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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17095/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 151-42946/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di condanna di primo grado, emessa in data 21 giugno 2023 dal Tribunale del medesimo capoluogo.

Ritenuto che il primo motivo (replicato e reiterato con memoria trasmessa in termini a mezzo p.e.c.) afferisce alla dedotta e non ritenuta inutilizzabilità di una delle fonti probatorie dirette, che ha consentito ai giudici del merito di ritenere dimostrato il fatto di rapina contestato in forma tentata; che, tuttavia, il motivo di ricorso non supera la prova di resistenza costituita dal secondo argomento di prova storica, letto in uno alla considerazione logica dedotta dalla sorpresa in flagranza da parte della polizia giudiziaria intervenuta nell'immediatezza dell'occorso (il che non appare affatto viziato nei termini rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.); argomenti questi spesi dai giudici del merito nella duplice conformità verticale del giudizio di responsabilità; dal che la manifesta infondatezza del motivo; che il secondo motivo speso in tema di censura della conferma di responsabilità per il delitto di ricettazione è del pari meramente reiterativo degli argomenti valutati dalla Corte di merito in logica coerenza con le emergenze probatorie scaturite dall'esame dibattimentale e, comunque, propone alla Corte di legittimità irricevibili profili di merito; che il terzo motivo, speso in tema di misura sanzionatoria ritenuta eccessivamente rigorosa, in quanto immotivatamente discosta dal limite edittale del delitto di rapina aggravata tentata, è del pari manifestamente infondato, atteso che il giudice di merito ha fatto corretto uso della discrezionalità conferita dal legislatore per la commisurazione della pena, valorizzando aspetti della condotta del tutto inequivoci e gravi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 151-42946/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di condanna di primo grado, emessa in data 21 giugno 2023 dal Tribunale del medesimo capoluogo. Ritenuto che il primo motivo (replicato e reiterato con memoria trasmessa in termini a mezzo p.e.c.) afferisce alla dedotta e non ritenuta inutilizzabilità di una delle fonti probatorie dirette, che ha consentito ai giudici del merito di ritenere dimostrato il fatto di rapina contestato in forma tentata; che, tuttavia, il motivo di ricorso non supera la prova di resistenza costituita dal secondo argomento di prova storica, letto in uno alla considerazione logica dedotta dalla sorpresa in flagranza da parte della polizia giudiziaria intervenuta nell'immediatezza dell'occorso (il che non appare affatto viziato nei termini rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.); argomenti questi spesi dai giudici del merito nella duplice conformità verticale del giudizio di responsabilità; dal che la manifesta infondatezza del motivo; che il secondo motivo speso in tema di censura della conferma di responsabilità per il delitto di ricettazione è del pari meramente reiterativo degli argomenti valutati dalla Corte di merito in logica coerenza con le emergenze probatorie scaturite dall'esame dibattimentale e, comunque, propone alla Corte di legittimità irricevibili profili di merito; che il terzo motivo, speso in tema di misura sanzionatoria ritenuta eccessivamente rigorosa, in quanto immotivatamente discosta dal limite edittale del delitto di rapina aggravata tentata, è del pari manifestamente infondato, atteso che il giudice di merito ha fatto corretto uso della discrezionalità conferita dal legislatore per la commisurazione della pena, valorizzando aspetti della condotta del tutto inequivoci e gravi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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