CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 marzo 2017
Cassazione n. 01742/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19270/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- non-c'è contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente all'incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente all'incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1185/2017 depositata il 15/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adivano il TAR della Campania, sez. Napoli, con ricorso ex art. 21 bis L. 1034 del 1971 affinché fosse ordinato all'amministrazione comunale di Giugliano di provvedere sull'istanza di contribuito e di assenso edilizio presentata in data 30.3.1984, in qualità di proprietari di un edificio in Giugliano in Campania alla [OSCURATO:PERSONA], angolo vico Gargetti, riportato in catasto, fabbricati del detto Comune al foglio 90, particelle nn. 1368, 468, 469 e 471, gravemente lesionato dal sisma del novembre 1980, con contestuale nomina del commissario ad acta nel caso di persistente inadempienza. Nella contumacia del comune di Giugliano il TAR accoglieva il ricorso con sentenza n.7740, pubblicata il 28 luglio 2006, ritenendo applicabile la legge n. 241 del 1990 e sottolineando che, a fronte di una richiesta di contributo risalente al 30 marzo 1984, e di un progetto di restauro e consolidamento presumibilmente completo non risultava ancora intervenuto il parere della Commissione istituita ai sensi dell'art. 14 della L. n.219/81. Il TAR riteneva quindi sussistenti gli elementi costitutivi del silenzio- inadempimento ed ordinava al Comune di Giugliano in Campania di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione ad istanza di parte della presente decisione. Precisava, ancora, il Tar di non potere esaminare la fondatezza della domanda di contributo dei germani Quaranta mancando nella fattispecie un'esplicita domanda delle parti ricorrenti, rimanendo così impregiudicato il concreto contenuto della risposta che l'amministrazione comunale avesse ritenuto di dare ai ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, in accoglimento della specifica richiesta dei ricorrenti, nominava un commissario ad acta che si sarebbe sostituito all'amministrazione intimata nell'ipotesi in cui la stessa fosse rimasta inottemperante all'obbligo di provvedere nel predetto termine di giorni trenta. Successivamente, il funzionario delegato del Prefetto di Napoli aveva individuato nella persona del Dirigente del settore territorio del Comune il soggetto incaricato dell'istruttoria della domanda, il quale riteneva di non provvedere in mancanza della nomina dei membri della commissione di cui alla legge n.219/1981. I germani Quaranta impugnavano le determinazioni del detto Dirigente innanzi al Tar, avendo questi evidenziato che la pratica era stata manomessa e mancante di buona parte della documentazione e che dopo la denunzia ai Carabinieri vi era stata la mancata integrazione della documentazione richiesta ai Quaranta. Di seguito a nuovo sollecito a depositare ulteriore documentazione da parte del Commissario ad acta, il Dirigente di settore aveva ritenuto incompleta la pratica e rigettato la domanda assumendo che la pratica mancava in origine della domanda di contributo. In esito all'impugnazione dei vari atti susseguitisi da parte dei germani Quaranta il [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n.1359/2008 rigettava la richiesta di sospensiva dubitando della giurisdizione del giudice amministrativo e tale decisione veniva confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n.4287 del 22.7.2008, con la quale il giudice amministrativo di ultima istanza riteneva che l'ordinanza impugnata era in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. S.U., 28.10.2005, n.21000 e 1.4.2004, n. 6405), secondo cui, in materia di erogazione dei contributi pubblici per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 1980, nella concessione del beneficio non ricorreva alcuna valutazione discrezionale dell'Amministrazione, trattandosi di ausilio disciplinato direttamente dalla legge e subordinato soltanto alla verifica della sussistenza in concreto delle condizioni da essa richieste.[OSCURATO:PERSONA] ad acta nominato adottava il provvedimento in data 16.12.2008 e rigettava la domanda sul presupposto che i signori Quaranta non avevano in realtà presentato la domanda, precisando che non risultava "specifica richiesta a firma degli stessi (ricorrenti) a ciò (alla concessione del contributo) finalizzata come invece espressamente richiesto dalla legge" né vi era prova dell'effettiva presentazione, da parte dei Quaranta, della domanda di contributo nei termini di legge, atteso che al protocollo generale del Comune di Giugliano, al n. 08796 del 30 marzo 1984 risultava annotata una domanda, ma proveniente da tal "Arch. [OSCURATO:PERSONA]" e non dai sigg.ri Quaranta, ancorché vi fosse la dicitura "propr. Quaranta", e che i ricorrenti non avrebbero fornito, nonostante le reiterate richieste in tal senso, prova di tale, asserita presentazione -cfr. sent. [OSCURATO:PERSONA] n. 4076/2009-. I Quaranta proponevano nuovo ricorso al TAR per incidente di esecuzione, notificato il 9 marzo 2009 e depositato il 3 aprile 2009, con il quale insistevano per la declaratoria di nullità del provvedimento commissariale del 16 dicembre 2008 nonché per la sostituzione del commissario ad acta. Con altro ricorso innanzi al Tar, notificato il 30 novembre 2006, i sigg.ri Quaranta impugnavano la nota prot. n. 38594 del 29 settembre 2006 con la quale il Comune di Giugliano aveva comunicato "che al momento non è stata data esecuzione alla citata decisione giurisdizionale" e che "allo stato, la procedura liquidativa relativa alla concessione dei contributo ex lege 219/81 è sospesa in attesa della nomina da parte di questa Amministrazione di tecnici incaricati della disamina e della definizione di tutte le pratiche". [OSCURATO:PERSONA] della Campania, riuniti i due ricorsi, con sentenza n.4076/2009, pubblicata il 17.7.2009, accoglieva la domanda di esecuzione proposta dai Quaranta e per l'effetto dichiarava la nullità del provvedimento prot. 65163 del 16 dicembre 2008 del commissario ad acta, nonché dell'atto del Comune di Giugliano in Campania n. prot. 12874 del 12 marzo 2008, di analogo contenuto, ordinando al commissario ad acta, in persona del Prefetto p.t. della Provincia di Napoli, di provvedere, su istanza della parte ricorrente, alla sostituzione del funzionario delegato all'esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 7740/06 del 28 luglio 2006, perché procedesse, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua designazione, a dare piena e corretta esecuzione alla predetta sentenza, nei termini precisati in motivazione. Veniva quindi nominato un nuovo Commissario ad acta che, sulla base della relazione tecnica del CTU nominato dal TAR ha approvato il progetto, determinando il contributo e riconoscendo ai ricorrenti la somma di euro 266.000, ordinandone al Comune il pagamento. Con ricorso del 18 febbraio 2011 il Comune di Giugliano in Campania, adiva il [OSCURATO:PERSONA] -sez. Napoli-, ai sensi dell'art. 114, comma 6 del codice del processo amministrativo per l'annullamento della delibera del Commissario ad acta. Con sentenza n.3475/2011, pubblicata il 29.6.2011, il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava improcedibile il ricorso per tardività. Il Comune di Giugliano in Campania impugnava innanzi al Consiglio di Stato tale ultima decisione, chiedendo altresì la corretta esecuzione delle sentenze della medesima Sezione del [OSCURATO:PERSONA] nn. 7740/2006 e 4076/2009. Deduceva, in particolare, l'erroneità della sentenza, in quanto il termine per la presentazione del ricorso avrebbe dovuto essere computato non già dalla data di emissione dell'atto (16 dicembre 2010), ma dal deposito del protocollo comunale. Nel merito, riproponeva le doglianze non esaminate, consistenti nella mancata istruttoria del procedimento, per carenza di idonea documentazione a dimostrazione della pretesa di contributo. Il Consiglio di Stato, con sentenza n.709/2012, pubblicata il 14.2.2012, in accoglimento dell'originario ricorso del Comune di Giugliano, annullava il provvedimento commissariale di riconoscimento del contributo ed esercitando i poteri sostitutivi di cui all'art. 114, comma 4, lettera a), cod. proc. amm., respingeva per intervenuta decadenza l'istanza di contributo presentata dai germani Quaranta. Tale ultima sentenza veniva impugnata dai signori Quaranta con ricorso per revocazione innanzi al Consiglio di Stato, deducendo un duplice errore di fatto - circa la ritenuta mancanza di prova in ordine alla tardività del ricorso e sulla per ritenuta carenza ab origine della perizia e degli allegati alla domanda di contributo, nonché il contrasto della sentenza anzidetta con il giudicato di cui alla sentenza n.7740/2006 (art. 395, n. 5 c.p.c.). Con sentenza n.3157, pubblicata il 10 giugno 2013, il Consiglio di Stato dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione. Parallelamente alle vicende esaminate dal giudice amministrativo i germani Quaranta proponevano innanzi al Tribunale di Napoli, in data 9.12.2008, un autonomo giudizio, con atto di citazione notificato al comune di Giugliano, chiedendo il riconoscimento del diritto al contributo, richiesto ai sensi della I. n.219/1981 e la condanna al pagamento dello stesso da parte del Comune di Giugliano, oltre al risarcimento del danno prodotto sulla base di quanto esposto in relazione al complesso iter amministrativo che si era sviluppato. Il Tribunale di Napoli dichiarava il Comune di Giugliano tenuto alla corresponsione del contributo post sismico relativamente agli immobili degli attori, condannando l'amministrazione comunale al pagamento in favore dei germani Quaranta della somma di euro 266.019,12 oltre interessi se non già corrisposta in forza dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., condannando altresì il Comune al risarcimento del danno in favore degli attori nella misura di euro 380.734,00 oltre interessi compensativi al tasso legale e spese legali.Il Comune di Giugliano proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli innanzi alla Corte di appello di Napoli la quale, con sentenza n.1185/2017, pubblicata il 15.3.2017, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata riconosceva ai germani Quaranta la somma di euro 147.510,39, oltre interessi compensativi al tasso legale come da sentenza, quale contributo dovuto ai sensi della I. n.219/81 relativamente agli immobili dei predetti danneggiati dal sisma del 1980, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda risarcitoria proposta dai Quaranta che rigettava nel merito, provvedendo sulle spese del doppio grado di giudizio e ponendole per la metà a carico del Comune di Giugliano e per il resto compensandole fra le parti. I germani Quaranta hanno proposto ricorso principale, affidato ad otto motivi, contro il comune di Giugliano, impugnando la sentenza della Corte di appello di Napoli indicata in epigrafe. Il Comune di Giugliano ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, affidato a quattro motivi. I Quaranta hanno proposto controricorso al ricorso incidentale. La causa è stata posta in decisione all'udienza del 18 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo i Quaranta deducono la violazione dell'art. 2909 c.c. La Corte di appello, dopo avere dichiarato l'inammissibilità dei primi cinque rilievi censori esposti nell'appello, avrebbe conseguentemente dovuto dichiarare inammissibili anche le censure VI e VII, direttamente collegate ai motivi dichiarati inammissibili, sul ritenuto giudicato interno formatosi per effetto della mancata impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il contributo richiesto in ragione dell'inserimento degli immobili nel piano di recupero.Con il secondo motivo i ricorrenti principali deducono la nullità della sentenza e la violazione degli artt. 112, 157, 166, 345 e 348-bis c.p.c., nonché l'omesso esame di eccezioni decisive. La Corte di appello, nell'accogliere il VI motivo relativo ai capi sub lett. d) ed e) avrebbe omesso di esaminare le eccezioni esposte nell'atto di costituzione in appello a proposito dell'insindacabilità delle conclusioni raggiunte dal c.t.u., non sottoposte tempestivamente a censura. Ragion per cui secondo i ricorrenti principali, "la prova fornita dal CTU si è consolidata". Con il terzo motivo i ricorrenti principali prospettano, in relazione agli artt. 112, 157, 342, 345 e 348-bis c.p.c., la violazione degli artt. 9 e 10 della I. n.219/1981 e degli artt. 2 e 3 del d.m. n.801/77, nonché dell'art. 11 delle disposizioni della legge in generale. La Corte di appello avrebbe anzitutto erroneamente esaminato le doglianze accolte sub d) ed e) in quanto inammissibili per difetto di specificità e, comunque, in relazione alla ritenuta inammissibilità degli altri motivi di appello ed avrebbe in ogni caso male applicato il quadro normativo di riferimento, in quanto il c.t.u. avrebbe calcolato in modo corretto per ciascuna unità il contributo per la riparazione dovuto, facendo applicazione delle norme vigenti (art. 10 I.n.219/1981) fino al 5.4.1984, non prevedendo esso alcuna differenza tra contributo di ricostruzione e di riparazione né escludendo lo stesso art. 10 del t.u. n.76/90 le superfici non residenziali (s.n.r.) dal calcolo della superficie complessiva ammessa (s.c.). Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata sarebbe anche affetta dal vizio di nullità per mancanza di motivazione laddove avrebbe disatteso le conclusioni espresse dal c.t.u. per modo che sarebbe evidente "Verror in procedendo e la violazione del giusto processo", non potendo la riconosciuta inammissibilità del capo sub a) del VI motivo consentire l'esame nel merito dei risultati e delle indagini della c.t.u., per di più violando il divieto di nova in appello.Con il quarto motivo i Quaranta prospettano la violazione degli artt. 9 e 10 della I.n.219/1981 e degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n.76/90, nonché degli artt. 2 e 3 del D.M. n.801/77 e la nullità della sentenza per motivazione apparente. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere applicabile, in violazione del principio tempus regit actum, gli artt. 10 e 11 del T.U. n.76/1990 in ordine al contributo di riparazione, sia nella parte in cui aveva considerato la superficie complessiva come formata dalla superficie utile abitabile. Secondo i ricorrenti il D.M. n.801/1977 sarebbe l'unica fonte che disciplina i concetti di superficie utile abitabile e di superficie complessiva e proprio sulla base di tale fonte, la giurisprudenza del giudice amministrativo avrebbe affermato che il costo d'intervento andrebbe calcolato sulla base della superficie complessiva (sc) pari alla somma della superficie utile e del 60 °A) della superficie non residenziale per servizi e accessori (s.n.r.). Ne conseguirebbe che gli artt. 9 e 10 della I.n.219/1981 farebbero unicamente riferimento, come base di calcolo, alla superficie complessiva che, diversamente da quanto deciso dalla Corte di appello, comprenderebbe il 60% della superficie non residenziale (s.n.r.). In definitiva, alle perizie presentate entro il 4.5.1984 non si applicherebbero gli artt. 2 d.l. n.19/1984 e 10 e 11 T.U. n.76/90, sicché la c.t.0 avrebbe correttamente applicato la disciplina normativa vigente fino al 4.5.1984 ed il criterio della intera spesa di riparazione, non essendo all'epoca intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n.709/2012 nella quale per mero errore di fatto era stato ritenuto che il 30.3.1984 non era stata allegata dai ricorrenti, unitamente alla domanda, anche la perizia giurata dell'arch. Guarino, sulla base della quale il c.t.u. nominato dal Tar aveva pacificamente calcolato il contributo, poi riconosciuto nella stessa misura dal Tribunale di Napoli. Lo stesso c.t.u., nel calcolare il compenso per la riparazione al 100%, come stimato nel computo metrico allegato alla perizia depositata il 30.3.1984, faceva riferimento al prezziario delle oo.pp. del 1982. In conclusione, secondo i ricorrenti, la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato l'art. 11 del T.U. in luogo dell'art. 10 della I.n.219/1981 ed erroneamente calcolato la spesa di riparazione della superficie complessiva come comprensiva della sola superficie utile abitabile e non anche del 60% della superficie non residenziale (s.n.r.), in violazione della I.n.219/1981 e del d.m. n.801/1977. Con il quinto motivo i ricorrenti principali deducono la violazione degli artt. 10,11 e 12 del d.lgs. n.76/1990 e degli artt. 2 e 3 del d.m. n.801/1977, oltreché il vizio di motivazione illogica. La Corte di appello avrebbe rideterminato il contributo in violazione degli artt. 9 e 10 della I.n.219/1981, pur non avendo tale questione formato oggetto di richiesta delle parti, violando l'art. 112 c.p.c. In ogni caso il Piano di recupero sulla cui base era stato riconosciuto il contributo, contenuto nella delibera di C.C. n.123 del 13.7.1984 sarebbe cronologicamente successivo al 4.5.1984, sicché diverrebbero applicabili il d.l. n.19/1984 ed il T.U. n.76/90, laddove era stato recepito il criterio del contributo massimo di ricostruzione, superando il concetto di intera spesa di ricostruzione e riparazione, con conseguente necessità di rideterminare il contributo prescindendo dal calcolo del c.t.u. e moltiplicando il costo d'intervento, maggiorato di tutte le voci cumulabili previste dall'art. 12 del T.U. per la superficie complessiva (s.c.), in ogni caso senza la decurtazione del 60% invece applicata dalla Corte di appello. Con il sesto motivo i Quaranta prospettano la violazione degli artt. 156 e 132, c.2 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché il vizio di motivazione assente. La sentenza impugnata, dopo avere rideterminato il contributo massimo di ricostruzione per ciascuna delle undici unità immobiliari avrebbe chiosato il periodo con la locuzione "Sulla somma in ...." dando luogo ad una motivazione assente che, anche a volerla ritenere riferibile alla questione degli interessi, non potrebbe colmarsi richiamando la parte dispositiva, laddove veniva indicato il computo degli interessi compensativi, lo stesso rimandando al criterio esposto in sentenza, invece mancante. Con il settimo motivo i ricorrenti principali deducono la violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché degli artt. 8 d.lgs. n.104/2010 e 18 commi 4 e 334 del t.u. n.76/1998, censurando la motivazione laddove, in accoglimento del VII motivo di appello, era stata rigettata la domanda del danno da ritardo in relazione all'intervenuta decadenza della domanda di contributo. Secondo i ricorrenti anche il VII motivo di appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per quanto già esposto nel primo motivo. In ogni caso, la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare un punto decisivo della controversia ed in particolare le eccezioni esposte dai ricorrenti volte a dimostrare l'inesistenza del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza del Consiglio di Stato n.709/2012 che, riguardando il provvedimento amministrativo e la lesione dell'interesse legittimo, non poteva statuire sul merito del diritto soggettivo al contributo né avrebbe potuto precludere l'azionabilità di tale diritto innanzi al g.o., giusto l'art. 8 c.p.a. La Corte di appello, conseguentemente, non avrebbe potuto ritenere la domanda di contributo inidonea a radicare il diritto al risarcimento del danno in ragione della neghittosa inerzia accertata dal primo giudice. La riconosciuta presentazione della domanda di contributo del 30.3.1984, che restava il presupposto per il riconoscimento dello stesso e che aveva dato l'incipit alla pratica dei Quaranta, avrebbe dovuto imporre la liquidazione d'ufficio del contributo dopo l'approvazione del piano di recupero costituente dichiarazione di p.u. ed indifferibilità ed urgenza, posto che, non essendovi alcun problema di decadenza dal diritto - per effetto dell'art. 3, c.9 del d.l. n.48/1986, conv. nella I.n.50/1986 - non veniva comunque meno l'obbligo della p.a. di concludere il procedimento col provvedimento di liquidazione del contributo. In conclusione, la sentenza n.709/2012 non eliderebbe il dovere della p.a. di liquidare il contributo richiesto il 30.3.1984. Con l'ottavo motivo i Quaranta deducono la violazione degli artt. 112, 163, 167, 183 e 324 c.p.c. e del'art.2909 c.c., nonché l'omesso rilievo del giudicato interno sulla sentenza n.6902/13 ed anche la violazione degli artt. 2043 c.c., 328 c.p., 3 I.n.32/1992 e 2 I.n.241/1990, oltreché motivazione illogica. Il Tribunale di Napoli, secondo i ricorrenti, avrebbe fondato l'accoglimento della domanda risarcitoria sulla omessa definizione della pratica dei Quaranta in osservanza del piano di recupero e, su tale punto la sentenza anzidetta non sarebbe stata impugnata, essendosi per l'effetto formato il giudicato interno. Sarebbe dunque errata la decisione impugnata nella parte in cui era stata ritenuta la novità della domanda risarcitoria formulata in grado di appello per la prima volta, con riguardo alla mancata definizione della procedura connessa all'approvazione del piano di recupero, essendo ormai coperto dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli sul diritto al risarcimento del danno connesso al rifiuto dell'Ente ad eseguire il piano di recupero, già richiesto nel corso del giudizio di primo grado nelle note ex art. 183, VI comma, c.p.c. depositate il 9.4.2009 ed in quelle depositate il successivo 26 maggio 2009. Peraltro, sarebbe errata la decisione della Corte di appello laddove afferma che non era possibile ipotizzare la colpevole inerzia dell'Ente in relazione al Piano di recupero, avendo il tribunale riconosciuto il danno correlato al dovere di corrispondere ex lege e d'ufficio il contributo in osservanza del titolo costituito dal piano di recupero "che attribuisce quella prebenda con carattere di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità". Con il primo motivo di ricorso incidentale il Comune di Giugliano deduce la violazione degli artt. 33 I.n.1034/1971 e 31, 114, 117 e 133, c.1 n.5 c.p.a. La Corte di appello avrebbe errato nel dichiarare inammissibile il terzo motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dai germani Quaranta, ritenendo decisiva la formazione del giudicato interno in ordine alla debenza del contributo, per effetto dell'inserimento degli immobili dei Quaranta nel piano di recupero. La questione di giurisdizione, avente natura processuale, non avrebbe potuto essere confusa con quella sostanziale, essendo un antecedente logico e giuridico rispetto alla seconda. Peraltro, l'unico giudicato che era derivato dalla sentenza del giudice amministrativo sarebbe proprio sulla giurisdizione del giudice amministrativo, vertendo la lite sul giudizio di ottemperanza al giudicato, sulla cognizione degli atti del commissario ad acta. Secondo il Comune ricorrente la scelta dei Quaranta di rivolgersi al giudice amministrativo dimostrava che l'oggetto della lite era dato dalla corretta esecuzione di sentenze del giudice amministrativo - sent.n.7740/2006 del [OSCURATO:PERSONA] e sent.n.7549/2006, entrambe passate in giudicato-, essendo in discussione la questione se il provvedimento commissariale avesse o meno correttamente negato il contributo. Con il secondo motivo di ricorso incidentale il Comune di Giugliano deduce la violazione degli artt. 33, l.n.1034/1971, 31,114 e 133 c.1 n.5 c.p.c. Anche qui il comune deduce la erroneità della decisione di inammissibilità sul quarto motivo di appello, anch'esso involgendo aspetti della giurisdizione preliminari a quelli sostanziali. Con il terzo motivo di ricorso incidentale viene prospettata la violazione dell'art. 2909 c.c. Secondo il Comune ricorrente il commissario ad acta, nel riconoscere il contributo ai Quaranta, avrebbe indicato l'inserimento degli immobili nel piano di recupero, sicché l'annullamento di quell'atto, ormai pronunziato con sentenza passata in giudicato, avrebbe determinato il giudicato oltre che sul dedotto - illegittimità dell'atto per mancata produzione della documentazione -, anche sul deducibile e cioè sulla questione relativa all'inserimento degli immobili nel piano di recupero ai fini del riconoscimento del diritto al contributo, con conseguente formazione dell'accertamento giudiziale circa l'inesistenza del diritto dei Quaranta al contributo, da parte del Consiglio di Stato con sentenza n.709/2012, pur se formatosi in epoca successiva al passaggio in decisione della causa innanzi al Tribunale, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite -Cass. n.13916/2006-. I ricorrenti principali hanno depositato controricorso al ricorso incidentale deducendo, quanto al primo motivo, l'inammissibilità dello stesso, non avendo il Comune di Giugliano mai prospettato la giurisdizione esclusiva del g.a. nel corso del giudizio e comunque l'infondatezza, in ragione del giudicato interno formatosi sulla causa petendi rilevata dal Tribunale di Napoli (correlata all'inserimento dell'immobile nel piano di recupero) che coinvolgerebbe la giurisdizione del g.o. Secondo i Quaranta l'effetto preclusivo sulla giurisdizione (c.d. bis in idem) non potrebbe discendere se non si forma un giudicato sostanziale sulla pretesa ai sensi dell'art. 2909 c.c., nel caso di specie mancante, avendo la sentenza del TAR n.7740/06 contenuto limitato all'omissione di atti della p.a. e non la fondatezza della pretesa. I ricorrenti deducono altresì che se il giudice amministrativo - sia Tar che Consiglio di Stato (con la sentenza n.709/2012) - avessero deciso nel merito la questione della debenza del contributo, avrebbero dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione del g.a. in base ai principi espressi sul riparto di giurisdizione da questa Corte. Secondo i controricorrenti, la cognizione del g.a. sugli atti del commissario ad acta non implicherebbe una giurisdizione esclusiva, ma unicamente una competenza funzionale del g.a. che lo aveva nominato, all'interno della giurisdizione generale di legittimità sugli atti da questi emessi, rimanendo ferma la diversità di petitum e causa petendi fra il giudizio sul silenzio del 22.11.2005 (interesse legittimo strumentale) e domanda in sede civile del 9.12.2008 (accertamento del diritto soggettivo al contributo e ai danni). I Quaranta deducono, ancora, la genericità e inammissibilità del secondo motivo di ricorso incidentale non potendosi prospettare alcun bis in idem rispetto a domande diverse svolte innanzi al g.a. e al g.o., in ragione della diversità dei fatti costitutivi posti a base delle medesime, dovendosi escludere quanto a quella spiccata innanzi al Tribunale di Napoli la cognizione del g.a., riguardando questa l'autonoma ratio decidendi sull'inserimento degli immobili nel piano di recupero. Prospettano, poi, i Quaranta l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso incidentale in ragione della novità di quanto ivi dedotto circa il fatto che il commissario ad acta avrebbe fondato il rigetto della domanda del contributo considerando comunque l'inserimento dell'immobile nel piano di recupero e citandolo nel provvedimento. Circostanza di fatto, quest'ultima, mai prima esposta e comunque tendente ad ottenere un riesame in fatto delle circostanze poste a fondamento della pretesa dedotta in sede civile. Senza dire che la censura sarebbe comunque infondata, avendo il commissario ad acta, con il provvedimento n.2/2010, unicamente provveduto sulla domanda di contributo degli stessi Quaranta, non rilevando il riferimento contenuto nel provvedimento all'inserimento dell'immobile nel piano di recupero, in quanto unicamente funzionale a giustificare la regolarità urbanistica del progetto dell'Arch. Guarino. Nè avrebbero potuto esservi dubbi sul fatto che la sentenza n.709/2012 del Consiglio di Stato non aveva pronunziato nemmeno implicitamente, sul piano di recupero. Né poteva dubitarsi la diversità netta fra procedura ordinaria di concessione del contributo fondato su domanda del richiedente ed agganciata ad un termine di decadenza e quella di pubblica utilità, sganciata dall'iniziativa del privato proprietario, per la quale non poteva profilarsi alcuna decadenza per omessa domanda, dovendosi procedere ex officio.Ragion per cui era evidente la irrilevanza della questione connessa all'omesso deposito della perizia giurata che lo stesso Consiglio di Stato aveva valorizzato con riferimento alla domanda di contributo alla quale andava allegata, non profilandosi in alcun modo la possibilità di un implicito giudicato sulla sentenza del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 8 c.p.a. I Quaranta hanno infine dedotto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del quarto motivo di ricorso incidentale con il quale si era contestata la ritenuta inammissibilità del quinto motivo di appello con il quale era stata prospettata l'irrilevanza dell'inserimento dell'immobile nel piano di recupero in ragione del fondamento della domanda originaria, come sostenuto innanzi al Tribunale di Napoli che aveva accolto tale domanda, introducendo una questione nuova non esposta nella fase di merito. Secondo i Quaranta, a fronte delle domande inizialmente proposte nel giudizio innanzi al Tribunale - di riconoscimento del contributo e risarcitoria - le stesse erano state precisate nel corso del giudizio facendo riferimento espresso all'inclusione del fabbricato nel piano di recupero e specificando che la domanda di contributo era inconferente, a fronte di siffatto inserimento. Reputa il Collegio che sia opportuna la decisione della causa in pubblica udienza, possibilità rimessa alla discrezionalità del collegio e consentita anche nel rito camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. (Cass. S.U. 14437/2018), deponendo in questo senso la complessità delle questioni giuridiche trattate, che involgono profili di giurisdizione, possibili interferenze tra giudicati (amministrativo e ordinario), problematiche re