CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 25979/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25469 /20 22 R.G. proposto da A.S.D.[OSCURATO:PERSONA] , in persona del l.r. protempore, rappresentata e difesa dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA], indirizzo pec:[OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S. P . A ., in persona del legale rappresentante p.t.; –intimata – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez.staccata di Messina , n. 2719 / 10 /20 2 2 depositata il 2 8 marzo 202 2 , enon notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 luglio 2023 dal consiglierePierpaolo G ori. Rilevatoche: 1. Con sentenza della Commissione t ributaria regionale della Sici- lia,sez. staccata di Messina , n.2719/10/2022 veniva rigettato l’ap- pello proposto dall ’A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e confermata la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Messinan. 5712 / 4 /201 7 con la quale è stato dichiarato inammissibile ilricorso da essa proposto avverso la cartella di pagamento recante l’importodovuto di euro 16.680, 8 7, in relazione all’avviso di accerta- mento n. TYXCOM5002272014 con riferimento all’anno di imposta 2009. 2. Il giudice di prime cure riteneva decisivo il fatto che destinatario dellacartella di pagamento fosse [OSCURATO:PERSONA] in proprio e non qualelegale rappresentante dell’ASD. La CT R confermava tale accer- tamento,precisando che la cartella impugnata non conteneva alcun riferimento al Pirrone n.q. di rappresentante legale della Scuderia suddetta. 3. Avverso la sentenza d’appello parte contribuente ha proposto ri- corso per cassazione, dedu cendo un unico motivo, mentre l’agente dellariscossione non ha svolto difese, rimanendo intimat o . Consideratoche: 4. Con l’unico motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n. 5 cod. proc.civ., viene dedotta l’omessa motivazione in cui sarebbe incorso ilgiudice d’appello. In buona sostanza, attraverso il mezzo di impu- gnazione, si contesta l’affermazione della CTR secondo la quale la cartellanon indicherebbe la somma dovuta dal Pirrone quale legale rappresentantedella ASD, ma personalmente. 5. Il motivo è inammissibile. L’art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ., e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata daltrentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della leggedi conversione del decreto e, dunque, dall’11 settembre 2012. Lanovella trova dunque applicazione nella fattispecie, in cui la sen- tenza impugnata è stata depositata il 28 marzo 20 2 2 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti » e non più l’« omessa, insufficiente ocontraddittoria motivazion e» circa un fatto controverso e decisivo peril giudizio come precedentemente previsto dal “vecchio” n.5, con conseguenteinammissibilità del motivo di ricorso il quale non ha te- nutoconto del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez. U,Sentenza n. 19881 del 2014). 6. I l ricorso dev’essere quindi dichiarato inammissibile e non vi è statuizionesulle spese del giudizio di legittimità in assenza di costi- tuzionedell’intimata. P.Q.M. LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore im- portoa titolo di contributo unificato pari a quello p