CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2026
Cassazione n. 19787/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dellaCroce blu Onlus (già [OSCURATO:PERSONA]), rappresentati e difesi, giustaprocura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito Pec;- controricorrenti -avversola sentenza n. 396, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale delle Marche il 13.11.2015, e pubblicata il 4.12.2015;ascoltata la relazione svolta, in camera di consiglio, dal ConsiglierePaolo [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 1313/2017Numero sezionale 4815/2026Numero di raccolta generale 19787/2026Data pubblicazione 14/06/2026la Corte osserva:1. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza procedeva a verifica fiscale relativa a più annid’imposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (poi Croce blu Onlus) - deditaal trasporto di persone disabili e attività collaterali, essendo ancheconvenzionata con i Comuni di Ancona e Tolentino - consegnando alfinealla contribuente il [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione, con il quale ritenevanon spettante il regime fiscale agevolativo proprio delle Onlus, in primoluogo a causa della irregolare tenuta della contabilità (mancata istituzione,tenuta ed esibizione, del rendiconto annuale).L’Agenzia delle Entrate, fatti propri i rilievi proposti dai Militari,notificava all’Associazione gli avvisi di accertamento n.R9A03T100752/2007 e R9A03T1007579/2007, relativi agli anni 2003 e2004, contestando il maggior reddito imponibile conseguito ai fini delleImposte Dirette, dell’Iva e dell’Irap.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli atti impositivi innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Ancona, proponendo plurime censure. La CTPriteneva fondate le difese proposte dalla contribuente basate sulladocumentazione prodotta, e ritenuta non contestata dall’Amministrazionefinanziaria, ed in conseguenza accoglieva il ricorso ed annullava gli avvisidi accertamento.3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisionesfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi allaCommissione Tributaria Regionale delle Marche. La CTR, anche seinvocando ragioni diverse rispetto ai giudici di primo grado, confermaval’annullamento degli atti impositivi, compensando integralmente le spesedi lite tra le parti ed argomentando che il disconoscimento del regimefiscale favorevole avrebbe potuto essere contestato dall’Autorità fiscalesolo a seguito di provvedimento di cancellazione della Onlus dall’appositoNumero registro generale 1313/2017Numero sezionale 4815/2026Numero di raccolta generale 19787/2026Data pubblicazione 14/06/2026Registro, provvedimento che, però, non risultava essere stato adottatodall’Amministrazione finanziaria.4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate,affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorsola contribuente, che ha pure depositato memoria con la quale, tra l’altro, ildifensore si è dichiarato antistatario.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità dellasentenza impugnata, in conseguenza della violazione e falsa applicazionedegli artt. 24 e 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c., peravere la CTR “assegnato rilevanza decisiva a questione … quella dellamancata cancellazione della Croce blu dal registro delle Onlus che … nonera stata prospettata con il ricorso introduttivo del giudizio di primogrado” (ric., p. 11 s.).1.1. Invero la ricorrente contesta la tardività di una censurapacificamente esplicitata dalla Onlus mediante una memoria nel corso delprimo grado del giudizio. Tuttavia l’Amministrazione finanziaria, comeevidenziato anche dalla controricorrente, non ha cura di evidenziarequando abbia proposto la sua contestazione nei gradi di merito delgiudizio, anche indicando le formule utilizzate, consentendo in tal modo aquesta Corte regolatrice di esercitare il suo compito di controllo dellatempestività e congruità delle contestazioni proposte dalle parti, ancorprima di procedere a valutarne la decisività.Il primo motivo di ricorso presenta pertanto profili di inammissibilitàed è comunque infondato, per le ragioni che si provvede ad esporre.1.2. La CTR ha preliminarmente rilevato che, come condivisibilmentechiarito dalla stessa Suprema Corte, l’irregolare tenuta della contabilità,nel caso di specie la mancata tempestiva istituzione e corretta tenuta delrendiconto annuale, può ben essere causa di disconoscimento del regimeNumero registro generale 1313/2017Numero sezionale 4815/2026Numero di raccolta generale 19787/2026Data pubblicazione 14/06/2026fiscale agevolato previsto per le Onlus. Tuttavia, ha osservato il giudice disecondo grado, “la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite dalla ONLUSconsegue” unicamente “all’emissione del provvedimento di cancellazionedel beneficiario dall’anagrafe delle ONLUS” (sent. CTR, p. 4) che, nel casoin esame, non risulta essere mai stato adottato.1.3. La contestazione mossa dall’Agenzia delle Entrate non critica, inrealtà, il merito della decisione assunta dalla CTR, del resto conforme aquanto ritenuto da questa Corte regolatrice, la quale ha già avuto modo distatuire che la decadenza di una Onlus dall’applicazione del regime fiscaleagevolato, prevista dall'art. 10, d.lgs. n. 460 del 1997, con disciplinaintegrata ai sensi del d.m. Economia e Finanze del 10 luglio 2003 n. 266,non dipende dal mero accertamento del mancato possesso, originario osopravvenuto, anche di uno solo dei requisiti per l'iscrizione dell'entenell'anagrafe delle Onlus di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 460 del 1997, maconsegue alla sua cancellazione dall'anagrafe; gli effetti della decadenzadecorrono, in caso di difetto originario del requisito, dal momentodell'iscrizione della Onlus all'anagrafe, ed in caso di perdita successiva, dalmomento in cui il requisito non è stato più posseduto dall'ente, Cass. sez.V, 1°.6.2021, n. 15179.L’Amministrazione finanziaria censura piuttosto che la contestazionerelativa alla necessità del provvedimento di decadenza dall’iscrizionedell’Onlus nell’apposito registro, affinché possa operare il disconoscimentodell’applicazione del regime fiscale di favore, non è stata proposta dallacontribuente mediante il proprio ricorso introduttivo del giudizio in primogrado, bensì mediante memoria aggiunta.1.4. Invero la tesi della contribuente è sempre stata che il regimefiscale agevolativo proprio delle Onlus non poteva esserle disconosciuto,avendo peraltro regolarmente tenuto ed esibito la propria contabilità,come sostenuto già in sede di accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza,Numero registro generale 1313/2017Numero sezionale 4815/2026Numero di raccolta generale 19787/2026Data pubblicazione 14/06/2026ed essendo comunque mancata la prova dello svolgimento da parte sua diProponendo nel corso del primo grado del giudizio, mediante memoria,la critica che il regime agevolativo non poteva esserle disconosciuto ancheper non essere stato adottato nei suoi confronti alcun provvedimento dicancellazione dal Registro delle Onlus, l’Associazione ha proposto ulterioriargomenti giuridici a sostegno della propria prospettazione, e tanto non leera precluso.Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve perciòessere rigettato.2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’Ente impositore torna acontestare la nullità della pronuncia adottata dal giudice del gravame, inconseguenza della violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 del D.Lgs n.546 del 1992, perché la CTR si è espressa con motivazione solo parventein materia di omessa prova dello svolgimento di attività con fine di lucrodella contribuente.2.1. Il motivo di ricorso rimane assorbito in conseguenzadell’accoglimento del primo motivo di ricorso, e delle argomentazioni iviesposte, che importano la definizione del giudizio. Se infatti lacontestazione relativa al fatto che non è consentito all’Amministrazionefinanziaria disconoscere il regime agevolato ad una Onlus regolarmenteiscritta nell’apposito registro, doveva ritenersi ammissibile nel presentegiudizio, e se, in conseguenza della mancata prova dell’adozione delprovvedimento di cancellazione della Onlus il disconoscimentodell’agevolazione non risulta consentito, le tesi propostedall’Amministrazione finanziaria devono valutarsi comunque infondate, erimangono perciò assorbiti gli ulteriori profili di merito censurati dallaricorrente Autorità fiscale.Numero registro generale 1313/2017Numero sezionale 4815/2026Numero di raccolta generale 19787/2026Data pubblicazione 14/06/20263. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza esono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioniaffrontate e del valore della controversia, tenuto anche presente che ilpatrono vittorioso ha difeso due soggetti.3.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazionepubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art.13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.La Corte di Cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che condannaal pagamento delle spese di lite in favore dei costituiti controricorrenti, ele liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre 15% per spesegenerali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge, somme dadistrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, il 5.6.2026.Il PresidenteRoberta Crucitti