CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 41902/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIego avviso — alle parti4 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 19066/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi disponeva l'applicazione, su richiesta delle parti, della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt.81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge per avere il Giudice omesso di tenere conto di tutti i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena; ritenuto che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa la violazione dei criteri fissati per la determinazione della pena, peraltro indicata dallo stesso imputato con la richiesta di patteggiamento; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] ente