CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 04795/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] &C".k G—S) c...c.A.A.c6J> 3 14"2 j1) t/N. Ige; cie.AA ycn [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 11 marzo 2022 il Tribunale di Roma - costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. - ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza di custodia cautelare (arresti domiciliari) emessa dal GIP del Tribunale di Roma in data 14 febbraio 2022. 2. La contestazione provvisoria nei confronti del Tanasa è quella di detenzione e cessione di un'arma clandestina. La gravità indiziaria è desunta dal fatto storico del rinvenimento di due armi in possesso di tal [OSCURATO:PERSONA], cui si uniscono le risultanze di una captazione ambientale che consente l'identificazione del Tanasa in uno dei soggetti che ebbero a cedere una delle armi al Lorenzo. Il Tribunale conferma la ricorrenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa e la adeguatezza della misura in atto. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione. 3.1 Quanto al profilo della gravità indiziaria si contesta la valenza indiziante della captazione, definita non idonea a fornire la prova dell'illecito. 3.2 Quanto ai restanti parametri cautelari, la motivazione sarebbe meramente apparente, essendo desunta la ricorrenza del pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della misura da elementi del tutto generici. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza, nonché genericità, dei motivi addotti. 4.1 Ed invero, la gravità indiziaria è stata logicamente desunta dal contenuto della captazione, riportato nel corpo della decisione. La chiarezza delle espressioni utilizzate dai conversanti (tra cui l'odierno ricorrente) rende del tutto inconsistente e generica la critica. 4.2 Quanto al pericolo di reiterazione e alla adeguatezza della misura in atto va rilevato che si tratta di profili congruamente argomentati in rapporto alle modalità di realizzazione del fatto, tali da denotare contiguità ad ambienti criminali e facilità di reperimento di armi. Anche in tal caso la critica risulta del tutto generica ed astratta. 4.3 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 ottobre 2022 Il Consigliere es