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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 66/1977

ECLI:IT:COST:1977:66
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Con ordinanza 23 aprile 1975, il pretore di Napoli ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 409 codice procedura civile, come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 sul nuovo rito del lavoro, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della detta legge alle controverse di lavoro marittimo e portuale indicate nell'articolo 603 del codice della navigazione, nonché dello stesso articolo 603 codice navigazione, nella parte in cui è ostativo a tale applicabilità : in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione.

2. - Identica questione ha sollevato il giudice del lavoro presso il tribunale di Napoli, con ordinanza 25 febbraio 1975; ed ancora il pretore di Napoli (in riferimento, questa volta, al solo art. 3 della Costituzione) con ordinanza 10 dicembre 1975.

3. - Con altra ordinanza in data 26 gennaio 1976 l'articolo 603 codice navigazione cit. (unitamente ai precedenti artt. 591 a 598 stesso codice) è stato, infine, denunziato, anche dal pretore di Capri, per contrasto con il precetto costituzionale dell'eguaglianza.

4. - Nei giudizi relativi alle ordinanze del giudice del lavoro e del pretore di Napoli, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri ed ha concluso per la non fondatezza delle questioni sollevate. :

1. - In quanto involgono questioni identiche o, comunque, tra loro collegate, i giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe possono riunirsi al fine della decisione con unica sentenza.

2. - È manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 409 codice procedura civile, come modificato dalla legge 1973, n. 533: già dichiarata non fondata con sentenza della Corte n. 29 del 1976, la quale ha rilevato come, per effetto della intervenuta abrogazione dell'art. 603 e norme collegate del codice della navigazione (ad opera della legge 1973 citata), anche le controversie della gente del mare restino, ora (al pari delle altre controversie di lavoro dipendente), devolute alla esclusiva competenza del pretore e soggette alla disciplina generale sul nuovo rito del lavoro.

3. - La rilevata abrogazione dell'art. 603 e norme collegate codice navigazione importa, d'altra parte, l'irrilevanza (e, quindi, l'inammissibilità) delle questioni di legittimità costituzionale delle norme: sollevate (non già per il periodo in cui queste vissero, ma proprio) con riferimento al tempo della presunta coesistenza con la nuova disciplina del rito del lavoro.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 codice civile, come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), sollevata, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenza della Corte n. 29 del 1976;

b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, degli artt. 591 a 598 e 603 del codice della navigazione, sollevate con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Con ordinanza 23 aprile 1975, il pretore di Napoli ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 409 codice procedura civile, come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 sul nuovo rito del lavoro, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della detta legge alle controverse di lavoro marittimo e portuale indicate nell'articolo 603 del codice della navigazione, nonché dello stesso articolo 603 codice navigazione, nella parte in cui è ostativo a tale applicabilità : in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione. 2. - Identica questione ha sollevato il giudice del lavoro presso il tribunale di Napoli, con ordinanza 25 febbraio 1975; ed ancora il pretore di Napoli (in riferimento, questa volta, al solo art. 3 della Costituzione) con ordinanza 10 dicembre 1975. 3. - Con altra ordinanza in data 26 gennaio 1976 l'articolo 603 codice navigazione cit. (unitamente ai precedenti artt. 591 a 598 stesso codice) è stato, infine, denunziato, anche dal pretore di Capri, per contrasto con il precetto costituzionale dell'eguaglianza. 4. - Nei giudizi relativi alle ordinanze del giudice del lavoro e del pretore di Napoli, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri ed ha concluso per la non fondatezza delle questioni sollevate. : 1. - In quanto involgono questioni identiche o, comunque, tra loro collegate, i giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe possono riunirsi al fine della decisione con unica sentenza. 2. - È manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 409 codice procedura civile, come modificato dalla legge 1973, n. 533: già dichiarata non fondata con sentenza della Corte n. 29 del 1976, la quale ha rilevato come, per effetto della intervenuta abrogazione dell'art. 603 e norme collegate del codice della navigazione (ad opera della legge 1973 citata), anche le controversie della gente del mare restino, ora (al pari delle altre controversie di lavoro dipendente), devolute alla esclusiva competenza del pretore e soggette alla disciplina generale sul nuovo rito del lavoro. 3. - La rilevata abrogazione dell'art. 603 e norme collegate codice navigazione importa, d'altra parte, l'irrilevanza (e, quindi, l'inammissibilità) delle questioni di legittimità costituzionale delle norme: sollevate (non già per il periodo in cui queste vissero, ma proprio) con riferimento al tempo della presunta coesistenza con la nuova disciplina del rito del lavoro. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 codice civile, come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), sollevata, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenza della Corte n. 29 del 1976; b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, degli artt. 591 a 598 e 603 del codice della navigazione, sollevate con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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