servizio labour intensive”; deduce l’inapplicabilità delladisciplina degli appalti nelle giornate in cui la Della Pina aveva lavorato con unrapporto non ufficializzato da parte di INAMA.2.

Il motivo presenta profili di inammissibilità, in quanto sollecita un giudiziodi merito attraverso la valorizzazione del principio di non contestazione e lavalutazione di documentazione che nemmeno risulta dalla sentenza impugnata.Riguardo al primo profilo, va osservato che spetta al giudice del meritoapprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenzaed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dallacontroparte (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019); inordine al secondo profilo va rammentato il consolidato orientamento di questaNumero registro generale 25616/2023Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 20641/2026Data pubblicazione 18/06/2026Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme dilegge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzogrado di merito (vedi, per tutte: Cass.

S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass.14 aprile 2017, n. 8758).Nella restante parte la censura è infondata.La statuizione secondo cui la fattispecie di riferimento deve più propriamenterinvenirsi nell’appalto di servizi di tipo labour intensive (in quanto fondatoessenzialmente sull’attività del promoter) non costituisce un passaggio decisivodella sentenza impugnata.Infatti, valorizzando l’inquadramento della fattispecie e la mancata qualificadi agenzia autorizzata alla somministrazione del personale da parte di INAMAs.r.l., il giudice di appello ha dato contezza delle ragioni per le quali non hacondiviso la decisione del Tribunale riguardo alle conseguenze derivanti daldifetto di forma scritta del contratto di somministrazione; ha poi rigettato ledomande originariamente proposte dalla lavoratrice in quanto ha ritenutoindimostrata la versione dei fatti contenuta nel ricorso introduttivo ed haconsiderato provata quella fornita da [OSCURATO:SOCIETA].Non sussistono dunque le denunciate violazioni di legge, avendo la Corteterritoriale ritenuto indimostrato che la Della Pina avesse lavorato tutti i giornipresso il [OSCURATO:PERSONA] di Fosdinovo nel periodo indicato nelricorso e che avesse svolto mansioni di commessa o avesse in altro modolavorato per [OSCURATO:SOCIETA].3.

Con il secondo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma1, d.lgs. n. 81/2015, in relazione agli artt. 2094 cod. civ. e 409 n. 3 cod. proc.civ., nonché dell’art. 12 disp. prel. cod. civ.Numero registro generale 25616/2023Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 20641/2026Data pubblicazione 18/06/2026Addebita alla Corte territoriale di non avere esaminato la fattispecie alla lucedella normativa contenuta nell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 e di avereerroneamente ritenuto che la Della Pina aveva svolto mansioni di “promoter”.Lamenta la mancata verifica dello svolgimento di mansioni di commessa daparte della lavoratrice; richiama sul punto documentazione e deposizionitestimoniali.4.

Il motivo presenta profili di inammissibilità, in quanto nel lamentare lamancata verifica dello svolgimento di mansioni di commessa da parte dellalavoratrice, non coglie il decisum.La Corte territoriale ha infatti escluso lo svolgimento di mansioni dicommessa da parte della Della Pina.Nella restante parte il motivo è infondato.Non sussistono le denunciate violazioni di legge, avendo la Corte territorialeritenuto indimostrata la versione dei fatti contenuta nel ricorso introduttivo(secondo cui la Della Pina aveva seguito ordini e direttive del personaledipendente del Supermercato con cui collaborava ed era tenuta a coordinarsi),ed avendo considerato provata quella fornita da [OSCURATO:SOCIETA] (secondo cui lalavoratrice era rimasta assoggettata al potere direttivo e organizzativo delfornitore del prodotto che l’aveva inviata).5.

Con il terzo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto principaledecisivo, oggetto di discussione tra le parti, la cui assenza risulta dagli attiprocessuali, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.6.

Con il quarto motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza per carenzadi concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto (art. 132 n. 4 cod. proc.civ.); contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4cod. proc. civ.7.

Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., per avere posto a basedella decisione prove erroneamente ritenute pacifiche e per avere disattesoprove legali relative all’attività di vendita e non di promozione.Numero registro generale 25616/2023Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 20641/2026Con le ultime tre censure critica la sentenza impugnata per avere ritenutoData pubblicazione 18/06/2026pacifica tra le parti la circostanza che la Della Pina avesse svolto mansioni dipromoterLamenta l’omesso esame dell’attività di vendita svolta dalla lavoratrice,riguardante prodotti di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]Sostiene che l’attività di vendita era stata documentalmente provata(richiama sul punto la comunicazione con cui INAMA aveva comunicato a [OSCURATO:SOCIETA] l’autorizzazione alla Della Pina a vendere i suoi prodotti); evidenziache era incontestato che i prodotti venduti dalla Della Pina erano di proprietà diPAM [OSCURATO:SOCIETA]8.

Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, che vanno esaminati congiuntamenteper ragioni di connessione, sono inammissibili, in quanto non colgono il decisum.Pur avendo affermato che era incontestato il prevalente svolgimentodell’attività di promoter da parte della Della Pina, la sentenza impugnata haesaminato le mansioni svolte dalla Della Pina e all’esito dell’istruttoria ha esclusoche la medesima avesse svolto attività di vendita.Le censure da un lato sovrappongono il profilo assertivo a quello probatorio edall’altro tendono ad un giudizio di merito, facendo leva sul principio di noncontestazione e sulla rilettura delle risultanze istruttorie.Va inoltre rammentato che nel giudizio di legittimità una censura relativa allaviolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per unaerronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, masolo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove nondedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Sez.1 - , Sentenza n. 6774 del 01/03/2022).Si è infatti chiarito che il principio del libero convincimento, posto afondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul pianodell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché ladenuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di meritoNumero registro generale 25616/2023Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 20641/2026configura un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360,Data pubblicazione 18/06/2026comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).9.

Il ricorso va pertanto rigettato.10.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.11.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, va datoricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 percompetenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura del15% e accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 27 maggio 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 25616/2023Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 20641/2026Data pubblicazione 18/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], MARIOSCOPINICH e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente-avverso la sentenza n. 201/2023 della Corte di Appello di Genova, pubblicata indata 25.10.2023, N.R.G. 83/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.05.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25616/2023Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 20641/2026Data pubblicazione 18/06/20261.Il Tribunale di Massa, in accoglimento delle domande proposte da AnnalisaDella Pina, ha dichiarato l’irregolarità della somministrazione della suddettalavoratrice dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]., hadichiarato che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. era intercorso uncontratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con inizio dal 1° febbraio 2015e con posizione contrattuale e retributiva della lavoratrice di commessa allavendita di IV livello del CCNL Commercio e Terziario ed ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. a reintegrare la lavoratrice nel posto di di lavoro e acorrisponderle la somma complessiva di € 15.424,58 a titolo di differenzeretributive per il periodo dal 1° febbraio 2015 al 31.1.2016, nonché acorrisponderle tutte le retribuzioni dalla messa in mora alla reintegra.[OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di avere svolto presso il supermercato [OSCURATO:SOCIETA]. in Fosdinovo l’attività di promoter di prodotti da forno e dipasticceria della [OSCURATO:SOCIETA]., ancorché il rapporto fossestato regolarizzato da tale ultima società solo per alcune giornate di venerdi esabato tramite voucher, nel periodo dal 1.2.2015 dal lunedi al sabato per noveore e mezza al giorno e nel periodo da giugno a settembre anche a domenichealternate, nonché dalle 7.30 alle 13.45/14.00 dal lunedi al sabato e per trepomeriggi settimanali dalle 15.30 alle 19.00/19.30 nel periodo dal 1.7.2015 al31.1.2016Aveva allegato di avere svolto anche mansioni di commessa per la generalitàdei prodotti da forno di [OSCURATO:SOCIETA]. seguendo ordini e direttive delpersonale del supermercato con cui collaborava ed era tenuta a coordinarsi;aveva altresì precisato che l’attività di promozione dei prodotti [OSCURATO:SOCIETA]aveva riguardato prodotti già acquistati da [OSCURATO:SOCIETA]., nel cuiesclusivo interesse aveva svolto l’attività.2. La Corte di Appello di Genova, in accoglimento dell’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]3. La Corte territoriale ha rilevato che era pacifico che da maggio 2015 agennaio 2016 la Della Pina aveva prevalentemente svolto attività di promozioneNumero registro generale 25616/2023Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 20641/2026Data pubblicazione 18/06/2026della vendita di prodotti [OSCURATO:SOCIETA]. già acquistati da [OSCURATO:SOCIETA]utilizzando quale postazione uno stand (che i promoter avevano il compito diallestire e tenere pulito) all’interno del supermercato, bilancia, sacchetti, coltello,tagliere e vassoi della [OSCURATO:SOCIETA]. e recandosi nei magazzini perprendere i sacchetti ed usufruendo della cella frigorifero ove venivano conservatii prodotti da forno e di pasticceria INAMA s.r.l4. Secondo il giudice di appello, era altresì incontestato che le medesimemansioni erano state svolte anche da [OSCURATO:PERSONA], figlio della lavoratrice, cheaveva condiviso con la madre la richiesta stragiudiziale del 10.2.2017 volta adottenere la regolarizzazione del rapporto di lavoro full time alle dipendenze diPAM [OSCURATO:SOCIETA]. ed aveva azionato separato ricorso.5. La Corte territoriale ha rilevato che la fattispecie si era articolata a cavallotra la normativa di cui al d.lgs. n. 276/2003 e quella introdotta dal d.lgs. n.81/2015, in vigore dal 25.6.2015 (che ha abrogato e riscritto la precedentedisciplina); pur avendo osservato che il difetto di forma scritta determina lanullità del contratto di somministrazione, ha evidenziato che la disciplina dellasomministrazione presuppone quale requisito imprescindibile che la manodoperasia fornita da un’agenzia di somministrazione autorizzata, qualifica non rivestitada [OSCURATO:SOCIETA]6. Ha precisato che la qualificazione del rapporto da parte del Tribunale eraintervenuta dopo avere ordinato alle parti di produrre documentazioneriguardante la posizione lavorativa della lavoratrice presso [OSCURATO:SOCIETA]. e irapporti commerciali tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., all’esitodell’istruttoria testimoniale.7. Non ha condiviso le statuizioni del primo giudice riguardo alle conseguenzedel difetto di forma scritta, avendo più propriamente rinvenuto la fattispecie diriferimento nell’appalto di servizi di tipo labour intensive, come prospettato dallastessa lavoratrice, in quanto fondato essenzialmente sull’attività del promoter.8. Ha ritenuto attendibili i testi introdotti dalla società, che avevano riferitoin modo preciso e dettagliato, confermando integralmente la versione dei fatti diPAM [OSCURATO:SOCIETA]. ed avevano risposto in modo diffuso e analitico alle variedomande per la riferita conoscenza diretta dei fatti ed erano coerenti tra loro.Numero registro generale 25616/2023Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 20641/2026Data pubblicazione 18/06/20269. Ha dunque evidenziato che la prospettazione dei fatti contenuta nel ricorsonon aveva avuto adeguato riscontro.10. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.11. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1655 cod. civ. e degli artt. 29 ss. d.lgs. n. 276/2003, in relazione all’art.360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., nonché omesso esame circa un fattodecisivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.Evidenzia che a fronte della produzione, unitamente al ricorso di primo grado,della [OSCURATO:PERSONA] rilasciata dal Centro per l’Impiego diMassa Carrara, da cui risulta che solo il giorno 6.3.2015 era stato ufficializzatoda INAMA, [OSCURATO:SOCIETA]. si era limitata ad allegare che la Della Pinaaveva lavorato presso il Supermercato PAM a partire da maggio 2015, e nonaveva dunque contestato che il rapporto non era stato ufficializzato per interoda INAMA.Lamenta l’omesso esame di tale documento.Sostiene che, a fronte dell’assenza di una società titolare del rapporto dellaDella Pina, lavoratrice “al nero”, il rapporto non poteva essere qualificato comelecito “appalto di servizio labour intensive”; deduce l’inapplicabilità delladisciplina degli appalti nelle giornate in cui la Della Pina aveva lavorato con unrapporto non ufficializzato da parte di INAMA.2. Il motivo presenta profili di inammissibilità, in quanto sollecita un giudiziodi merito attraverso la valorizzazione del principio di non contestazione e lavalutazione di documentazione che nemmeno risulta dalla sentenza impugnata.Riguardo al primo profilo, va osservato che spetta al giudice del meritoapprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenzaed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dallacontroparte (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019); inordine al secondo profilo va rammentato il consolidato orientamento di questaNumero registro generale 25616/2023Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 20641/2026Data pubblicazione 18/06/2026Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme dilegge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzogrado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass.14 aprile 2017, n. 8758).Nella restante parte la censura è infondata.La statuizione secondo cui la fattispecie di riferimento deve più propriamenterinvenirsi nell’appalto di servizi di tipo labour intensive (in quanto fondatoessenzialmente sull’attività del promoter) non costituisce un passaggio decisivodella sentenza impugnata.Infatti, valorizzando l’inquadramento della fattispecie e la mancata qualificadi agenzia autorizzata alla somministrazione del personale da parte di INAMAs.r.l., il giudice di appello ha dato contezza delle ragioni per le quali non hacondiviso la decisione del Tribunale riguardo alle conseguenze derivanti daldifetto di forma scritta del contratto di somministrazione; ha poi rigettato ledomande originariamente proposte dalla lavoratrice in quanto ha ritenutoindimostrata la versione dei fatti contenuta nel ricorso introduttivo ed haconsiderato provata quella fornita da [OSCURATO:SOCIETA].Non sussistono dunque le denunciate violazioni di legge, avendo la Corteterritoriale ritenuto indimostrato che la Della Pina avesse lavorato tutti i giornipresso il [OSCURATO:PERSONA] di Fosdinovo nel periodo indicato nelricorso e che avesse svolto mansioni di commessa o avesse in altro modolavorato per [OSCURATO:SOCIETA].3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma1, d.lgs. n. 81/2015, in relazione agli artt. 2094 cod. civ. e 409 n. 3 cod. proc.civ., nonché dell’art. 12 disp. prel. cod. civ.Numero registro generale 25616/2023Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 20641/2026Data pubblicazione 18/06/2026Addebita alla Corte territoriale di non avere esaminato la fattispecie alla lucedella normativa contenuta nell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 e di avereerroneamente ritenuto che la Della Pina aveva svolto mansioni di “promoter”.Lamenta la mancata verifica dello svolgimento di mansioni di commessa daparte della lavoratrice; richiama sul punto documentazione e deposizionitestimoniali.4. Il motivo presenta profili di inammissibilità, in quanto nel lamentare lamancata verifica dello svolgimento di mansioni di commessa da parte dellalavoratrice, non coglie il decisum.La Corte territoriale ha infatti escluso lo svolgimento di mansioni dicommessa da parte della Della Pina.Nella restante parte il motivo è infondato.Non sussistono le denunciate violazioni di legge, avendo la Corte territorialeritenuto indimostrata la versione dei fatti contenuta nel ricorso introduttivo(secondo cui la Della Pina aveva seguito ordini e direttive del personaledipendente del Supermercato con cui collaborava ed era tenuta a coordinarsi),ed avendo considerato provata quella fornita da [OSCURATO:SOCIETA] (secondo cui lalavoratrice era rimasta assoggettata al potere direttivo e organizzativo delfornitore del prodotto che l’aveva inviata).5. Con il terzo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto principaledecisivo, oggetto di discussione tra le parti, la cui assenza risulta dagli attiprocessuali, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.6. Con il quarto motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza per carenzadi concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto (art. 132 n. 4 cod. proc.civ.); contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4cod. proc. civ.7. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., per avere posto a basedella decisione prove erroneamente ritenute pacifiche e per avere disattesoprove legali relative all’attività di vendita e non di promozione.Numero registro generale 25616/2023Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 20641/2026Con le ultime tre censure critica la sentenza impugnata per avere ritenutoData pubblicazione 18/06/2026pacifica tra le parti la circostanza che la Della Pina avesse svolto mansioni dipromoterLamenta l’omesso esame dell’attività di vendita svolta dalla lavoratrice,riguardante prodotti di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]Sostiene che l’attività di vendita era stata documentalmente provata(richiama sul punto la comunicazione con cui INAMA aveva comunicato a [OSCURATO:SOCIETA] l’autorizzazione alla Della Pina a vendere i suoi prodotti); evidenziache era incontestato che i prodotti venduti dalla Della Pina erano di proprietà diPAM [OSCURATO:SOCIETA]8. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, che vanno esaminati congiuntamenteper ragioni di connessione, sono inammissibili, in quanto non colgono il decisum.Pur avendo affermato che era incontestato il prevalente svolgimentodell’attività di promoter da parte della Della Pina, la sentenza impugnata haesaminato le mansioni svolte dalla Della Pina e all’esito dell’istruttoria ha esclusoche la medesima avesse svolto attività di vendita.Le censure da un lato sovrappongono il profilo assertivo a quello probatorio edall’altro tendono ad un giudizio di merito, facendo leva sul principio di noncontestazione e sulla rilettura delle risultanze istruttorie.Va inoltre rammentato che nel giudizio di legittimità una censura relativa allaviolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per unaerronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, masolo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove nondedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Sez.1 - , Sentenza n. 6774 del 01/03/2022).Si è infatti chiarito che il principio del libero convincimento, posto afondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul pianodell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché ladenuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di meritoNumero registro generale 25616/2023Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 20641/2026configura un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360,Data pubblicazione 18/06/2026comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).9. Il ricorso va pertanto rigettato.10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.11. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, va datoricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 percompetenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura del15% e accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 27 maggio 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 25616/2023Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 20641/2026Data pubblicazione 18/06/2026
Sentenza Cassazione n. 20641/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris