Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 66/1977
ECLI:IT:COST:1977:66
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ordinanza 23 aprile 1975, il pretore di Napoli ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 409 codice procedura civile, come modificato dalla legge 11
agosto 1973, n. 533 sul nuovo rito del lavoro, nella parte in cui non
prevede l'applicabilità della detta legge alle controverse di lavoro
marittimo e portuale indicate nell'articolo 603 del codice della
navigazione, nonché dello stesso articolo 603 codice navigazione,
nella parte in cui è ostativo a tale applicabilità : in riferimento
agli artt. 3 e 35 della Costituzione.
2. - Identica questione ha sollevato il giudice del lavoro presso
il tribunale di Napoli, con ordinanza 25 febbraio 1975; ed ancora il
pretore di Napoli (in riferimento, questa volta, al solo art. 3 della
Costituzione) con ordinanza 10 dicembre 1975.
3. - Con altra ordinanza in data 26 gennaio 1976 l'articolo 603
codice navigazione cit. (unitamente ai precedenti artt. 591 a 598
stesso codice) è stato, infine, denunziato, anche dal pretore di
Capri, per contrasto con il precetto costituzionale dell'eguaglianza.
4. - Nei giudizi relativi alle ordinanze del giudice del lavoro e
del pretore di Napoli, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri ed ha concluso per la non fondatezza delle questioni
sollevate.
:
1. - In quanto involgono questioni identiche o, comunque, tra loro
collegate, i giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe possono
riunirsi al fine della decisione con unica sentenza.
2. - È manifestamente infondata la questione di legittimità
dell'art. 409 codice procedura civile, come modificato dalla legge
1973, n. 533: già dichiarata non fondata con sentenza della Corte n.
29 del 1976, la quale ha rilevato come, per effetto della intervenuta
abrogazione dell'art. 603 e norme collegate del codice della
navigazione (ad opera della legge 1973 citata), anche le controversie
della gente del mare restino, ora (al pari delle altre controversie di
lavoro dipendente), devolute alla esclusiva competenza del pretore e
soggette alla disciplina generale sul nuovo rito del lavoro.
3. - La rilevata abrogazione dell'art. 603 e norme collegate codice
navigazione importa, d'altra parte, l'irrilevanza (e, quindi,
l'inammissibilità) delle questioni di legittimità costituzionale
delle norme: sollevate (non già per il periodo in cui queste vissero,
ma proprio) con riferimento al tempo della presunta coesistenza con la
nuova disciplina del rito del lavoro.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 409 codice civile, come modificato dalla legge
11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), sollevata, con le
ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 35 della
Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenza della Corte n.
29 del 1976;
b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità, in
riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, degli artt. 591 a 598
e 603 del codice della navigazione, sollevate con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere