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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18717/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19/05/202/ del GIP TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con riferimento al mantenimento del vincolo di sequestro del materiale informatico, con declaratoria di inammissibilità degli altri motivi di ricorso. lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento o la revoca del provvedimento impugnato, con le conseguenziali statuizioni di legge.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23.

Comma 8 D.L. 137/2020. 9a [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], indagato per concorso nel reato di riciclaggio, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela ha rigettato l'istanza di dissequestro avanzata dal ricorrente, in relazione a materiale informatico, una macchinetta conta soldi, un foglio di carta manoscritto ed alcune carte di credito, beni sottoposti a sequestro dal [OSCURATO:PERSONA] di Roma della Guardia di Finanza il 9/9/2020, all'esito di perquisizione disposta dal pubblico ministero ed ha ordinato, invece, il dissequestro e la restituzione all'Impellizzeri di denaro, orologi ed altri beni oggetto del medesimo provvedimento genetico, in relazione ai quali non sono state riconosciute esigenze probatorie.

A sostegno del ricorso ha dedotto:

1.1. Violazione di legge per l'omessa notifica del provvedimento di sequestro, e per difetto di motivazione dell'atto impugnato, vizio da estendersi anche al provvedimento originario;

1.2. Violazione di legge per omessa notifica, se non anche inesistenza, del decreto di convalida del sequestro;

1.3. Vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto avente ad oggetto anche beni, quali la macchinetta mangia soldi, il foglio di carta manoscritto e le carte di credito sequestrate, che non erano oggetto dell'istanza di revoca del sequestro perché già dissequestrati in data 26/1/2021;

1.4. Violazione di legge per essersi mantenuto il sequestro di materiale informatico pur essendosi da tempo proceduto all'estrapolazione di copie dei supporti informatici sequestrati, sicché nessuna finalità probatoria potrebbe ritenersi sussistente, o comunque vi sarebbe sproporzione tra un vincolo indiscriminato dell'intero materiale informatico e le esigenze probatorie eventualmente esistenti.

2. Con memoria scritta il P.G. ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, con riferimento al mantenimento del vincolo di sequestro sul materiale informatico. 3.

Il difensore del ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza impugnata va annullata, in quanto è fondato l'ultimo motivo di ricorso, mentre i primi tre sono inammissibili.

2. I primi due motivi di ricorso, in particolare, sono inammissibili in quanto prospettano censure che non riguardano il provvedimento oggetto di impugnazione, bensì l'originario sequestro probatorio o l'asseritamente omessa convalida del sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria in sede di perquisizione.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di Cassazione in tema di sequestro probatorio, infatti, in sede di opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico, in quanto la competenza a decidere la fondatezza del "fumus" del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame (Sez. 2, Sentenza n. 50169 del 11/11/2015, Rv. 265413; Sez. 2, n. 45343 del 16/07/2013 Rv. 257489).

3. Del pari inammissibile, per carenza di interesse, è il terzo motivo di ricorso, in quanto volto ad evidenziare l'erroneo riferimento, nella decisione impugnata, a beni già oggetto di precedente provvedimento di restituzione, in relazione ai quali, pertanto, l'ordinanza impugnata non poteva esplicare alcun effetto.

4. E' fondato, invece, l'ultimo motivo di ricorso, in quanto il provvedimento impugnato si fonda sull'asserita necessità di mantenere il vincolo sul materiale informatico sequestrato, non potendosi ritenere cessate le esigenze probatorie "per la prosecuzione dei necessari accertamenti tecnici ex artt. 359 e 360 cod. proc. pen.".

Dal provvedimento di rigetto di precedente istanza di dissequestro emesso in data 26/1/2021 dal pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia (all. 4 al ricorso in esame), prima della trasmissione degli atti per competenza alla Procura di Gela, emerge, però, che erano allora già state "effettuate copie forensi sui dispositivi indicati nella tabella fornita dalla GDF", e che si ipotizzava la possibilità che si rendesse necessario ripetere una o più procedure di acquisizione forense.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte di Cassazione in tema di sequestro probatorio, invece, l'istanza di restituzione impone al pubblico ministero, ed in caso di opposizione al giudice per le indagini preliminari, la verifica della necessità di mantenere il vincolo reale a fini di prova, atteso che il sequestro non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'accertamento in vista del quale è stato disposto, trattandosi di misura incidente sul diritto di proprietà e sulla libertà di iniziativa economica (Sez. 6, n. 34797 del 08/10/2020, Rv. 280175): nell'ordinanza impugnata, invece, non viene dato conto in alcun modo dell'esistenza di eventuali difficoltà tecniche che possano giustificare l'apparente ritardo nella restituzione dei materiale informatico in parola.

5. Conseguentemente si impone, in accoglimento del ricorso, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Gela per nuovo esame alla luce dei principi dinanzi ricordati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Gela per nuovo esame.

Così deciso in camera di consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19/05/202/ del GIP TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con riferimento al mantenimento del vincolo di sequestro del materiale informatico, con declaratoria di inammissibilità degli altri motivi di ricorso. lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento o la revoca del provvedimento impugnato, con le conseguenziali statuizioni di legge. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. 9a [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], indagato per concorso nel reato di riciclaggio, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela ha rigettato l'istanza di dissequestro avanzata dal ricorrente, in relazione a materiale informatico, una macchinetta conta soldi, un foglio di carta manoscritto ed alcune carte di credito, beni sottoposti a sequestro dal [OSCURATO:PERSONA] di Roma della Guardia di Finanza il 9/9/2020, all'esito di perquisizione disposta dal pubblico ministero ed ha ordinato, invece, il dissequestro e la restituzione all'Impellizzeri di denaro, orologi ed altri beni oggetto del medesimo provvedimento genetico, in relazione ai quali non sono state riconosciute esigenze probatorie. A sostegno del ricorso ha dedotto: 1.1. Violazione di legge per l'omessa notifica del provvedimento di sequestro, e per difetto di motivazione dell'atto impugnato, vizio da estendersi anche al provvedimento originario; 1.2. Violazione di legge per omessa notifica, se non anche inesistenza, del decreto di convalida del sequestro; 1.3. Vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto avente ad oggetto anche beni, quali la macchinetta mangia soldi, il foglio di carta manoscritto e le carte di credito sequestrate, che non erano oggetto dell'istanza di revoca del sequestro perché già dissequestrati in data 26/1/2021; 1.4. Violazione di legge per essersi mantenuto il sequestro di materiale informatico pur essendosi da tempo proceduto all'estrapolazione di copie dei supporti informatici sequestrati, sicché nessuna finalità probatoria potrebbe ritenersi sussistente, o comunque vi sarebbe sproporzione tra un vincolo indiscriminato dell'intero materiale informatico e le esigenze probatorie eventualmente esistenti. 2. Con memoria scritta il P.G. ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, con riferimento al mantenimento del vincolo di sequestro sul materiale informatico. 3. Il difensore del ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata va annullata, in quanto è fondato l'ultimo motivo di ricorso, mentre i primi tre sono inammissibili. 2. I primi due motivi di ricorso, in particolare, sono inammissibili in quanto prospettano censure che non riguardano il provvedimento oggetto di impugnazione, bensì l'originario sequestro probatorio o l'asseritamente omessa convalida del sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria in sede di perquisizione. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di Cassazione in tema di sequestro probatorio, infatti, in sede di opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico, in quanto la competenza a decidere la fondatezza del "fumus" del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame (Sez. 2, Sentenza n. 50169 del 11/11/2015, Rv. 265413; Sez. 2, n. 45343 del 16/07/2013 Rv. 257489). 3. Del pari inammissibile, per carenza di interesse, è il terzo motivo di ricorso, in quanto volto ad evidenziare l'erroneo riferimento, nella decisione impugnata, a beni già oggetto di precedente provvedimento di restituzione, in relazione ai quali, pertanto, l'ordinanza impugnata non poteva esplicare alcun effetto. 4. E' fondato, invece, l'ultimo motivo di ricorso, in quanto il provvedimento impugnato si fonda sull'asserita necessità di mantenere il vincolo sul materiale informatico sequestrato, non potendosi ritenere cessate le esigenze probatorie "per la prosecuzione dei necessari accertamenti tecnici ex artt. 359 e 360 cod. proc. pen.". Dal provvedimento di rigetto di precedente istanza di dissequestro emesso in data 26/1/2021 dal pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia (all. 4 al ricorso in esame), prima della trasmissione degli atti per competenza alla Procura di Gela, emerge, però, che erano allora già state "effettuate copie forensi sui dispositivi indicati nella tabella fornita dalla GDF", e che si ipotizzava la possibilità che si rendesse necessario ripetere una o più procedure di acquisizione forense. Secondo il costante insegnamento di questa Corte di Cassazione in tema di sequestro probatorio, invece, l'istanza di restituzione impone al pubblico ministero, ed in caso di opposizione al giudice per le indagini preliminari, la verifica della necessità di mantenere il vincolo reale a fini di prova, atteso che il sequestro non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'accertamento in vista del quale è stato disposto, trattandosi di misura incidente sul diritto di proprietà e sulla libertà di iniziativa economica (Sez. 6, n. 34797 del 08/10/2020, Rv. 280175): nell'ordinanza impugnata, invece, non viene dato conto in alcun modo dell'esistenza di eventuali difficoltà tecniche che possano giustificare l'apparente ritardo nella restituzione dei materiale informatico in parola. 5. Conseguentemente si impone, in accoglimento del ricorso, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Gela per nuovo esame alla luce dei principi dinanzi ricordati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Gela per nuovo esame. Così deciso in camera di consigl
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