CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01747/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA su ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/08/1976 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza delr8 novembre 2022 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto degli altri ricorsi; sentiti l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (anno 1981), e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (anno 1976) che hanno insistito per raccoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza oggetto di esame la Corte di appello di Genova ha sostanzialmente confermato, eccetto che per il trattamento sanzionatorio, la pronuncia di primo grado condannando gli odierni ricorrenti per il delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 per avere: a) ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] 450 kg di cocaina, costituenti parte del maggior carico di 802 kg importati in Italia dal fratello [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], anno 1981, e [OSCURATO:PERSONA], anno 1976); b) trasportato lo stupefacente con 3-4 viaggi da [OSCURATO:PERSONA] a Torino ([OSCURATO:PERSONA], anno 1981, [OSCURATO:PERSONA], anno 1976 e [OSCURATO:PERSONA]); c) occultato la cocaina ([OSCURATO:PERSONA], anno 1981, [OSCURATO:PERSONA], anno 1976 e [OSCURATO:PERSONA]); d) ceduto, [OSCURATO:PERSONA], lo stupefacente a terze persone avvalendosi per la materiale consegna di [OSCURATO:PERSONA], consegnando il ricavato, previa detrazione della percentuale, al fornitore colombiano. Fatti commessi dal settembre 2012 all'otto agosto 2013. La Corte distrettuale, condividendo la ratio decidendi della decisione del Giudice per l'udienza preliminare di Genova, ha fondato l'affermazione di responsabilità principalmente sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], anno 1981, collaboratore di giustizia sottoposto a protezione e coimputato giudicato nel medesimo processo. Questi, era stato ritenuto coerente nel nucleo essenziale delle varie vicende narrate, anche grazie ai numerosi riscontri acquisiti, pur essendosi dato atto delle sue diverse inesattezze o contraddizioni. Avverso la sentenza della Corte distrettuale hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati condannati. 2. [OSCURATO:PERSONA], anno 1976, con atto sottoscritto dal suo difensore, ha dedotto motivi cumulativi, ciascuno a sua volta sottoarticolato. 2.1. Violazione di legge, in relazione all' art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale valutato credibile la dichiarazione del collaboratore di giustizia, sulla base dell'esito dei pregressi procedimenti penali, nonostante egli avesse l'interesse a trattenere per sé gli ingenti profitti frutto della rivelata vendita dello stupefacente e ad ottenere benefici premiali benchè mancassero elementi di riscontro sia sul fatto che sul soggetto chiamato secondo criteri di individualizzazione e risultasse l'estraneità del ricorrente alle accuse. Inoltre, la sentenza impugnata ha svalutato le plurime contraddizioni registrate nel narrato del collaboratore di giustizia, non considerando l'assenza di riscontri. Inoltre, in particolare, vengono sottolineati: a) gli errori sui nomi dei soggetti coinvolti nella vicenda (Baldassano anziché Abossida); b) il ruolo di 2 [OSCURATO:PERSONA]; c) la confusione tra panetti e chili di cocaina; d) il viaggio a Torretta di Crucoli, al fine di prendere contatti con [OSCURATO:PERSONA], menzionato solo all'inizio e poi non più stante l'assenza di riscontri; e) il rifiuto dei fornitori colombiani di trattare con [OSCURATO:PERSONA] in quanto donna, circostanza che il collaboratore di giustizia aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA], non credibile alla luce dell'entità dell'affare di decine di milioni di euro; f) la mancanza di riscontri in ordine al riferito controllo operato dalla Guardia di finanza, nel primo viaggio a [OSCURATO:PERSONA], e al noleggio delle auto da parte di [OSCURATO:PERSONA]; g) la valutazione secondo cui C 12.000 in banconote da C 100 sono alte circa 75 cm,: h) l'estensione della vendita dello stupefacente a [OSCURATO:PERSONA], attribuita dalla sentenza del Giudice per l'udienza preliminare di Torino al collaboratore di giustizia, ai suoi cugini; i) il luogo della rivendita dello stupefacente e le persone che se ne erano occupate; I) la credibilità del collaboratore fondata sull'assunzione di responsabilità per gravi reati nonostante ciò fosse avvenuto esclusivamente per salvaguardare il guadagno della vendita di cocaina e nonostante le numerose contraddizioni inclusa quella sull'assassinio di tale Cucinotta; m) il recupero dei soldi dovuti dagli acquirenti romani, la loro entità, la natura dei documenti ricevuti da [OSCURATO:PERSONA]; n) la data dell'incontro avvenuto a Milano tra il collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e Guancho; o) gli accertamenti presso l'hotel [OSCURATO:PERSONA] di Pisa; p) l'assenza di borsoni marca Nike nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, l'unico riscontro esterno effettivo è costituito dalla revisione dell'autovettura in occasione del primo viaggio a [OSCURATO:PERSONA] il 7 settembre 2012, peraltro confutato sia dalle buste paga di quel mese sia dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la cui valenza la Corte ha svalutato, con travisamenti e argomenti illogici. La sentenza impugnata, inoltre, sempre con riferimento ai documenti usati per la revisione dell'auto, non ha considerato come il collaboratore di giustizia avesse precedenti per truffa e falso, ne ha ritenuto inficiato il valore dell'espletata consulenza grafica in quanto operata su copia. Infine, il ruolo attribuito al ricorrente non è coerente con gli esiti della sentenza di primo grado e con la stessa motivazione della Corte di appello che a pagina 42 ha statuito che aveva partecipato solo al primo viaggio verso [OSCURATO:PERSONA] solo per l'incontro con [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA], anno 1981, con atto sottoscritto dal suo difensore, ha proposto un unico motivo di censura vertente(sul trattamento sanzionatorio. Violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche dovuto ai suoi precedenti e all'assenza di elementi favorevoli. Infatti, la sentenza impugnata, pur applicando l'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, non ha tenuto conto dell'effettiva cesura del ricorrente con l'ambiente di provenienza e con le pregresse scelte criminali. 4. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, ha dedotto tre motivi. 4.1. Vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'attendibilità intrinseca della chiamata in correità formulata nei confronti dell'imputato da [OSCURATO:PERSONA], anno 1981, con omessa valutazione delle daglianze difensive. In particolare, la Corte di appello non solo non aveva tenuto conto della genericità e dell'assenza di specificità del contributo dichiarativo con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], stante anche la mera conoscenza de relato delle cessioni di droga avvenute a Bruzolo e il mancato esame della fonte diretta; ma aveva omesso qualsiasi apprezzamento sull'affidabilità del collaboratore, messa in discussione dalla grave inimicizia con i cugini nata da ragioni anche economiche. 4.2. Vizio di motivazione, anche nei termini del travisamento della prova, in quanto la sentenza impugnata risulta priva di riscontri esterni individualizzati, tali non potendosi ritenere quelli indicati che, al contrario, costituiscono un mero riscontro circolare con violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. In ordine al sequestro del quaderno, con la presunta contabilità del carico e trovato nel rifugio del ricorrente in occasione del suo arresto, risulta che il collaboratore ne era già a conoscenza avendone fatto espresso riferimento nell'interrogatorio del 16 dicembre 2015 davanti alla procura di Torino e la sua decriptazione era rimasta priva di conferma stante l'assoluzione dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a cui detti appunti avrebbero dovuto fare riferimento. In ordine al ritrovamento, in casa di [OSCURATO:PERSONA], di un borsone nero marca Nike, con cui sarebbe avvenuto il trasporto della droga, la sentenza travisa le prove visto che non vi è menzione di esso né nel verbale di sequestro dell'8 marzo 2013, anche considerata l'enorme distanza di tempo con l'annotazione di polizia giudiziaria del 16 agosto 2016. In ordine, infine, alla valorizzazione delle prove acquisite nel separato processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], svoltosi a Torino, per la cessione di stupefacenti a favore dei fratelli Prochilo, il ricorso sottolinea come [OSCURATO:PERSONA] ne fosse estraneo, in assenza di conversazioni captate che lo menzionassero e di qualsiasi elemento a suo carico 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, comma 2, e 133 cod. pen. per mancata quantificazione e motivazione degli aumenti di pena per i reati satellite di cui ai capi a), c), d) ed e) oggetto della sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Torino il 4 dicembre 2013. Infatti, la sentenza impugnata si è limitata a specificare l'aumento per il reato più grave, richiamando nel resto le determinazioni del giudice di Torino, in violazione all'orientamento assunto dalla sentenza n. 47127 del 2021 delle Sezioni unite. 5. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, ha dedotto tre motivi. 5.1. Vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'attendibilità intrinseca della chiamata in correità formulata nei suoi confronti da parte di [OSCURATO:PERSONA], anno 1981, con omessa valutazione delle doglianze difensive. In particolare, nonostante la sentenza di primo grado avesse qualificato "imprecise" le propalazioni de relato del collaboratore di giustizia sulle condotte di Agostino, la Corte di appello non aveva chiarito quali fossero state. 5.2. Vizio di motivazione, anche nei termini di travisamento della prova, in quanto la sentenza impugnata, in sostanziale assenza di prove, ha ritenuto il ricorrente sia incaricato delle consegne dello stupefacente nascosto a Bruzolo, senza indicarne le quantità, sia riscossore dei corrispettivi dagli acquirenti, sebbene detto ruolo non risultasse neanche dalle intercettazioni tra Davide e [OSCURATO:PERSONA], inclusa quella richiamata alle pagine 48 e 49 della sentenza di appello, che, al più, riguardava una singola compravendita. 5.3. Vizio di motivazione, anche nei termini di travisamento della prova, in quanto la sentenza impugnata risulta priva di riscontri esterni individualizzanti, tali non potendosi ritenere quelli indicati che, al contrario, costituiscono mero riscontro circolare con violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. peri. Infatti, la condanna del ricorrente si è fondata sullo stesso compendio probatorio utilizzato dalla sentenza del Tribunale di Torino emessa nei confronti dell'Agostino, relativa alla singola cessione di 2 kg di cocaina, in forza delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], anno 1981, ritenute per contro inadeguate con riferimento alle altre cessioni a favore dei fratelli Prochilo, come indicato anche nell'ordinanza cautelare del giudice per le indagini preliminari di Torino del 9 marzo 2017. La sentenza impugnata, invece, non solo le aveva utilizzate come riscontri, così avallando una illegittima circolarità della prova, ma si era avvalsa anche di elementi estranei all'oggetto della contestazione ed ulteriori rispetto alla condanna irrevocabile della Corte di appello di Torino del 22 gennaio 2018. 5.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, comma 2, e 133 cod. pen. per mancata quantificazione e motivazione degli aumenti di pena per i 12 - e non 19- reati satellite oggetto della sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Torino il 4 dicembre 2013 e di quella della Corte di appello di Torino numero 460 del 22 gennaio 2018 che a sua volta aveva operato l'unificazione ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. applicando un aumento forfettario in violazione all'orientamento assunto dalla sentenza n. 47127 del 2021 delle Sezioni unite e senza motivare gli incrementi di pena, stante anche la natura eterogenea dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], anno 1976, è articolato su diverse censure sostanzialmente declinate in fatto oltre che reiterativo di precedenti doglianze. 2.1. Il suo nucleo, come quello degli altri ricorsi, denuncia la violazione dei criteri legali che presiedono all'utilizzo e la valutazione della prova dichiarativa con riferimento al collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], anno 1981, senza confrontarsi con gli argomenti della sentenza e muovendosi esclusivamente nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie. La Corte di appello, aderendo alle medesime valutazioni del giudice di primo grado, con argomenti convincenti, logici e fondati su elementi di fatto, pur dando puntuale atto delle diverse contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ha effettuato una positiva valutazione di attendibilità del suo racconto in ordine alle linee essenziali dell'operazione oggetto dell'imputazione. Questa è consistita nel recupero, nel trasporto e nella vendita di 450 chili di cocaina, facenti parte del maggior quantitativo di 800 chili importati dalla Colombia dal velista [OSCURATO:PERSONA] prima di essere ucciso, tramite [OSCURATO:PERSONA], abitante a [OSCURATO:PERSONA], che aveva ricevuto dal fratello lo stupefacente e conservandolo nel suo garage, grazie ad [OSCURATO:PERSONA], anno 1981, e ai suoi cugini, Seckebednitta lo aveva fatto portare e sotterrare a Bruzolo, in provincia di Torino, nei pressi dell'abitazione del latitante [OSCURATO:PERSONA]. Questi, con l'aiuto di [OSCURATO:PERSONA], lo aveva a sua volta venduto nella misura di quasi 400 chili, come risultante dalla contabilità trovata in casa sua nel giorno dell'arresto. 2.2. Prima di affrontare le questioni poste dal ricorrente è opportuno ricordare che il sindacato del giudice di legittimità è volto a verificare se la motivazione sia effettiva, non manifestamente illogica, coerente e compatibile con altri atti del processo muniti di autonoma forza dimostrativa mentre non può estendersi alla pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'adozione di nuovi e diversi parametri ricostruttivi dei fatti preferiti a quelli adottati dal giudice di merito.Così fissati i limiti del vaglio giurisdizionale di legittimità, la motivazione della sentenza impugnata, da leggere unitamente a quella del Giudice di primo grado, risulta perfettamente conforme a detti parametri in quanto ha provveduto ad esporre le fonti di prova, costituite principalmente dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, valutate sotto il profilo della sua credibilità oltre che dell'attendibilità intrinseca della chiamata in correità e in realtà nei termini più volte indicati dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione. Senza richiamare i noti principi che presiedono a detta materia, ci si limita a ricordare che il contributo informativo deve essere valida to da un iter logico ricostruttivo fondato su tre fasi: la credibilità soggettiva del dichiarante; l'affidabilità intrinseca e la consistenza della sua narrazione; i riscontri esterni individualizzanti (Sez. U, n. 1653, del 21/10/1992, dep. 1993, Marino). In ordine alla credibilità soggettiva, che assume una funzione primaria, è pacifico come essa non possa essere posta in discussione per il solo generico interesse a fruire di benefici premiali, di per sé non indice di mancanza di sincerità, ma deve fondarsi sull'analisi delle condotte del dichiarante ed in particolare sulla sua posizione all'interno dell'organizzazione criminale di cui ha fatto parte. È proprio il ruolo assunto nella gerarchia del sodalizio di appartenenza a riflettersi anche sulla seconda fase della valutazione - l'affida bilità intrinseca e la consistenza della narrazione - che implica l'accertamento della precisione, della coerenza, della costanza e della spontaneità del racconto di quanto appreso nel corso della militanza criminale del dichiarante e poi riferito all'autorità giudiziaria. L'operazione conclusiva consiste nell'accertamento dell'esistenza di «convergenti e individualizzati riscontri esterni in relazione al fatto che forma oggetto dell'accusa e alla specifica condotta criminosa dell'incolpato, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090). In ordine alla tipologia e all'oggetto dei riscontri richiesti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. vige, peraltro, il principio di' libertà di valutazione del giudice, nel senso che essi non sono predeterminati e possono essere costituiti sia da prove storiche dirette, sia da ogni altro elemento probatorio, legittimamente acquisito al processo, e idoneo, anche sul piano della mera conseguenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova da confermare (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Rv. 255145, Aquilina). 2.3. Alla luce dei menzionati principi la sentenza impugnata, letta unitamente a quella di primo grado, risulta avere svolto una scrupollosa valutazione dell 'a ttendibilità intrinseca soggettiva del collaboratore di giustizia esaminato nel processo, per ogni passaggio della sua dichiarazione affrontando, superandole, le obiezioni sollevate dalla difesa. Il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], anno 1981, è indicato come soggetto appartenente alla locale di ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] e a conoscenza dell'identità degli appartenenti alle varie locali site in provincia di Torino, Lombardia e Calabria. È stato condannato in via definitiva in diversi processi, nei quali ha reso dichiarazioni auto accusatorie e di correità per gravissimi reati, tanto da essere oggi sottoposto a programma di protezione, perché ritenuto attendibile da più autorità giudiziarie ([OSCURATO:PERSONA] e Torino). Il giudice di primo grado ha esaminato la genesi della sua collaborazione, avvenuta dinnanzi alla Procura di [OSCURATO:PERSONA] nel luglio del 2015, in indagini coordinate anche con la Dea americana e altre forze di polizia straniere, che avevano portato al sequestro di diverse tonnellate di cocaina e all'arresto di numerosi affiliati tra i quali, appunto, il collaboratore, che aveva reso dichiarazioni auto ed etero accusatorie sul traffico internazionale di stupefacenti, sulle rotte delle navi porta container dal Sudamerica al porto di [OSCURATO:PERSONA], sulle modalità con cui avvenivano le importazioni di cocaina e su come lui stesso e i suoi collaboratori pagassero i fornitori. In questa cornice si inscrive il trasporto, eseguito mediante più viaggi in auto, dal collaboratore e dai suoi cugini, da [OSCURATO:PERSONA] a Bruzolo, provincia di Torino, di 450 kg di cocaina, nascosti e parte venduti, costituenti oggetto del presente giudizio. Le sentenze di merito ne hanno, in definitiva, stabilito la credibilità soggettiva e l'attendibilità giudicando genuine le sue dichiarazioni alla luce del loro contenuto e del fatto che abbiano portato alla sua condanna per il gravissimo delitto oggetto di esame che, senza la sua collaborazione, non sarebbe mai venuto alla luce, tanto da escludere che la sua dichiarazione possa ritenersi precostituita. 2.4.Con specifico riferimento alli attendibilità, entrambe le sentenze di merito hanno dato peraltro conto delle diverse discordanze rilevate negli otto interrogatori resi alla Procura di [OSCURATO:PERSONA], alla Procura di Torino e alla Procura di Genova, allo stesso tempo affermando di avere valutato la coerenza del nucleo essenziale delle dichiarazioni proprio alla luce dei plurimi riscontri individualizzanti, relativi a ciascun ricorrente. Le sentenze di merito hanno, infatti, accertato l'attendibilità intrinseca del racconto del collaboratore di giustizia sulla base di elementi specifici, coerenti e riscontrati quali: la provenienza delle dichiarazioni da un soggetto che rivela fatti ai quali ha partecipato personalmente e che confessa il proprio concorso rispetto ad un delitto che, altrimenti, non sarebbe mai stato scoperto dagli inquirenti; la conoscenza degli altri coimputati, come lui inseriti nel medesimo contesto dedito al traffico di droga, in quanto cugini o amici. Tutto ciò premesso, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], anno 1976, reitera pedissequamente una serie di imprecisioni o contraddizioni nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia per ciascuna delle quali la Corte di appello di Genova, e prima ancora il Tribunale, ha offerto una logica e coerente spiegazione alle pagine da 33 a 42 quando non le ha ritenute né pertinenti né decisive. Nel rinviare integralmente all'esaustiva e puntuale motivazione della sentenza impugnata ci si limita a richiamare: sull'errore relativo ai nomi dei soggetti coinvolti nella vicenda pagg. 33 e 34; sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA] pag. 34; sulla discrepanza tra panetti e chili di cocaina evidente frutto di errore pagg. 34-35; sul viaggio a Torretta di Crucoli pag. 35; sul rifiuto dei fornitori colombiani di trattare con [OSCURATO:PERSONA] in quanto donna pag. 35; sulla mancanza di riscontri al controllo operato dalla Guardia di finanza e sul formato delle banconote pag. 36; sul mancato riscontro del noleggio delle auto da parte di [OSCURATO:PERSONA] pag. 37; sulla vendita dello stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] pag. 37; sul luogo della rivendita dello stupefacente in diverse città pag. 38; sull'esito della dichiarazione autoaccusatoria del collaboratore di giustizia circa una partita di cocaina arrivata a [OSCURATO:PERSONA] e sull' assassinio di tale Cucinotta pag. 38; sugli accertamenti negativi presso l'hotel [OSCURATO:PERSONA] di Pisa pag. 41; sul credito vantato dagli acquirenti romani dello stupefacente pagg. 39 e 40. 2.5. La Corte di merito ha ritenuto che la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], anno 1981, trovasse riscontri esterni individualizzanti in numerosi elementi: 1) gli accertamenti su [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad attività, spostamenti, casa, cassaforte, auto, tutti dimostrativi che questa avesse avuto diversi incontri con il collaboratore di giustizia e i suoi cugini, a settembre 2012 e che la donna avesse consegnato a [OSCURATO:PERSONA], anno 1976, oltre la droga e il denaro anche degli appunti manoscritti sequestrati a [OSCURATO:PERSONA]; 2) l'individuazione da parte del collaboratore di una persona risultata essere il trafficante colombiano [OSCURATO:PERSONA]; 3) le intercettazioni telefoniche svolte nel processo di Torino (vedi in fra). Ulteriori riscontri a cui la sentenza ha dato particolare rilievo, ma che hanno costituito oggetto di reiterati motivi di censura sono stati: i borsoni con logo Nike e la revisione dell'auto della moglie di [OSCURATO:PERSONA], anno 1976, avvenuta a [OSCURATO:PERSONA]. Quanto ai primi, la Corte di merito ha fornito adeguata e puntuale motivazione alle pagine 41 e 42, cui si rinvia, laddove il ricorso si limita a reiterare pedisseouamente i motivi di appello senza alcun confronto decisivo con la sentenza. Anche le censure sulla revisione dell'auto, a bordo della quale viaggiava il collaboratore di giustizia con i suoi complici, sono state puntualmente disattese con richiamo ai dati documentali confermati dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], anno 1981, senza che assumano capacità dimostrativa gli elementi difensivi proposti, ivi comprese le buste paga; le testimonianze della moglie del ricorrente e di [OSCURATO:PERSONA], ritenute non credibili; la consulenza grafologica che si è limitata a dare atto dell'ambiguità dell'esito dell'accertamento. Ad ulteriore conferma della corretta e approfondita valutazione operata dalle sentenze di merito, è necessario rappresentare che quando non sono stati rinvenuti adeguati ed univoci riscontri individualizzanti per i chiamati in correità, come avvenuto nel caso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi sono stati assolti per non aver commesso il fatto. 2.6. Circa il ruolo rivestito dal ricorrente nel contesto delittuoso, la sentenza impugnata è stata logica, completa e coerente nel valutare il materiale probatorio costituito a) dal suo coinvolgimento nel viaggio a [OSCURATO:PERSONA] finalizzato a prendere contatto con [OSCURATO:PERSONA] il 7 settembre 2012; b) dal trasporto dello stupefacente a Bruzolo, provincia di Torino, nell'abitazione vicina ai locali in cui era avvenuta la cessione di 2 kg di cocaina ai fratelli Prochilo, come emerso dal procedimento torinese a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. TI ricorso di [OSCURATO:PERSONA], anno 1981, relativo al trattamento sanzionatorio è generico. TI diniego delle attenuanti generiche è stato motivato dalla sentenza impugnata in modo completo ed individualizzato, secondo i criteri fissati dall'art. 133, commi 1 e 2, cod. pen. quali: l'ampia valutazione della condotta collaborativa attraverso la ritenuta prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d. P.R. n. 309 del 1990 sulle aggravanti; la contenuta pena applicata al ricorrente nonostante l' obiettiva gravità della condotta ascrittagli; i diciotto precedenti, specifici e gravi, cui si aggiunge l'assenza di elementi favorevoli. 4. TI ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 4.1. In ordine all'attendibilità intrinseca della chiamata in correità formulata nei confronti dell'imputato da [OSCURATO:PERSONA], anno 1981, e dei riscontri esterni indivicilializzanti si rinvia integralmente ai parr. 2.3. e ss. Non assume alcun rilievo l'argomento fondato sull'intento utilitaristico e vendicativo del dichiarante nei confronti dei coimputati in quanto la costante giurisprudenza di questa Corte afferma che la circostanza che jl collaboratore di giustizia sia mosso anche dal fine di beneficiare delle misure previste dalle leggi speciali non incide sulla sua credibilità perché l'accertamento giudiziario attiene al contenuto della chiamata in correità nei termini di precisione, coerenza, costanza e spontaneità e non la genuinità del pentimento, che attiene ad una sfera diversa da quella processuale. Il collaboratore di giustizia, in ordine al contributo del ricorrente all'epoca latitante, ha riferito che lo stupefacente era stato trasportato a Bruzolo, in provincia di Torino, per essere interrato proprio vicino alla sua abitazione affinchè poi lo vendesse. La non decisività delle censure del ricorso è dimostrata dai riscontri individualizzanti forniti dal sequestrato dell 18 marzo 2013, avvenuto in occasione dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA]: un mazzo di chiavi riferibile al garage a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e un quaderno di appunti manoscritti riepilogativi della contabilità di un'attività di spaccio le cui sigle erano state decriptate dal collaboratore di giustizia per circa 387 Kg di cocaina (oppure 405 kg se si considerano i quadratini non accompagnati dall'indicazione del prezzo di vendita). L'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non smentiva il dato documentale in quanto fondata soltanto sull'assenza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. Le sentenze impugnate hanno correttamente valorizzato le prove acquisite nel separato processo torinese n. RG 5311/2013, conclusosi con condanna definitiva di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la cessione di stupefacenti a favore dei fratelli Prochilo, come importante elemento di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA], in quanto, sebbene questi ne fosse estraneo, le conversazioni captate dimostravano che [OSCURATO:PERSONA] lo avesse aiutato, durante la latitanza, a mantenere regolari contatti con gli acquirenti di droga, per consistenti quantitativi, visto che la sua condizione non gli consentiva libertà di movimento. 4.2 TI motivo sul trattamento sanzionatonio è manifestamente infondato. La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui, nel riconoscere come il delitto sottoposto al proprio giudizio fosse più grave ai fini della continuazione, si è solo richiamata ai singoli aumenti di pena dei reati-fine contenuti nella sentenza Irrevocabile di patteggia mento emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari di Torino il 4 dicembre 2013. Va premesso che il ricorso non contiene alcuna indicazione né di quali fossero i reati-fine, né di quali fossero gli aumenti per la continuazione operati dal Giudice per le indagini preliminari in relazione ad essi, tanto da non consentire di comprendere quale sia l'interesse a sostegno della doglianza avendo dato causa proprio a quegli aumenti (Sez. 3, n. 550 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2020, Pettè, Rv. 278279). Cionnnostante, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata risulta la puntuale osservanza dei criteri fissati dalle Sezioni Unite Pizzone per il caso ongetto di esame in cui il giudice della cognizione è chiamato ad applicare la , disciplina della continuazione per reati che, in parte, sono sottoposti al suo giudizio e, in parte, risultano puniti con pronuncia irrevocabile. Il paragrafo 12 della sentenza Pizzone stabilisce che il giudice della cognizione è tenuto ad indicare esplicitamente sia la pena irrogata per i fatti già decisi con sentenza irrevocabile, sia quella da irrogare per i reati sottoposti al proprio vaglio,, al fine di «assicurare il controllo sull'osservanza della regola adottata, sul rispetto della definitività delle pene inflitte con la decisione passata in giudicato, sulla corretta applicazione delle prescrizioni dell'art. 81 cod. pen...., sulla ragionevolezza della valutazione del valore ponderale dei reati-satellite.» (Sez. li, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Nel caso in esame la lettura della sentenza impugnata, a pag. 53, permette di comprendere: a) quale sia stato ritenuto iil reato più grave e sulla base di quali elementi; b) quali aumenti siano stati compiuti in relazione alla sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile; c) quali fossero gli aumenti di pena per i reati-satellite di quest'ultima, facendo proprio quanto irrevocabilmente statuito dal giudice torinese su istanza dello stesso imputato. 5. 11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché generico e reiterativo. 5.1. La Corte di appello, dopo avere premesso che a [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato attribuito il ruolo di corriere della partita di droga oggetto dell'imputazione, ha spiegato che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il contributo dichiarativo del collaboratore di giustizia ne avesse chiaramenl:e delineato il ruolo quale collaboratore dei Femia, «in diverse occasioni», concretizzatosi nella materiale consegna dello stupefacente custodito a Bruzolo, in nome e per conto del laitante [OSCURATO:PERSONA]. Questi, stante la sua condizione, non poteva relazionarsi con gli acquirenti, consegnare la droga e riscuotere il denaro, tanto da doversi necessariamente servire di [OSCURATO:PERSONA]. Il riscontro alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia è stato rinvenuto, dalla Corte di merito, nella sentenza irrevocabile della Corte di appello di Torino n. 460 del 22 gennaio 2018, in cui erano riportate le intercettazioni dei fratelli Prochilo dal cui contenuto risultava il continuo riferimento a «Gino» come colui che doveva incontrare gli acquirenti di droga e riceverne il prezzo, tanto da qualificarlo come «stabile collaboratore di particolare fiducia dei Femia» (pag. 49), nonostante responsabile di una sola delle operazioni di cessione (avvenuta il 24 gennaio 2013). Con detto ragionamento la Corte di merito non ha affatto utilizzato un riscontro circolare alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], anno 1981, ma ha impiegato sia gli esiti intercettivi, sia la citata sentenza della Corte di anpello di Torino che aveva collocato la singola cessione di cocaina nel più ampio contesto della cessione dei 450 Kg di cocaina oggetto del presente procedimento. Né vale a disarticolare detto coerente ragionamento l'ordinanza cautelare emessa il 9 marzo 2017 in altro procedimento dal Giudice per le indagini preliminari di Torino perché fondata su altri presupposti. 5.2. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto, a prescindere dall'irrilevante errore materiale di avere indicato come 19 e non 12 gli aumenti di pena dei reati-satellite oggetto della sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Torino, sono proposti i medesimi argomenti di cui al paragrafo 4.2 cui si rinvia alla luce dei puntuali argomenti contenuti a pag. 55 della pronuncia impugnata. 6. Alla stregua di detti argomenti i ricorsi devono essere dichiarati inammis