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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08319/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal tribunale di Torino in data 9 ottobre 2018, riqualificando i fatti contestati quali ipotesi di ricettazione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 640 ter e 648 cod. pen., circa l'operata diversa qualificazione dei fatti per i quali il Tribunale aveva condannato l'imputata per il reato di truffa informatica; la Corte aveva erroneamente escluso che vi fosse la prova del coinvolgimento della ricorrente nel presupposto reato di cui all'art. 640 ter cod. pen., che invece risultava evidente dalla disponibilità fornita ex ante per far confluire le somme provento delle truffe sulla carta elettronica intestata alla ricorrente, trattandosi di attività necessaria per portare a compimento l'operazione fraudolenta.

3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di norme penali e processuali, in riferimento agli artt. 597, comma 3, cod. proc. pen. e 157 cod. pen.; la Corte territoriale, a fronte della pronuncia di condanna dell'imputato per i delitti di cui all'art. 640 ter cod. pen. commessi il 28 giugno 2012, così qualificati i fatti dal giudice di primo grado, con la sentenza impugnata aveva mutato la qualificazione giuridica data al fatto in primo grado, così per l'effetto rigettando la richiesta difensiva di declaratoria di estinzione dei reati, in virtù del termine di prescrizione del delitto di ricettazione, violando il divieto di reformatio in peius poiché alla data della pronuncia (30 gennaio 2020) i fatti, come accertati nel giudizio di primo grado, erano già estinti per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso speso in favore di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e travolge anche la posizione processuale del [OSCURATO:PERSONA], imputato di reati assolutamente identici nella struttura.

1.1. La Corte d'appello ha escluso il concorso nel delitto presupposto, sulla base dell'assenza di prova dell'uso diretto da parte della donna dei codici necessari per eseguire il prelievo fraudolento; ma il tribunale aveva affermato la responsabilità della ricorrente, qualificandolo come frode informatica (delitto previsto dall'art, 640 ter cod. pen.) in relazione al contributo fornito per conseguire il profitto dell'attività fraudolenta (ossia, la messa a disposizione della carta elettronica a sé intestata sulla quale versare il provento dell'illecita operazione).

1.2. Il motivo processuale proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] resta pertanto assorbito dalle conseguenze di natura sostanziale (estinzione dei reati per prescrizione) dell'accoglimento del motivo proposto nell'interesse della Trajkovic (errata più grave riqualificazione del fatto in appello), restando comunque appannaggio della Corte di legittimità la corretta qualificazione del fatto, soprattutto ove tale diversa qualificazione sia stata sollecitata da uno dei ricorrenti (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Rv. 272651).

1.3. Non appare dunque superfluo ripetere che il c.d.

"privilegio della produzione" (fuori dei casi di concorso nel reato) si atteggia a clausola di riserva espressa, mediante la quale il legislatore ha risolto, in favor rei, l'ipotesi di concorso materiale tra i due reati, quello antecedente e quello pedissequo.

L'autonomia della ricettazione dal delitto produttore presuppone infatti il superamento della antica unità del concetto di complicit: ante delictum, in delicto e post delictum; in considerazione della assurdità logica, prima ancora che giuridica, di una complicità a posteriori.

La ricettazione compiuta dall'autore del delitto presupposto o dal suo concorrente è, perciò, un'ipotesi tipica di post factum non punibile, dogmaticamente riconducibile alla categoria dei c.d. reati di profitto o utilizzazione.

Chi sfrutta o assicura, con fatto successivo e distinto, il prodotto del delitto già commesso con altri (messa a profitto del reato) non fa che rendere effettivo lo scopo immediato dell'azione delittuosa; la conseguente impunità è giustificata pertanto dal criterio di sussidiarietà.

Consegue, sotto il profilo processuale della dimostrazione, che non può che farsi richiamo al principio di diritto in forza del quale «ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto allorché questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile.» (Sez. 2, n. 46637, del 12/9/2019; Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, Rv. 268098).

In virtù del c.d. privilegio della produzione, la tipicità del reato di ricettazione sottende la prova positiva dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto, quando questi abbia reso confessione circa la sua partecipazione allo stesso reato presupposto e tale confessione sia credibile perché confortata dall'esistenza di evidenze che la rendono plausibile.

Una tale evenienza si è verificata nel caso in esame, giacché certo e logicamente incontrovertibile è il concorso dei ricorrenti nel delitto presupposto della ricettazione ovvero, come argomenta il giudice del merito, nella messa a disposizione dell'autore delle frodi informatiche del codice di accesso necessario a "caricare" le carte elettroniche loro rispettivamente intestate.

In presenza di una tale credibile e docunnentalmente riscontrata ricostruzione dei fatti, per ritenere configurato il reato di ricettazione sarebbe viceversa necessario attingere alla prova positiva della estraneità degli imputati al reato presupposto, trovando applicazione il principio di diritto sopra enunciato.

Così risolto il punto della controversa qualificazione dei reati contestati, non è dubbio che, in ragione delle diverse date di consumazione dei fatti, il termine di prescrizione, per tutti i reati contestati, si è consumato ben prima del 30 gennaio 2020, data di celebrazione del giudizio di appello.

Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati di cui all'art. 640 ter cod. pen., secondo la qualificazione giuridica operata dal giudice di primo grado, estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal tribunale di Torino in data 9 ottobre 2018, riqualificando i fatti contestati quali ipotesi di ricettazione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 640 ter e 648 cod. pen., circa l'operata diversa qualificazione dei fatti per i quali il Tribunale aveva condannato l'imputata per il reato di truffa informatica; la Corte aveva erroneamente escluso che vi fosse la prova del coinvolgimento della ricorrente nel presupposto reato di cui all'art. 640 ter cod. pen., che invece risultava evidente dalla disponibilità fornita ex ante per far confluire le somme provento delle truffe sulla carta elettronica intestata alla ricorrente, trattandosi di attività necessaria per portare a compimento l'operazione fraudolenta. 3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di norme penali e processuali, in riferimento agli artt. 597, comma 3, cod. proc. pen. e 157 cod. pen.; la Corte territoriale, a fronte della pronuncia di condanna dell'imputato per i delitti di cui all'art. 640 ter cod. pen. commessi il 28 giugno 2012, così qualificati i fatti dal giudice di primo grado, con la sentenza impugnata aveva mutato la qualificazione giuridica data al fatto in primo grado, così per l'effetto rigettando la richiesta difensiva di declaratoria di estinzione dei reati, in virtù del termine di prescrizione del delitto di ricettazione, violando il divieto di reformatio in peius poiché alla data della pronuncia (30 gennaio 2020) i fatti, come accertati nel giudizio di primo grado, erano già estinti per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso speso in favore di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e travolge anche la posizione processuale del [OSCURATO:PERSONA], imputato di reati assolutamente identici nella struttura. 1.1. La Corte d'appello ha escluso il concorso nel delitto presupposto, sulla base dell'assenza di prova dell'uso diretto da parte della donna dei codici necessari per eseguire il prelievo fraudolento; ma il tribunale aveva affermato la responsabilità della ricorrente, qualificandolo come frode informatica (delitto previsto dall'art, 640 ter cod. pen.) in relazione al contributo fornito per conseguire il profitto dell'attività fraudolenta (ossia, la messa a disposizione della carta elettronica a sé intestata sulla quale versare il provento dell'illecita operazione). 1.2. Il motivo processuale proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] resta pertanto assorbito dalle conseguenze di natura sostanziale (estinzione dei reati per prescrizione) dell'accoglimento del motivo proposto nell'interesse della Trajkovic (errata più grave riqualificazione del fatto in appello), restando comunque appannaggio della Corte di legittimità la corretta qualificazione del fatto, soprattutto ove tale diversa qualificazione sia stata sollecitata da uno dei ricorrenti (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Rv. 272651). 1.3. Non appare dunque superfluo ripetere che il c.d. "privilegio della produzione" (fuori dei casi di concorso nel reato) si atteggia a clausola di riserva espressa, mediante la quale il legislatore ha risolto, in favor rei, l'ipotesi di concorso materiale tra i due reati, quello antecedente e quello pedissequo. L'autonomia della ricettazione dal delitto produttore presuppone infatti il superamento della antica unità del concetto di complicit: ante delictum, in delicto e post delictum; in considerazione della assurdità logica, prima ancora che giuridica, di una complicità a posteriori. La ricettazione compiuta dall'autore del delitto presupposto o dal suo concorrente è, perciò, un'ipotesi tipica di post factum non punibile, dogmaticamente riconducibile alla categoria dei c.d. reati di profitto o utilizzazione. Chi sfrutta o assicura, con fatto successivo e distinto, il prodotto del delitto già commesso con altri (messa a profitto del reato) non fa che rendere effettivo lo scopo immediato dell'azione delittuosa; la conseguente impunità è giustificata pertanto dal criterio di sussidiarietà. Consegue, sotto il profilo processuale della dimostrazione, che non può che farsi richiamo al principio di diritto in forza del quale «ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto allorché questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile.» (Sez. 2, n. 46637, del 12/9/2019; Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, Rv. 268098). In virtù del c.d. privilegio della produzione, la tipicità del reato di ricettazione sottende la prova positiva dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto, quando questi abbia reso confessione circa la sua partecipazione allo stesso reato presupposto e tale confessione sia credibile perché confortata dall'esistenza di evidenze che la rendono plausibile. Una tale evenienza si è verificata nel caso in esame, giacché certo e logicamente incontrovertibile è il concorso dei ricorrenti nel delitto presupposto della ricettazione ovvero, come argomenta il giudice del merito, nella messa a disposizione dell'autore delle frodi informatiche del codice di accesso necessario a "caricare" le carte elettroniche loro rispettivamente intestate. In presenza di una tale credibile e docunnentalmente riscontrata ricostruzione dei fatti, per ritenere configurato il reato di ricettazione sarebbe viceversa necessario attingere alla prova positiva della estraneità degli imputati al reato presupposto, trovando applicazione il principio di diritto sopra enunciato. Così risolto il punto della controversa qualificazione dei reati contestati, non è dubbio che, in ragione delle diverse date di consumazione dei fatti, il termine di prescrizione, per tutti i reati contestati, si è consumato ben prima del 30 gennaio 2020, data di celebrazione del giudizio di appello. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati di cui all'art. 640 ter cod. pen., secondo la qualificazione giuridica operata dal giudice di primo grado, estinti per prescrizione. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022 Il Consigliere
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