CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 23711/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15482-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 100, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 243/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 19/12/2019 R.G.N. 389/2017; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 15482/2020 Cron. Rep. Ud. 21/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Cagliari , con la pronuncia qui impugnata, in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 22171 del 2017, ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al dipendente [OSCURATO:PERSONA], ritenendo il fatto contestato non idoneo a integrare la giusta causa di recesso; 2. la Corte territoriale, in sintesi e per quanto qui rileva, ha premesso che “il punto controverso in causa, a seguito dell’annullamento, è unicamente l’individuazione del termine entro il quale è stata consegnata all’originario ricorrente la proroga dei termini del procedimento disciplinare, poiché la tempestività della stessa è collegata, pacificamente, all’essersi verificata il giorno 29/12”; ha rammentato che il [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio formale, aveva negato che la missiva contenente “la proroga del termine del procedimento disciplinare gli fosse stata consegnata il 29/12”; ha ritenuto dubbia l’attendibilità del teste indotto dalla società, a causa dei rapporti di parentela con la parte datoriale; ha, invece, ritenuto attendibile il teste Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore del lavoratore, il quale “non riferisce sul punto per conoscenza diretta del momento della consegna, ma come conoscenza de relato, in quanto riferitagli direttamente dal [OSCURATO:PERSONA]”, oltre a riferire “diverse circostanze di contorno, atte a chiarire e confermare la coerenza del racconto”; ha argomentato, infine, che “la tempestività con cui il ricorrente ha sempre riportato al proprio difensore quanto accadeva consente di escludere che la comunicazione gli sia stata effettivamente consegnata il giorno 29/12, perché ne avrebbe immediatamente informato l’avvocato, cosa che non è avvenuta”; 3. avverso tale sentenza la soccombente società ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo, cui ha resistito con controricorso l’intimato, eccependo l’improcedibilità del ricorso in quanto il ricorso sarebbe stato notificato “a mezzo pec in data 29 maggio 2019” (recte, 29 maggio 2020), mentre, il ricorso per cassazione sarebbe stato “depositato solamente in data 25 giugno 2020”; la parte ricorrente ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione, atteso che l’atto è stato inviato a mezzo posta, ex art. 134 disp. att. c.p.c., con consegna del plico all’ufficio postale in data 15 giugno 2020 e, quindi, entro il termine di 20 giorni dalla notificazione avvenuta il 29 maggio 2020; 2. con l’unico motivo di impugnazione si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.)”; si critica la sentenza impugnata in quanto ha ritenuto “provata la circostanza di fatto, dedotta dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] e relativa all’avvenuta consegna della lettera di proroga del termine per assumere il provvedimento disciplinare in data diversa da quella indicata nella stessa lettera, sulla base di una testimonianza resa da un teste de relato actoris”, che non dovrebbe avere valenza probatoria; si contesta, poi, che la Corte sarda abbia ritenuto attendibile la testimonianza dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nonostante questi avesse assunto la difesa dell’incolpato;3. il motivo è infondato nei sensi espressi dalla motivazione che segue: vero è che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la rilevanza delle testimonianze “de relato ex parte actoris", cioè quelle di coloro che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, è “sostanzialmente nulla”, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento (Cass. n. 8358 del 2007; Cass. n. 569 del 2015; Cass.n. 3137 del 2016; Cass. n. 7746 del 2020); tuttavia, nella specie occorre considerare che, secondo la sentenza rescindente, poiché “le formalità imposte dalla disposizione contrattuale (ndr. art. 227 CCNL Terziario, Distribuzione, Servizi) condizionano la legittimità della proroga, qualora il rispetto delle stesse venga contestato, sarà onere del datore di lavoro dimostrare di avere ottemperato alle prescrizioni previste dal CCNL e, quindi, di avere quantomeno avviato, entro il termine di 15 giorni, la procedura di comunicazione al lavoratore del disposto prolungamento”; orbene, il giudice del rinvio ha innanzitutto ritenuto inattendibile il testimone indotto dalla parte datoriale, sulla quale incombeva l’onere di provare che la proroga fosse stata consegnata il 29 dicembre, e, poi, ha anche considerato come fatto storico rilevante la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse sempre riportato al proprio difensore quanto accadeva col datore, traendone il ragionevole convincimento secondo cui, se davvero il lavoratore avesse ricevuto la comunicazione della proroga quel 29 dicembre, certamente non avrebbe taciuto tale accadimento al proprio avvocato; pertanto, la Corte sarda ha risolto la controversia non solo sulla informazione proveniente de relato ex parte actore secondo la deposizione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (avuto riguardo a quanto a lui riferito dal [OSCURATO:PERSONA] sull’avere ricevuto la proroga poco prima del licenziamento), ma anche nel quadro della più ampia valutazione delle risultanze istruttorie, non oggetto di ammissibile sindacato in questa sede di legittimità, sicché l’errore di attività eventualmente commesso dal giudice del rinvio circa la valutazione della testimonianza de relato non assume quella valenza decisiva indispensabile per giungere alla cassazione della sentenza impugnata; ogni altro aspetto in ordine all'attendibilità dei testimoni si sottrae al controllo di legittimità, allorché non sia inficiata - tenuto conto del novello disposto del n. 5 del primo co. dell'art. 360 cod. proc. civ. - da "omesso esame circa un fatto decisivo e controverso" (cfr. Cass. n. 4011 del 2022); 4. in conclusione il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato antistatario; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%, con attribuzione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific