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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 agosto 2023

Cassazione n. 47012/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (Druzhinina) Marina, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Milano rigettava la richiesta con la quale la difesa aveva chiesto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, alla quale è sottoposta [OSCURATO:PERSONA], con quella degli arresti domiciliari in una abitazione di Milano: Chernenkaia alla quale era stata applicata quella misura nell'ambito di un procedimento di consegna instaurato a seguito dell'arrivo in Italia di un mandato di arresto europeo emesso il 22 agosto 2023 dal Tribunale di Parigi con riferimento ad una indagine pendente in Francia a carico della prevenuta per i reati di partecipazione ad una associazione per delinquere, di riciclaggio, di estorsione, e per reati informatici.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la Chernenkaia, con atto sottoscritto dai suoi difensori, la quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di indicare le ragioni per •le quali permanga un pericolo di fuga e mancato di spiegare perché eventuali esigenze di cautela non possano essere soddisfatte con l'applicazione della meno gravosa misura degli arresti dorniciliari, se del caso con l'impiego di un braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, una volta divenuta definitiva la decisione favorevole alla consegna della persona richiesta si instaura una fase meramente esecutiva nell'ambito della quale, entro rigorosi e brevissimi termini, e salve cause di forza maggiore, l'interessato deve essere materialmente consegnato allo Stato estero, senza che possa venire in questione la sussistenza di "pericula líbertatís": con la conseguenza che - come nella fattispecie è accaduto, in ragione della intervenuta decisione da parte di questa Corte, in data 17 ottobre 2023, di rigetto del ricorso proposto contro la sentenza di accoglimento della richiesta di consegna - in tale fase perde di interesse il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento in materia cautelare (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 33280 del 06/09/2021, Goldoni, Rv. 281845; Sez. 6, n. 10054 del 26/02/2013, Verticale, Rv. 254823).

La sopravvenuta causa di inammissibilità non imputabile alla ricorrente esclude che la stessa debba essere condannata al pagamento di spese processuali o di un'ammenda.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di int

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (Druzhinina) Marina, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Milano rigettava la richiesta con la quale la difesa aveva chiesto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, alla quale è sottoposta [OSCURATO:PERSONA], con quella degli arresti domiciliari in una abitazione di Milano: Chernenkaia alla quale era stata applicata quella misura nell'ambito di un procedimento di consegna instaurato a seguito dell'arrivo in Italia di un mandato di arresto europeo emesso il 22 agosto 2023 dal Tribunale di Parigi con riferimento ad una indagine pendente in Francia a carico della prevenuta per i reati di partecipazione ad una associazione per delinquere, di riciclaggio, di estorsione, e per reati informatici. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la Chernenkaia, con atto sottoscritto dai suoi difensori, la quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di indicare le ragioni per •le quali permanga un pericolo di fuga e mancato di spiegare perché eventuali esigenze di cautela non possano essere soddisfatte con l'applicazione della meno gravosa misura degli arresti dorniciliari, se del caso con l'impiego di un braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, una volta divenuta definitiva la decisione favorevole alla consegna della persona richiesta si instaura una fase meramente esecutiva nell'ambito della quale, entro rigorosi e brevissimi termini, e salve cause di forza maggiore, l'interessato deve essere materialmente consegnato allo Stato estero, senza che possa venire in questione la sussistenza di "pericula líbertatís": con la conseguenza che - come nella fattispecie è accaduto, in ragione della intervenuta decisione da parte di questa Corte, in data 17 ottobre 2023, di rigetto del ricorso proposto contro la sentenza di accoglimento della richiesta di consegna - in tale fase perde di interesse il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento in materia cautelare (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 33280 del 06/09/2021, Goldoni, Rv. 281845; Sez. 6, n. 10054 del 26/02/2013, Verticale, Rv. 254823). La sopravvenuta causa di inammissibilità non imputabile alla ricorrente esclude che la stessa debba essere condannata al pagamento di spese processuali o di un'ammenda. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di int
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