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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 05719/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10905-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - C011tratiCOITelitC- avverso la sentenza n. 810/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Lì I udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 10905 sez.

M3 - ud. 19-01-2022 -2- Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA], quale impresa designata per il Fondo vittime della strada, assumendo che, mentre era alla guida della sua motocicletta, il giorno 14/04/2002, è stato investito da un veicolo che lo ha fatto cadere per terra procurandogli gravi lesioni che hanno comportato il suo ricovero in Ospedale.

Poiché il conducente del veicolo investitore è rimasto di proprietà ignota, il ricorrente ha dapprima sporto querela, e poi ha agito in giudizio contro la compagnia di assicurazione [OSCURATO:SOCIETA] per il risarcimento dei danni. 2.-In primo grado il Tribunale ha accolto la domanda riconoscendo una colpa al 70% a carico del veicolo investitore e dunque liquidando una somma in parte inferiore a quella chiesta dal ricorrente.

La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], adìta sia dal Modaffari, che riteneva la somma liquidata come inferiore a quella che gli sarebbe spettata, sia da [OSCURATO:SOCIETA] che invece censurava la sentenza di primo grado per aver ritenuto provata la domanda del ricorrente, ha accolto l'appello di quest'ultima ed ha rigettato nel merito la domanda di risarcimento: i giudici di secondo grado hanno infatti ritenuto non sufficientemente provata la dinamica dell'incidente in quanto non attendibili i testi che peraltro erano diversi da quelli indicati nella querela. 3.-Ricorre il Modaffari con tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA] si è costituita con controricorso ed ha chiesto il rigetto della impugnazione.

Considerato che 5.-Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 132 c.p.c.: il ricorrente assume che, nel ritenere inattendibili le dichiarazioni dei testi, in quanto generiche e l'una diversa dall'altra, la Corte di appello sarebbe incorsa in motivazione contraddittoria o comunque insufficiente.

Inoltre, il ricorrente fa valere la regola per cui il giudice d'appello, che ritenga inattendibili i testi escussi in primo grado, ha l'obbligo imposto dalla decisione CEDU -Dan c.

Moldavia del 5 luglio 2011- di assumere nuovamente la testimonianza anziché limitarsi a ritenerla direttamente inattendibile.

Il motivo è infondato.Innanzitutto, è stato precisato da questa Corte che "il principio, affermato dalla Corte EDU, secondo cui l'art. 6 della CEDU impone di rinnovare l'istruzione dibattimentale ogni qualvolta si intenda riformare la sentenza assolutoria di primo grado (cd.

"overturning") ha rilievo solo in ambito penalistico e non è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati - in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno - dalla diversa regola probatoria del "più probabile che non", e ciò tanto più ove venga richiesta in appello l'affermazione della responsabilità del presunto danneggiante negata, invece, dal giudice di primo grado (cfr.

Corte EDU 21 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia)" (Cass. 19430/2016).

Quanto invece alla contraddittorietà della motivazione, i giudici di appello non ritengono affatto che il ricorrente avrebbe fatto meglio ad indicare i testi di cui ha fatto menzione nella querela, ma piuttosto ritiene che quelli escussi sono diversi da quelli indicati in querela e comunque non è questa la ratio che ha determinato la decisione, che invece è fondata sulla inattendibilità intrinseca delle testimonianze rese in giudizio, e questa è una valutazione insindacabile in Cassazione in quanto rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. 6.- Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 2043 del codice civile: secondo il ricorrente la Corte d'appello avrebbe disatteso la CTU nella parte in cui ha ritenuto compatibili con l'incidente le lesioni riportate a seguito della caduta, o meglio, ha ritenuto esistente il nesso di causa tra la dinamica dell'incidente così come riferita e il tipo di lesioni refertate.

Il motivo è inammissibile.

A tacere della censurabilità di un tale giudizio, che si presenta invero come giudizio di fatto anch'esso riservato alla discrezionale valutazione del giudice di merito (v.

Cass. 34786/ 2021), il ricorrente non riporta nemmeno indirettamente il giudizio della CTU sul nesso di causa e dunque non consente di poter verificare se effettivamente quel giudizio è stato espresso nei termini indicati in ricorso, e soprattutto non illustra in che modo la Corte ha disatteso quel giudizio e come avrebbe invece dovuto apprezzarlo. c24- Così che il motivo, oltre quanto evidenziato in ordine alla sua inammissibile finalità di rivalutazione di un fatto, si dimostra anche insufficientemente illustrato. 7.-11 terzo motivo denuncia omesso esame di un fatto storico decisivo, ossia l'omessa valutazione della querela ai fini del decidere: secondo il ricorrente la Corte avrebbe trascurato la circostanza che i fatti indicati in querela coincidevano con quelli descritti in citazione, e dunque da questa coincidenza andava tratto argomento a favore della fondatezza di quella descrizione.

Il motivo è inammissibile.

Non coglie la ratio della decisione impugnata, che non assume, quanto alla dinamica, una diversa prospettazione dei fatti, bensì una diversa indicazione dei testi presenti.

Il fatto omesso, dunque, non appare decisivo per la decisione, in quanto quest'ultima fa affidamento sulla inattendibilità delle prove assunte in giudizio, non già su una asserita- ma mai ritenuta dalla Corte- diversità di versioni dello stesso danneggiato. 8.-11 ricorso va rigettato con spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 5000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma 19.1.2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10905-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - C011tratiCOITelitC- avverso la sentenza n. 810/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Lì I udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 10905 sez. M3 - ud. 19-01-2022 -2- Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA], quale impresa designata per il Fondo vittime della strada, assumendo che, mentre era alla guida della sua motocicletta, il giorno 14/04/2002, è stato investito da un veicolo che lo ha fatto cadere per terra procurandogli gravi lesioni che hanno comportato il suo ricovero in Ospedale. Poiché il conducente del veicolo investitore è rimasto di proprietà ignota, il ricorrente ha dapprima sporto querela, e poi ha agito in giudizio contro la compagnia di assicurazione [OSCURATO:SOCIETA] per il risarcimento dei danni. 2.-In primo grado il Tribunale ha accolto la domanda riconoscendo una colpa al 70% a carico del veicolo investitore e dunque liquidando una somma in parte inferiore a quella chiesta dal ricorrente. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], adìta sia dal Modaffari, che riteneva la somma liquidata come inferiore a quella che gli sarebbe spettata, sia da [OSCURATO:SOCIETA] che invece censurava la sentenza di primo grado per aver ritenuto provata la domanda del ricorrente, ha accolto l'appello di quest'ultima ed ha rigettato nel merito la domanda di risarcimento: i giudici di secondo grado hanno infatti ritenuto non sufficientemente provata la dinamica dell'incidente in quanto non attendibili i testi che peraltro erano diversi da quelli indicati nella querela. 3.-Ricorre il Modaffari con tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA] si è costituita con controricorso ed ha chiesto il rigetto della impugnazione. Considerato che 5.-Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 132 c.p.c.: il ricorrente assume che, nel ritenere inattendibili le dichiarazioni dei testi, in quanto generiche e l'una diversa dall'altra, la Corte di appello sarebbe incorsa in motivazione contraddittoria o comunque insufficiente. Inoltre, il ricorrente fa valere la regola per cui il giudice d'appello, che ritenga inattendibili i testi escussi in primo grado, ha l'obbligo imposto dalla decisione CEDU -Dan c. Moldavia del 5 luglio 2011- di assumere nuovamente la testimonianza anziché limitarsi a ritenerla direttamente inattendibile. Il motivo è infondato.Innanzitutto, è stato precisato da questa Corte che "il principio, affermato dalla Corte EDU, secondo cui l'art. 6 della CEDU impone di rinnovare l'istruzione dibattimentale ogni qualvolta si intenda riformare la sentenza assolutoria di primo grado (cd. "overturning") ha rilievo solo in ambito penalistico e non è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati - in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno - dalla diversa regola probatoria del "più probabile che non", e ciò tanto più ove venga richiesta in appello l'affermazione della responsabilità del presunto danneggiante negata, invece, dal giudice di primo grado (cfr. Corte EDU 21 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia)" (Cass. 19430/2016). Quanto invece alla contraddittorietà della motivazione, i giudici di appello non ritengono affatto che il ricorrente avrebbe fatto meglio ad indicare i testi di cui ha fatto menzione nella querela, ma piuttosto ritiene che quelli escussi sono diversi da quelli indicati in querela e comunque non è questa la ratio che ha determinato la decisione, che invece è fondata sulla inattendibilità intrinseca delle testimonianze rese in giudizio, e questa è una valutazione insindacabile in Cassazione in quanto rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. 6.- Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 2043 del codice civile: secondo il ricorrente la Corte d'appello avrebbe disatteso la CTU nella parte in cui ha ritenuto compatibili con l'incidente le lesioni riportate a seguito della caduta, o meglio, ha ritenuto esistente il nesso di causa tra la dinamica dell'incidente così come riferita e il tipo di lesioni refertate. Il motivo è inammissibile. A tacere della censurabilità di un tale giudizio, che si presenta invero come giudizio di fatto anch'esso riservato alla discrezionale valutazione del giudice di merito (v. Cass. 34786/ 2021), il ricorrente non riporta nemmeno indirettamente il giudizio della CTU sul nesso di causa e dunque non consente di poter verificare se effettivamente quel giudizio è stato espresso nei termini indicati in ricorso, e soprattutto non illustra in che modo la Corte ha disatteso quel giudizio e come avrebbe invece dovuto apprezzarlo. c24- Così che il motivo, oltre quanto evidenziato in ordine alla sua inammissibile finalità di rivalutazione di un fatto, si dimostra anche insufficientemente illustrato. 7.-11 terzo motivo denuncia omesso esame di un fatto storico decisivo, ossia l'omessa valutazione della querela ai fini del decidere: secondo il ricorrente la Corte avrebbe trascurato la circostanza che i fatti indicati in querela coincidevano con quelli descritti in citazione, e dunque da questa coincidenza andava tratto argomento a favore della fondatezza di quella descrizione. Il motivo è inammissibile. Non coglie la ratio della decisione impugnata, che non assume, quanto alla dinamica, una diversa prospettazione dei fatti, bensì una diversa indicazione dei testi presenti. Il fatto omesso, dunque, non appare decisivo per la decisione, in quanto quest'ultima fa affidamento sulla inattendibilità delle prove assunte in giudizio, non già su una asserita- ma mai ritenuta dalla Corte- diversità di versioni dello stesso danneggiato. 8.-11 ricorso va rigettato con spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 5000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 19.1.2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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