CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 40255/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 3ANAH MOHAMED nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto pr )curatore generale [OSCURATO:PERSONA] d'AQUINO, che ha concluso chiedendo cichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 23 gennaio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha respinto l'istanza di concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o dell detenzione domiciliare presentata da [OSCURATO:PERSONA], per l'espiazione di una penE residua pari ad anni due, mesi quattro e giorni 27 di reclusione. Il Tribunale di sorveglianza ha valutato le numerose condan e e denunce riportate dell'istante, anche in epoca recente, alcune per gravi d litti ( ontro la ex-fidanzata e la ex-coniuge, i procedimenti ancora pendenti, e pur pr2ndendo atto di una valutazione dell'UEPE sostanzialmente positiva ha rit nubi ancora attuale la sua pericolosità sociale. In particolare, non ha ritenut acc?.rtata la presa di coscienza del disvalore delle condotte di reato tenute, e ibon i Jonea la misura dell'affidamento in prova a svolgere una funzione riedu atiwi, stante anche la debolezza della rete sociale e lavorativa esterna, e l'imposdbilità di formulare una prognosi favorevole rispetto al pericolo di recidiva. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], er mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. L'ordinanza è viziata da un pregiudizio, derivato dall'errata affermazione dell'essere il ricorrente al momento detenuto in custodia cautelare pr nuovi reati, mentre egli era ed è libero. Il Tribunale di sorveglianza ha enfatizzato le informazioni della questura circa i precedenti e le pendenze del ricori ente, in quanto le condanne risalenti all'anno 2019 sono quelle per le quali è stata richiesta la misura alternativa, le altre pendenze, antecedenti e su ces:ive, non hanno avuto uno sviluppo processuale, e per i fatti per i quali egli ha -iportato denunce nel 2023 e 2024 il Tribunale non ha tenuto conto delle sp egazioni fornite dal ricorrente stesso, secondo cui tali denunce deriverebbero solo da equivoci. Non sussistono, quindi, elementi da cui dedurre un pei icolosità sociale del ricorrente. Il Tribunale ha errato, poi, nell'affermare che non vi sno Iementi valorizzabili in senso favorevole al ricorrente, in quanto la relazi ne 1.1EPE ha evidenziato che egli ha risarcito la persona offesa dai precedenti reati, ed ha accettato di partecipare al percorso GRU e ad un'azione di volo itariato, nell'ottica dell'impegno in un'attività riparatoria. Inoltre il ricorr nte vive nel proprio nucleo familiare ed ha un positivo inserimento sociale e lavorativl a. 2 LÌ 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. Il ricorrente formula osservazioni generiche, senza negare I a sw sistenza degli elementi negativi posti a base della decisione impugnata, cio le cmdanne e le numerose denunce subite per reati particolarmente gravi, e sen2 fornire alcun elemento' favorevole all'accoglimento dell'istanza, ulteriore e diverso rispetto a quelli già ritenuti insufficienti dal Tribunale di sorveglianza. Egli si limita a richiamare il parere favorevole espresso dall'UEPE e gli eleMenti positivi indicati nella sua relazione, ma tale ufficio non fornisce un parere v ncolE nte, per cui il Tribunale di sorveglianza può disattenderlo, pur dimostrando di avere preso in esame le informazioni fornite sul soggetto posto sotto osservazione edi Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Rv. 270016). Nel presente caso il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato, in quanto ha descritto in modo dettagliato gli elementi favorevoli c nter uti nella relazione dell'UEPE, nonché il suo parere, ma ha respinto la richiest di Eipplicare una misura alternativa alla carcerazione, segnatamente l'affidameno in prova al servizio sociale, valutandola inidonea a prevenire il rischio di co -nrni:sione di nuovi reati. Si deve ribadire, infatti, che la misura alternativa richiesta dal ricorrente è concedibile purché il giudice ritenga che essa assicuri I pre'enzione dal pericolo di commissione di altri reati, per cui la valutazione egat: va circa tale idoneità è sufficiente per negarne l'applicazione. Questa Corte a aI"ernnato, sul punto, che «In tema di misure alternative alla detenzione, e giusi ificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di esito fwiforev )Ie della misura allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante prope -isione a delinquere del soggetto sulla base dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie» (Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Rv. 282146). Il Tribunale ha logicamente motivato la sussistenza di una elevata pericolosità sociale dell'istante per la sua rilevante propensione a de linquere dimostrata dalle condanne già riportate e dai gravi reati, m Iti dei quali caratterizzati da violenza contro la persona, commessi anche in epo:a molto recente, stanti le indagini disposte a suo carico nel settembre 2023 ne gennaio 2024: la reiterazione dei reati, proseguita di fatto sino alla rese -nazione 3 dell'istanza, e la loro gravità, giustificano il giudizio prognostico negai: vo circa l'idoneità di una misura alternativa a prevenire il pericolo di recidiva 2. La valutazione della inidoneità della misura alternativa ad evitare il pericolo di recidiva è fondata anche sulla ritenuta assenza di elementi lai quali desumere l'effettivo abbandono del precedente stile di vita, e sulla man zanza di una progettualità riparativa e di una revisione critica almeno avvita pt ,r i reati commessi. Il ricorrente non ha negato tali circostanze, in quanto ia ri(hiamato la relazione dell'UEPE nella quale si afferma, secondo quarto iportato nell'ordinanza impugnata, solo che egli ha accettato le proposte di artE:ipare al percorso GRU e di impegnarsi in attività di riparazione in favore dell coli .ttività. Tali proposte, però, non risultano essere state concretizzate elabonindo dei progetti attuativi, e tanto meno risulta che il ricorrente abb a iniziato a partecipare a questi ultimi, così che possa verificarsi la serietà del suo mpegno per la risocializzazione e la revisione critica dei propri, gravi trascorsi criminali. L'ordinanza ha quindi ritenuto, allo stato, l'insussistenza di tali element positivi basandosi su una situazione oggettiva, ed ha perciò logicamente v lutato che la forte propensione a delinquere, dimostrata con le condotte teniite anche in epoca molto recente, non sia bilanciata da elementi positivi, che conscitano di non formulare un giudizio di pericolosità sociale concreta ed attuale. Il ricorrente chiede, di fatto, una diversa valutazione della susSister za della sua pericolosità e della idoneità della misura alternativa richiesta a esc udere il pericolo di recidivanza. Esula, però, dai poteri di questa Corte di ostii:Aire alla valutazione del giudice di merito una propria, diversa valutazione: il suo compito è solo quello di valutare la correttezza del provvedimento impugnat alla luce dei parametri di completezza, logicità e non contraddittorietà (vedi: Se . 6, n. 1354 del 14/04/1998, Rv. 210658). Il provvedimento impugnato non prèsent alcuno di tali vizi, e non vi sono ragioni, quindi, per procedere al suo annullmer to. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento del e spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al