CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19794/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso n. 28953- 201 6 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, in persona de i curatori p.t., , rappresentat o e difes o, in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso,dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pisanelli, n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p.t . elettivamente domiciliata in Roma, alla via Flaminia, n. 133, presso lo studio dell’avvocatoGiovanni [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di procuratrice-mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla comparsa di intervento exart. 111 cod. proc. civ. INTERVENTRICE avverso ildecreto dei 3/14.11.2016 del Tribunale di Forlì , lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. AnnaMaria Soldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso, udita la relazione nella camera di consiglio del 10gennaio 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 93 l.fa ll. la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] s. p . a . (di seguito MPSo Banca) domandava l’ammissione al passivo del F allimento della [OSCURATO:PERSONA] s. p . a . in liquidazione ( dichiarato dal Tribunale di Forlì con sentenza del22.6.2015, dopo aver ritenuto inammissibili/improcedibili il piano attestato di risanamento ela domanda di concordato preventivo con continuità aziendale proposti dalla società) del credito di euro 4.443.492,71in chirografo, di cui euro 1.288.760,35 a titolo di corrispettivo, rimasto insoluto, dell’opzione “put” da essa banca esercitata ed euro 3.153.496,30 a titolo di rimborso della prima tranche, erogata e non restituita, del finanziamentoaccordato alla s.p.a. poi fallita. 2.Il giudice delegato – per quel che qui rileva – faceva luogo al l’ammissione al passivoper il solo importo di euro 1.236,06. All’uopo condivideva le osservazioni dei curatori, che avevano acclarato: i) che la s .p.a. poi fallita, nel 2008, aveva inteso dar corso al salvataggio dell’immobiliare [OSCURATO:SOCIETA].,da realizzare a ttraverso la sua partecipazione ad una complessa operazione di aumento del capitale della predetta compagine, che l’avrebbe vista acquistare le partecipazioni di riferimento spettanti in Aedes alle società lussemburghesi Crescendo C apitale Italia s.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.a., quest’ultima gravatada pegno in favore di MPS (cfr. ricorso, pag. 4) ; ii) che in data 23.4.2009 [OSCURATO:PERSONA] e Aedes avevano provveduto alla sottoscrizione di apposito accordo, in virtù del quale la prima avrebbe sottoscritto l’aumento di capitale della seconda per un valore di euro 70.000.000,00, al prezzo di euro 0,26 ad azione, e avrebbe rilasciatoa garanzia dei conseguenti versamenti una fideiussione bancaria di pari importo (cfr. ricorso, pag. 5); iii)che, in data 29.4.2009 , [OSCURATO:SOCIETA]. ( società costituita da [OSCURATO:PERSONA] onde far luogo all’operazione e poi incorporata dalla stessa) e MPS (che medio temporeaveva rilevato il pacchetto azionario, gravato da pegno in suo favore, di spettanza della [OSCURATO:PERSONA]) avevano provveduto alla sottoscrizione : a) di un contratto di compravendita di n. 4.828.719 azioni Aedes e di n. 10.558.250 diritti di opzione per un corrispettivo iniziale di euro 8.085.507,00; b) di un’opzione di vendita in favore di MPS di n. 3 .873.349 azioni Aedes , per un corrispettivo fisso pari ad euro 1.205.400,00; c) di un contratto di finanziamento di euro 4.083.599,00,da erogarsi,per una prima tranche finalizzata all’acquisto delle azioni,in data 5.5.2009 e per una seconda tranche, a seguito dell’esercizio da parte di MPS dell’opzione “put”,in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; v) che , in data 30.4.2009 , l’assemblea d i Aedes aveva delibera to il programmato aumento di capitale da offrire al prezzo di euro 0,26 ad azione e tuttavia, da un lat o, [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato la sua impossibilità a rilasciare la fideiussione promessa a garanzia dell’adempimento degli obblighi destinati a scaturire dalla sottoscrizione dell’aumento di capitale, e, dall’ altro, l’operazione si era definita con la sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte del pubblico dei risparmiatori e di un soggetto terzo, sicché la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] si era ridotta dal 26,7% al 2% del capitale (cfr. ricorso, pag. 7); iv) che i contratti di finanziamento concessi da MPS a [OSCURATO:SOCIETA] per l’acquisto delle azioni Aedes e per l’esercizio dell’opzione put dovevano ritenersi nulli, perché simulati o in frode alla legge, in quanto i relativi importi erano ritornati all’istituto di credito, consentendogli, mediante il trasferimento a [OSCURATO:SOCIETA] delle azioni rilevate da [OSCURATO:PERSONA] al sovrastimato prezzo di acquisto unitario di euro 1,07, di realizzare un significativo plusvalore, di gran lunga superiore a quello che l’escussione del pegno le avrebbe assicurato, per di più lucrando gli interessi sul finanziamento di euro 4.083.599,00 erogato affinché l’operazione avesse corso. 3.L’ opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di esecutività del lo stato passivo veniva accolta dal Tribunale di Forlì. Il tribunaleriteneva che non si configurasse la dedotta simulazione , assoluta o relativa, dei contratti. Evidenziava, i n particolare , che “ i l finanziamento fu effettivamente sottoscritto e le somme poi erogate, così come la titolarità delle azioni Aedes fu effettivamente trasferita da Monte dei [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] e dunque a Isoldi per effetto della successiva incorporazione, e che tali azioni furono poi liquidate nel corso della procedura concordataria”. Evidenziava quindi che ambedue i contratti asseritamente simulati avevano “in realtà avuto piena esecuzione”e che dunque era da escludere che le parti nonne avessero voluto gli effetti o che ne avessero voluto conseguire effetti diversi. Evidenziava,sotto altro profilo , che i contratti non erano neppure revocabili ai sensi degli artt. 66 l.fall. e 2901 cod. civ. siccome volti a sortire , secondo quanto eccepito dal Fallimento in sede di opposizione, l ’ e sito dell’anomalo pagamento a titolo gratuito da parte di [OSCURATO:PERSONA] debito di [OSCURATO:PERSONA]. Evidenziava, in particolare , che non era stata acquisita né prova adeguata dell’ “ eventus damni ” né prova adeguata della consapevolezza d i MPS del potenziale pregiudizio che gli atti di cui era stata invocata la revoca avrebbero arrecato alle ragioni dei creditorie che era destituito di fondamento l’assunto della curatela, secondo cui i contratti erano a titolo gratuito, con conseguente irrilevanza della posizione soggettiva del terzo. 5.[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ha proposto ricorso avverso tale decreto, pubblicato il 14 novembre 2016, chie dendone la cassazione sulla scorta di sei motivi. MPS ha depositato controricorso. 6.Con comparsa del 2 5 . 9 .202 0 ha spiegato intervento [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di procuratrice-mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta cessionaria pro solutodel credito in contestazione. 7.Il Pubblico Ministero ha formulato per iscritto le sue conclusioni. IlFallimento ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8. L’intervento spiegato da [OSCURATO:SOCIETA]va dichiarato inammissibile. 9.Per un verso, sovviene i l radicato insegnamento di questa Corte a tenor del quale il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (cfr. Cass. 4.3.2021, n. 5987; Cass.23.3.2016, n. 5759; Cass. 11.5.2010, n. 11375). Per altro verso, non possono,nel caso di specie, soccorrere talune pur recent i indicazioni, in tema, di questo Giudice. Ovvero le indicazioni secondo cui nel giudizio di cassazione (mancando un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese) è inammissibile l ’ intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (cfr. Cass. 1.3.2022, n. 6774; Cass. (ord.) 10.10.2019, n. 25423). Evidentemente, nel caso de quo, nel giudizio ex art. 98 l.fall., vi è stata costituzione in giudizio della dante causa, Banca M.P.S.,e la sua costituzione ha senz’altroriguardato il diritto per il quale tuttora si controverte. 10.Con il primo motivo il ricorrent e denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod.proc. civ. la violazione dell’ art. 11 2 cod. proc. civ. Premette di aver eccepito che la complessa operazione negoziale “in realtà dissimulava la sostituzione di Isoldi nella posizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di MPS, sicché la fattispecie ha integrato un’ipotesi di simulazione relativa. Indi deduce che il tribunale si è pronunciato in ordine alla simulazione assoluta – “ che non è mai stata dedotta in causa ” – mentre ha “ omesso di statuire sull’espressa eccezione di simulazione relativa”, così violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.11.Il primo motivo di ricorso, in parte inammissibile, in parte infondato, va respinto. 12.Senza dubbio il tribunale ha statuito nel senso che nella specie non si configuravaun’ipotesi di simulazione assoluta. Tuttavia, quand’anche nel giudizio di opposizione non si fosse dibattuto della simulazione assoluta dei contratti, il ricorrente sarebbe privo di interesse a denunciare al riguardo un vizio di extrapetizione. Non v’è dubbio, però, che il tribunale abbia pronunciato anche in merito all’eccezione di simulazione relativa. Segnatamente, il tribunale ha puntualizzato: che entrambi i contratti asseritamente simulati avevano “prodotto effetti tra le originarie parti”, che era da negareche le parti avessero “ consapevolmente voluto effetti diversi, propri di altra fattispecie negoziale”, che non era stata “fornita alcuna dimostrazione in ordine alla sussistenza di un eventuale diverso accordo dissimulato[…] il che non può che escludere qualsiasi forma di simulazione, sia essa assoluta che relativa”(così decreto impugnato, pag. 6). Non sussiste dunque il denunciato vizio di attività , siccome il tribunale ha negato qualsivoglia forma di simulazione pur relativa, e soggettiva e oggettiva. 13.Con il secondo motivo il ricorrent e denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 135 cod. proc. civ. Deduceche il rigetto dell’eccezione di simulazione relativa non è supportato da alcuna motivazione o, comunque, è sorretto da una motivazione meramente apparente. 14.Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.15.I passi della decisione riportati in sede di esame del primo motivo danno conto,al contempo, de lla sussistenza della motivazione. Neppure ricorre il vizio di motivazione apparente , in quanto è chiarissimo il percorso logico – giuridic o che ha condotto il giudice del merito alla decisione sul punto e non può rinvenirsi alcuna contraddizione, rispetto all’accertamento secondo cui i contratti avevano “prodotto effetti tra le originarie parti” , nell’affermazione –che i ricorrenti viceversa reputano distonica – per cui “ Isoldi, in buona sostanza, è subentrata nella posizione che prima era di [OSCURATO:PERSONA]”. Ben vero, il tribunale, lungi dal ritenere provato il subentro, lo ha considerato in via di mera ipotesi, in quanto prospettato dal Fallimento, soggiungendo che anche a voler aderire alla tesi dell’odierno ricorrente ci si sarebbe trovati al cospetto di “una normale e lecita ipotesi di soddisfazione conseguente alla realizzazione di un diritto di pegno” ( recte del pegno vantato da M PS nei confronti di [OSCURATO:PERSONA])e che il subingresso di [OSCURATO:PERSONA] nella posizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] non aveva “comportato alcun ritorno del finanziamento alla ricorrente che non è stata pagata da Isoldi né da nessun altro”. 16.Con il terzo motivo il ricorrent e denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la falsa applicazione dell’art. 1414, 2° co., cod. civ. Deduceche l’affermazione del tribunale secondo cui i contratti hanno avuto piena esecuzione e prodotto effetti tra le parti originarie è coerente con il fenomeno della simulazione relativa, che il giudice ha escluso senza valutare quali fossero gli effetti che i contratti avevano in concreto prodotto. 17.Il t erzo motivo d i ricor so è inammissibile perché, appuntandosi su una proposizione conclusiva, non investe la motivazione in fatto (“il finanziamento fu effettivamente sottoscritto , le somme poi erogate, così come la titolarità delle azioni Aedes fu effettivamente trasferita da MPS a [OSCURATO:SOCIETA] […]e tali azioni furono poi liquidate nel corso della procedura concordataria[…]; neppure risulta fornita alcuna dimostrazione in ordine alla sussistenza di un eventuale, diverso accordo simulatorio) in base alla quale il tribunale ha ritenuto che non ricorresse alcuna ipotesi di simulazione, né assoluta né relativa. 18.D’altro canto, come si è appena rilevato, il riscontro della produzione degli effetti tra le parti originarienon è in contrasto con il rilievo per cui [OSCURATO:PERSONA] è subentrata nella posizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti d i MPS e con il disconoscimento della simulazione relativa soggettiva. 19.Con il quarto motivo il ricorrent e denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la falsa applicazione dell’art. 2901, 1° co., n. 1, cod. civ. Deduce che il tribunale ha erroneamente rigettato l’eccezione di revocatoria ordinaria dei contratti, diretti a sortire i l risultato dell’anomalo e gratuito pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] deldebito di [OSCURATO:PERSONA] verso MPS, posto che la società poi fallita non ha ricevuto alcun corrispettivo, né dall’originaria debitrice (con la quale non ha avuto alcuna forma di rapporto), né dalla Banca, che si è arricchita insuo danno , disfa ce ndosi di azioni di scarso valore ad un prezzo esorbitante. 20.Il quarto motivo d i ricor so è inammissibile . 21.Col mezzo in disamina il ricorrent e censura il giudizio “di fatto” sulla cui scorta il tribunale ha escluso che i curatori avessero dato idonea prova della ricorrenza dei requisiti per la declaratoria di inefficacia dei contratti. E tuttavia,in tal guisa, sovviene l’elaborazione di questa Corte secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404). In ogni caso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui iltribunale ha ancorato il suo dictum . Ben vero, il tribunale ha evidenziatoulteriormente che non era stata fornita dimostrazione alcuna circa l’asserita sproporzione tra il prezzo pagato da [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto delle azioni ed il valore di mercato delle stesse. 22.Con il quinto motivo il ricorrent e denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 135 cod. proc. civ. Sostiene che il tribunale ha negato la ricorrenza del dedotto collegamento negoziale fra il contratto stipulato da MPS con [OSCURATO:PERSONA] e quelli stipulati con [OSCURATO:PERSONA], finalizzato a sostituire quest’ultima nell’originaria posizione della prima di debitrice della Banca, con motivazione del tutto carente e priva di supporto argomentativo. 23.Con il sesto motivo il ricorrent e denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,la falsa applicazione dell’art. 1321 cod. civ. Deduce che il tribunale ha errato nel ritenere insussistente il collegamento negoziale perché la corretta valutazione delle circostanze addotte avrebbe dovuto indurre ariconoscerlo. 24.Il quinto e il sesto motivo d i ricor so , che sono evidentemente connessi e possono essere contestualmente esaminati, vannorespinti.25.Il tribunale ha affermato che “ non compiutamente spiegato e dimostrato rimane[va]infine il preteso collegamento negoziale tra i negozi stipulati tra la ricorrente e la Isoldi e quello concluso dalla banca e [OSCURATO:PERSONA]” In primo luogo, dunque, risulta avulsa dalla “ratio decidendi” (consistente nella mancanza di prova di detto collegamento) la censura secondo cui la reputata insussistenza del fenomeno sarebbepriva di supporto argomentativo. 26.Questa Corte spiega poi che l a sussistenza di un collegamento tra due negozi giuridici si desume dalla volontà delle parti e che l’interpretazione di tale volontà negoziale costituisce “quaestio facti”, insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e da violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss. (cfr. Cass. 8.10.2008, n. 24792; Cass. (ord.) 7.8.2018, n. 20634, secondo cui, in tema di collegamento negoziale cd. funzionale, l’accertamento del giudice di merito ai fini della qualificazione giuridica di tale situazione negoziale deve investire l’esistenza, l’entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti mediante l’interpretazione della loro volontà contrattuale e, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità). 27. Ebbene, senza dubbio alcuno con il sesto mezzo di impugnazione i l ricorrente sollecita, per giunta in termini del tutto generici e meramente assertivi (“nessuno dei contratti conclusi tra le parti aveva senso (economico, prima ancora che giuridico), in assenza degli altri”: così ricorso, pag. 20), la rivisitazione – tanto, in ogni caso, pur ad ammettere che il collegamento negoziale sia stato compiutamente esplicitato - del giudizio “di fatto” cui il tribunale ha atteso in parte qua.E tuttavia in tal guisa non possono che riproporsi le controindicazioni enunciate mercé il riferimento all’insegnamento n. 29404/2017 di questa Corte in precedenza citato; in pari tempo, non può che darsi atto, pur al riguardo,del difettonell’impugnato dictum di qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale”. Ben vero, il tribunale ha negato qualsiasi forma di invalidità e di inefficacia dei contratti. Cosicché invano il ricorrent e prospetta che “la declaratoria di invalidità o inefficacia di (anche solo) uno di questi avrebbe determinato, di riflesso, l’invalidità o inefficacia degli altri”. 28. In dipendenza del rigetto del ricorso i l ricorrent e va condannat o a rimborsare alla controricorrentele spese del presente giudizio di legittimità, la cui liquidazione segue come da dispositivo. Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese limitatamente al rapporto processuale tra il Fallimento e Juliets.p.a. 29.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rimborsare alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.200,00,di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell