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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 38800/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2140/21 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale dì Milano emessa il 19/10/2020, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dedotta incompatibilità del Tribunale a decidere nello stesso contesto il giudizio abbreviato nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ed il patteggiamento nei confronti del coimputato, dopo aver emesso la misura cautelare in sede di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo, con conseguente nullità della sentenza di primo grado; b) violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto ai motivi concernenti la questione sub a), è sufficiente rilevare che le cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determinano la nullità del provvedimento adottato, ma costituiscono esclusivamente motivo di astensione e di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262302).

Con riferimento all'art.131-bis si deve rilevare che contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (Sez. 6 n. 6551 del 09/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278347).

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il rpsidente R. o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2140/21 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale dì Milano emessa il 19/10/2020, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dedotta incompatibilità del Tribunale a decidere nello stesso contesto il giudizio abbreviato nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ed il patteggiamento nei confronti del coimputato, dopo aver emesso la misura cautelare in sede di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo, con conseguente nullità della sentenza di primo grado; b) violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto ai motivi concernenti la questione sub a), è sufficiente rilevare che le cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determinano la nullità del provvedimento adottato, ma costituiscono esclusivamente motivo di astensione e di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262302). Con riferimento all'art.131-bis si deve rilevare che contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (Sez. 6 n. 6551 del 09/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278347). Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il rpsidente R. o
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