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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25411/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 del GIP TRIBUNALE di FERMOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 ottobre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e riconosciute altresì le attenuanti generiche, la pena complessiva di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 12.000 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro nonché restituzione del cellulare all'avente diritto, per i reati - uniti dalla continuazione - di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stata dedotta la carenza di motivazione quanto alla verifica da condurre a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., mentre non erano stati precisati i criteri di determinazione del quantum complessivo della pena concordemente fissata dalle parti. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

3.1.1. In ragione di ciò, ed in relazione ai profili di censura avanzati, va anzitutto ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiannento, resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex multis, ad es.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; cfr. altresì, ad es., Se.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

3.1.2. In ogni caso, peraltro, la sentenza impugnata ha espressamente, ancorché sinteticamente, affrontato la questione, rilevando che non sussistevano affatto i presupposti di applicazione della norma di cui all'art. 129 cit., proprio in considerazione del complesso, specificamente indicato, degli atti di causa, che davano conto delle condotte contestate.

3.1.3. Nel caso di specie è altresì denunciata la mancata specificazione dei criteri determinativi del quantum del trattamento sanzionatorio.

In altre parole, non vi è questione di eventuale illegalità del trattamento sanzionatorio, e nulla viene lamentato quanto al concordato aumento per la continuazione.

3.1.4. Per completezza, comunque, si osserva che la pena base detentiva, con richiamo di congruità ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., è stata fissata in sette anni di reclusione e quindi con modesto scostamento dai minimi edittali, con riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo e applicazione infine della riduzione del terzo di pena a seguito della scelta del rito.

In generale, infatti, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), laddove invero è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243).

3.1.5. In specie si è trattato comunque dell'illecita detenzione di stupefacente, dal quale ritrarre oltre duemila dosi di marijuana e oltre 3.800 dosi di cocaina.

4. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze che in parte neppure si confrontano puntualmente con la motivazione somministrata, nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 del GIP TRIBUNALE di FERMOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 ottobre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e riconosciute altresì le attenuanti generiche, la pena complessiva di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 12.000 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro nonché restituzione del cellulare all'avente diritto, per i reati - uniti dalla continuazione - di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stata dedotta la carenza di motivazione quanto alla verifica da condurre a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., mentre non erano stati precisati i criteri di determinazione del quantum complessivo della pena concordemente fissata dalle parti. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.1.1. In ragione di ciò, ed in relazione ai profili di censura avanzati, va anzitutto ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiannento, resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex multis, ad es. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; cfr. altresì, ad es., Se. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). 3.1.2. In ogni caso, peraltro, la sentenza impugnata ha espressamente, ancorché sinteticamente, affrontato la questione, rilevando che non sussistevano affatto i presupposti di applicazione della norma di cui all'art. 129 cit., proprio in considerazione del complesso, specificamente indicato, degli atti di causa, che davano conto delle condotte contestate. 3.1.3. Nel caso di specie è altresì denunciata la mancata specificazione dei criteri determinativi del quantum del trattamento sanzionatorio. In altre parole, non vi è questione di eventuale illegalità del trattamento sanzionatorio, e nulla viene lamentato quanto al concordato aumento per la continuazione. 3.1.4. Per completezza, comunque, si osserva che la pena base detentiva, con richiamo di congruità ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., è stata fissata in sette anni di reclusione e quindi con modesto scostamento dai minimi edittali, con riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo e applicazione infine della riduzione del terzo di pena a seguito della scelta del rito. In generale, infatti, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), laddove invero è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). 3.1.5. In specie si è trattato comunque dell'illecita detenzione di stupefacente, dal quale ritrarre oltre duemila dosi di marijuana e oltre 3.800 dosi di cocaina. 4. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze che in parte neppure si confrontano puntualmente con la motivazione somministrata, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma i
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