Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1272/2020
ECLI:EU:T:2020:626
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0637_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 16 dicembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑637/18)
«Responsabilità extracontrattuale – Ambiente – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele – Classificazione della “pece, catrame di carbone, alta temperatura” tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 (H400) e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 (H410) – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»
1.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punti 54, 55)
2.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Metodo di classificazione delle miscele pericolose per l’ambiente acquatico – Esclusione
(Art. 340, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008, come modificato dai regolamenti n. 286/2011 e n. 944/2013, allegato I, punto 4.1.3.5.5)
(v. punti 58, 66-69)
3.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata di una norma che comporta l’imposizione o l’aggravamento di obblighi a carico dei singoli atta ad incidere sulla loro situazione giuridica
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punti 70, 71)
4.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Necessità di un’inosservanza grave e manifesta da parte delle istituzioni dei limiti del loro potere discrezionale – Violazione da parte della Commissione di una norma che le conferisce un margine discrezionale nella classificazione di sostanze e miscele chimiche – Situazione caratterizzata da un’elevata complessità scientifica – Insussistenza di una violazione sufficientemente qualificata
(Art. 340, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008, come modificato dai regolamenti n. 286/2011 e n. 944/2013, allegato I, punto 4.1.3.5.5)
(v. punti 80-116)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subìto come conseguenza dell’adozione del regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (
GU 2013, L 261, pag. 5
), che ha classificato la «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 (H400) e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 (H410).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] si farà carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dalla Commissione europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno carico delle loro proprie spese.