CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 12012/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte di appello di Caltanissettavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiestodichiarare il ricorso inammissibile;letta la memoria datata 17/1/2026 di replica alle conclusioni del Procuratore generaletrasmessa dalla difesa dell'imputato, in cui si rimarca l’assenza di periodi di eventi sospensivio interruttivi della prescrizione in primo grado.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermatola decisione di primo grado, che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto dicui all’art. 640 cod. pen. Secondo il capo d’accusa, l’imputato, dissimulando il proprio statod’insolvenza, consegnava più assegni, rimasti insoluti per mancanza di fondi, alla personaoffesa, [OSCURATO:PERSONA], in cambio di materiale edile, pur sapendo, all’origine, di non poteronorare il debito così contratto. In tal modo, l’imputato induceva in errore la vittima sullabontà dei titoli di credito, conseguendo un ingiusto profitto pari a euro 7.000, con pari dannoper la persona offesa.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, per nonavere la Corte di appello adeguatamente replicato in ordine al motivo sulla prescrizione delreato, verificatasi prima della sentenza di primo grado. Il fatto ascritto risale, infatti, al 31agosto 2016; la sentenza di primo grado è stata resa in data 9 settembre 2024: più di ottoanni, dunque, sono intercorsi tra l’uno e l’altra. La difesa eccepiva l’intervenuta prescrizionedavanti al giudice di primo grado, all’udienza del 9 settembre 2024. In tale occasione, il p.m.contestava la recidiva aggravata e il giudice la riteneva; ciò avveniva, secondo la difesa, inviolazione del principio posto da Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, Domingo, Rv. 285517 –01. Secondo la Corte territoriale, il termine prescrizionale dell’ascritto reato sarebbedestinato a intervenire nell’agosto 2026. In definitiva, nessuno dei due giudici ha fornitoadeguata replica in merito all’eccezione sulla prescrizione e all’illegittimità dellacontestazione suppletiva, sicché entrambe le sentenze di merito sono affette da nullità.2.2 Col secondo motivo, si deducevizio di motivazione, in relazione alla valutazionedella prova; con motivazione illogica, la Corte territoriale non ha adeguatamente consideratocome i rapporti commerciali avvenivano non già con la persona offesa, bensì col figlio dellastessa, che di fatto si occupava dell’impresa del padre. Da ciò discende l’assenza degliasseriti raggiri che avrebbero tratto in inganno il querelante e, quindi, degli elementicostitutivi del delitto ascritto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, ciò che impone l’annullamento senza rinvio dell’impugnatasentenza, per le ragioni di seguito illustrate.2. Il primo motivo è fondato e assorbe la doglianza oggetto del secondo motivo. Comecorrettamente osservato dal ricorrente, già il giudice di primo grado, con la sentenza del 9settembre 2024, avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato ascritto, stante l’intervenutodecorso del termine di prescrizione nel maggio 2024.In occasione dell’udienza del 9 settembre 2024, il ricorrente sottoponeva al giudice laquestione dell’intervenuta prescrizione del reato, commesso il 31 agosto 2016, di cui all’art.640, cod. pen., siccome contestato vale a dire senza l’aggravante della recidiva di cui all’art.99, quarto comma, cod. pen. e rimarcando il mancato intervento di cause di sospensione. Inquella medesima occasione, il p.m. contestava la recidiva, aggravata ex art. 99, quartocomma, cod. pen., e il giudice la riteneva. In tal modo, come giustamente osservato dalladifesa, il Tribunale violava il principio posto da Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, Domingo,Rv. 285517 – 01, a mente del quale, «ai fini della determinazione del tempo necessario aprescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante adeffetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo ladecorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamentecontestato». Stante, dunque, l’illegittimità della contestazione suppletiva operata all’udienza diprimo grado, si osserva che, dall’esame degli atti del fascicolo (consentito a questa Corte,stante la natura processuale dell’eccezione sollevata: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092 - 01), risulta, in effetti, un’unica sospensione di giorni 60 durante ilprocedimento di primo grado (ex art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). Ne consegue che, il termine di sette anni emezzo, calcolato ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.,era destinato a scadere il 31 maggio 2024, dunque in epoca precedente rispetto alla data dipronuncia della sentenza di primo grado. Non ha, quindi, fondamento alcuno l’affermazionedella Corte territoriale, secondo cui il reato sarà prescritto nell’agosto del 2026. Dal chederiva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con revoca dellestatuizioni civili.3. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla senza rinvio l’avversata sentenza e revocale statuizioni civili. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.Revoca le statuizioni civili.Così è deciso, 28/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]