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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20268/2026

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ione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Galletta, domiciliazione telematica legale-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-controricorrente-Numero registro generale 26196/2024Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 20268/2026Data pubblicazione 16/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1964/2024depositata il 07/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheEnrico [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] allegando che:- aveva contratto con lei matrimonio in regime di separazione deibeni;- tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011 la [OSCURATO:SOCIETA]., della qualeegli aveva rivestito la carica di amministratore, trovandosi instato di preinsolvenza, accedeva alla procedura concordataria,successivamente sfociata in fallimento;- a fronte delle paventate azioni di responsabilità nei suoi confrontiquale amministratore della suddetta società, i coniugi, di comuneaccordo, avevano deciso «di simulare una separazioneconsensuale, del tutto fittizia e finalizzata ad una altrettantofittizia intestazione dei beni alla [OSCURATO:PERSONA], volta esclusivamente amettere al riparo i beni dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA] dalle possibili pretesedei creditori tutti e delle procedure della [OSCURATO:SOCIETA].»;- il Tribunale di Napoli aveva omologato la separazioneconsensuale contenente l’obbligazione di [OSCURATO:PERSONA] ditrasferire i due immobili di sua proprietà siti in Napoli, in luogodell'obbligazione di mantenimento;- in adempimento all'obbligo fittiziamente assunto in sede diseparazione, nel maggio 2013 aveva trasferito alla moglie laproprietà dei cespiti;- i coniugi avevano continuato a convivere nella casa coniugale edegli aveva trasferito altresì significativi importi alla propriamoglie, a sua richiesta, anche al fine di consentirle di poter farfronte a impegni finanziari correlati all’attività dalla stessaNumero registro generale 26196/2024Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 20268/2026Data pubblicazione 16/06/2026intrapresa unitamente al figlio avuto durante il primo matrimonio,[OSCURATO:PERSONA];- tuttavia, all’esito della simulata separazione, [OSCURATO:PERSONA],dopo aver ricevuto gli immobili e il trasferimento di circa200.000,00 euro nell’arco di tre anni, «decideva unilateralmentedi dimenticare l’intento simulato per comune volontà e convertirela separazione fittizia in separazione reale, depositando dinanzi alTribunale di Napoli la richiesta di divorzio»;- nel 2018 era stata pronunciata sentenza di divorzio, confermatain appello nel 2020;ciò posto, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’accertamento di quanto allegatoe in particolare la dichiarazione di mai trasferita proprietà degli immobili;la convenuta si costituiva in giudizio resistendo, e successivamenteche [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentire dichiarare anch’egli, in viaprincipale, la simulazione assoluta per interposizione fittizia di personadell’atto traslativo con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito alla secondamoglie i due immobili, e, in via subordinata, l’inefficacia ex art. 2901, cod.civ., del trasferimento stesso in quanto lesivo dei propri diritti successori edella garanzia patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA], che risultava debitore neipropri confronti della somma di 60.000,00 euro;anche in questo giudizio resisteva [OSCURATO:PERSONA], mentre EnricoArlotta si costituiva non opponendosi alla domanda del figlio e spiegandoulteriore domanda riconvenzionale trasversale nei confronti della moglieper ottenerne, in particolare, la condanna al pagamento di somme;i giudizi venivano riuniti, e, all’esito, il Tribunale: rigettava ledomande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nel primo giudizio, R.G. 11892/2015;rigettava la domanda di simulazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nelsecondo giudizio R.G. 20576/2015; rigettava la domanda revocatoriaproposta da [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo giudizio R.G. 20576/2015;Numero registro generale 26196/2024Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 20268/2026Data pubblicazione 16/06/2026dichiarava inammissibili le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizioR.G. 20576/2015; rigettava la domanda proposta di [OSCURATO:PERSONA] perla condanna a titolo di responsabilità aggravata; dichiarava integralmentecompensate tra le parti le spese;la Corte di secondo grado adita: rigettava l’appello principaleinterposto da [OSCURATO:PERSONA]; dichiarava inammissibile l’appelloincidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]; in parziale accoglimentodell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] liquidava, in suo favore, lespese di lite di primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchéle spese di lite del secondo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA],compensando queste ultime tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentredisattendeva la stessa impugnazione in punto di condanna perresponsabilità processuale aggravata;per quanto ancora qui di utilità, la Corte territoriale osservava che:- l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] era tardivo perché propostooltre il termine di cui all’art. 325, cod. proc. civ., decorrente dallanotifica dell’appello principale e, comunque, perché introdotto il15 gennaio 2020, in vista dell’udienza del 5 febbraio 2020, maoltre il termine semestrale di cui all’art. 327, cod. proc. civ., dalladata, del 19 aprile 2019, di pubblicazione della sentenza gravata;- ciò posto, la suddetta impugnazione, quale adesiva rispetto aquella di [OSCURATO:PERSONA], quand’anche si fosse ritenutaammissibile – riconducendola alla fattispecie oggetto delladecisione delle Sezioni Unite di questa Corte, adottata con lasentenza n. 8486 del 28 marzo 2024 – sebbene (cioè) rivoltacontro la parte destinataria dell’impugnazione principale, ovvero,nel caso, [OSCURATO:PERSONA], doveva, comunque, essere rigettataal pari dell’appello principale a cui aveva inteso aderire;- di contro, l’appello incidentale tardivo “autonomo”,contestualmente proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronunciaNumero registro generale 26196/2024Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 20268/2026Data pubblicazione 16/06/2026di rigetto delle proprie domande formulate nel giudizio R.G.11892/2015, risultava inammissibile atteso che l’interesseall'impugnazione tardiva non poteva reputarsi sorto per effettodell'impugnazione principale proposta contro la decisione dirigetto delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizioriunito R.G. 20576/2016;- pur non utilizzando formule sacramentali, [OSCURATO:PERSONA] avevainfatti proposto questo appello incidentale “autonomo”, rispetto aquello svolto da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appellointrodotto con impugnazione principale da [OSCURATO:PERSONA], sullabase di due motivi, avverso, come detto, le statuizioni di rigettodelle proprie domande formulate nel giudizio R.G. 11892/2015;- nello specifico, il suddetto appellante incidentale, con il primomotivo aveva censurato la sentenza gravata nella parte in cuiaveva affermato l’improponibilità di un’azione di simulazione conriguardo all’accordo di separazione omologato, deducendo che ilprimo giudice aveva errato fondando la decisione su principîgiurisprudenziali successivamente mutati in senso favorevole aldeducente appellante;- con il secondo motivo, invece, aveva censurato la sentenzagravata nella parte in cui non aveva ritenuto ammissibile la provaper testimoni della simulazione;avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA],affidandosi a un mezzo;resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA];ha depositato altresì controricorso, aderendo al ricorso principale,Rilevato checon il motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.331, 334, 343, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe erratoNumero registro generale 26196/2024Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 20268/2026Data pubblicazione 16/06/2026mancando di considerare che l’appello incidentale tardivo “autonomo”,proposto dal deducente, era ammissibile proprio in ragione dei principîaffermati dalle richiamate Sezioni Unite, atteso che l’interesse aimpugnare era da correlare all’impugnazione incidentale di SaveriaCassardo, e di tale conclusione, infatti, non avrebbe potuto neppure peripotesi dubitarsi qualora l’appellante principale, con i medesimi motivi,fosse stata lei.Considerato cheil motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati;questa Corte ha chiarito che «il principio secondo cui l'impugnazioneincidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le formedell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinatariadell’impugnazione principale è applicabile anche con riferimentoall’interesse insorto a séguito di un’impugnazione incidentale tardiva;d’altra parte, la stessa lettera dell’art. 343 cod. proc. civ. prevede lapossibilità di un appello incidentale il cui interesse sorga dall'impugnazioneproposta da altra parte che non sia l'appellante principale, disponendo cheesso, anziché con comparsa depositata venti giorni prima dell’udienza,debba e possa proporsi nella prima udienza successiva alla proposizionedell'impugnazione stessa» (pag. 46 di Cass., Sez.

U., 28/3/2024, n.8486);l’ampiezza del principio deve dunque ritenersi estesa ancheall’impugnazione avverso l’altro impugnante incidentale;le Sezioni Unite affrontavano il tema di più coobbligati in solido, equindi al rischio di perdere l’azione di regresso vuoi nei confronti del primocoobbligato impugnante principale vuoi nei confronti del secondoimpugnante incidentale tardivo, e la logica dirimente sottesa alla soluzioneimpone di valutare l’insorgenza dell’interesse proprio del secondo(ulteriore) appellante incidentale tardivo rispetto alle implicazioni delprimo appello incidentale;Numero registro generale 26196/2024Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 20268/2026Data pubblicazione 16/06/2026dunque, non rileva (come osservato in controricorso da SaveriaCassardo) la scindibilità o meno delle cause, bensì la dinamicadell’interesse;nel caso, una volta proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] appello incidentale, sianei confronti dell’appellante principale che nei confronti dell’altroappellato, e ciò sia per la condanna, di entrambi, alle spese in prime curecompensate (peraltro accolto) sia, parimenti, avverso il rigetto delladomanda a titolo responsabilità processuale aggravata, ritenutoscrutinabile tale appello era da quest’impugnazione, sebbene incidentale,che doveva dirsi sorto l’interesse dell’[OSCURATO:PERSONA] a impugnare a sua volta,anche contro il già appellante incidentale, trasversalmente, i rigetti dellesue domande nel primo giudizio sebbene distinto da quello introdottodall’appellante principale e poi riunito, proprio perché l’assetto degliinteressi complessivi era stato al riguardo rimesso in discussione (cfr.,utilmente, Cass.,17/04/2024, n.10477, secondo cui, in base al principiodell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva èammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, siaquando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro ilricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione, necaso adesiva, rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale:nella specie, pur in una ipotesi in cui l’interesse insorto è stato correlatoall’impugnazione principale, è stata confermata, sul punto, la decisione dimerito che, in un procedimento formato da tre giudizi riuniti con pluralitàdi parti, aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardivadella compagnia assicuratrice della responsabilità civile che, pur nonessendo parte dei due giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dellaresponsabilità dell'assicurata, avrebbe potuto subire un aggravamentodella propria responsabilità indennitaria dall'accoglimento dell'appelloprincipale);Numero registro generale 26196/2024Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 20268/2026Data pubblicazione 16/06/2026alla fondatezza nei suindicati termini del motivo conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesiprincipi applicazione;il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudiziodi cassazione, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Galletta, domiciliazione telematica legale-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-controricorrente-Numero registro generale 26196/2024Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 20268/2026Data pubblicazione 16/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1964/2024depositata il 07/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheEnrico [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] allegando che:- aveva contratto con lei matrimonio in regime di separazione deibeni;- tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011 la [OSCURATO:SOCIETA]., della qualeegli aveva rivestito la carica di amministratore, trovandosi instato di preinsolvenza, accedeva alla procedura concordataria,successivamente sfociata in fallimento;- a fronte delle paventate azioni di responsabilità nei suoi confrontiquale amministratore della suddetta società, i coniugi, di comuneaccordo, avevano deciso «di simulare una separazioneconsensuale, del tutto fittizia e finalizzata ad una altrettantofittizia intestazione dei beni alla [OSCURATO:PERSONA], volta esclusivamente amettere al riparo i beni dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA] dalle possibili pretesedei creditori tutti e delle procedure della [OSCURATO:SOCIETA].»;- il Tribunale di Napoli aveva omologato la separazioneconsensuale contenente l’obbligazione di [OSCURATO:PERSONA] ditrasferire i due immobili di sua proprietà siti in Napoli, in luogodell'obbligazione di mantenimento;- in adempimento all'obbligo fittiziamente assunto in sede diseparazione, nel maggio 2013 aveva trasferito alla moglie laproprietà dei cespiti;- i coniugi avevano continuato a convivere nella casa coniugale edegli aveva trasferito altresì significativi importi alla propriamoglie, a sua richiesta, anche al fine di consentirle di poter farfronte a impegni finanziari correlati all’attività dalla stessaNumero registro generale 26196/2024Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 20268/2026Data pubblicazione 16/06/2026intrapresa unitamente al figlio avuto durante il primo matrimonio,[OSCURATO:PERSONA];- tuttavia, all’esito della simulata separazione, [OSCURATO:PERSONA],dopo aver ricevuto gli immobili e il trasferimento di circa200.000,00 euro nell’arco di tre anni, «decideva unilateralmentedi dimenticare l’intento simulato per comune volontà e convertirela separazione fittizia in separazione reale, depositando dinanzi alTribunale di Napoli la richiesta di divorzio»;- nel 2018 era stata pronunciata sentenza di divorzio, confermatain appello nel 2020;ciò posto, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’accertamento di quanto allegatoe in particolare la dichiarazione di mai trasferita proprietà degli immobili;la convenuta si costituiva in giudizio resistendo, e successivamenteche [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentire dichiarare anch’egli, in viaprincipale, la simulazione assoluta per interposizione fittizia di personadell’atto traslativo con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito alla secondamoglie i due immobili, e, in via subordinata, l’inefficacia ex art. 2901, cod.civ., del trasferimento stesso in quanto lesivo dei propri diritti successori edella garanzia patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA], che risultava debitore neipropri confronti della somma di 60.000,00 euro;anche in questo giudizio resisteva [OSCURATO:PERSONA], mentre EnricoArlotta si costituiva non opponendosi alla domanda del figlio e spiegandoulteriore domanda riconvenzionale trasversale nei confronti della moglieper ottenerne, in particolare, la condanna al pagamento di somme;i giudizi venivano riuniti, e, all’esito, il Tribunale: rigettava ledomande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nel primo giudizio, R.G. 11892/2015;rigettava la domanda di simulazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nelsecondo giudizio R.G. 20576/2015; rigettava la domanda revocatoriaproposta da [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo giudizio R.G. 20576/2015;Numero registro generale 26196/2024Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 20268/2026Data pubblicazione 16/06/2026dichiarava inammissibili le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizioR.G. 20576/2015; rigettava la domanda proposta di [OSCURATO:PERSONA] perla condanna a titolo di responsabilità aggravata; dichiarava integralmentecompensate tra le parti le spese;la Corte di secondo grado adita: rigettava l’appello principaleinterposto da [OSCURATO:PERSONA]; dichiarava inammissibile l’appelloincidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]; in parziale accoglimentodell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] liquidava, in suo favore, lespese di lite di primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchéle spese di lite del secondo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA],compensando queste ultime tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentredisattendeva la stessa impugnazione in punto di condanna perresponsabilità processuale aggravata;per quanto ancora qui di utilità, la Corte territoriale osservava che:- l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] era tardivo perché propostooltre il termine di cui all’art. 325, cod. proc. civ., decorrente dallanotifica dell’appello principale e, comunque, perché introdotto il15 gennaio 2020, in vista dell’udienza del 5 febbraio 2020, maoltre il termine semestrale di cui all’art. 327, cod. proc. civ., dalladata, del 19 aprile 2019, di pubblicazione della sentenza gravata;- ciò posto, la suddetta impugnazione, quale adesiva rispetto aquella di [OSCURATO:PERSONA], quand’anche si fosse ritenutaammissibile – riconducendola alla fattispecie oggetto delladecisione delle Sezioni Unite di questa Corte, adottata con lasentenza n. 8486 del 28 marzo 2024 – sebbene (cioè) rivoltacontro la parte destinataria dell’impugnazione principale, ovvero,nel caso, [OSCURATO:PERSONA], doveva, comunque, essere rigettataal pari dell’appello principale a cui aveva inteso aderire;- di contro, l’appello incidentale tardivo “autonomo”,contestualmente proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronunciaNumero registro generale 26196/2024Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 20268/2026Data pubblicazione 16/06/2026di rigetto delle proprie domande formulate nel giudizio R.G.11892/2015, risultava inammissibile atteso che l’interesseall'impugnazione tardiva non poteva reputarsi sorto per effettodell'impugnazione principale proposta contro la decisione dirigetto delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizioriunito R.G. 20576/2016;- pur non utilizzando formule sacramentali, [OSCURATO:PERSONA] avevainfatti proposto questo appello incidentale “autonomo”, rispetto aquello svolto da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appellointrodotto con impugnazione principale da [OSCURATO:PERSONA], sullabase di due motivi, avverso, come detto, le statuizioni di rigettodelle proprie domande formulate nel giudizio R.G. 11892/2015;- nello specifico, il suddetto appellante incidentale, con il primomotivo aveva censurato la sentenza gravata nella parte in cuiaveva affermato l’improponibilità di un’azione di simulazione conriguardo all’accordo di separazione omologato, deducendo che ilprimo giudice aveva errato fondando la decisione su principîgiurisprudenziali successivamente mutati in senso favorevole aldeducente appellante;- con il secondo motivo, invece, aveva censurato la sentenzagravata nella parte in cui non aveva ritenuto ammissibile la provaper testimoni della simulazione;avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA],affidandosi a un mezzo;resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA];ha depositato altresì controricorso, aderendo al ricorso principale,Rilevato checon il motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.331, 334, 343, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe erratoNumero registro generale 26196/2024Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 20268/2026Data pubblicazione 16/06/2026mancando di considerare che l’appello incidentale tardivo “autonomo”,proposto dal deducente, era ammissibile proprio in ragione dei principîaffermati dalle richiamate Sezioni Unite, atteso che l’interesse aimpugnare era da correlare all’impugnazione incidentale di SaveriaCassardo, e di tale conclusione, infatti, non avrebbe potuto neppure peripotesi dubitarsi qualora l’appellante principale, con i medesimi motivi,fosse stata lei.Considerato cheil motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati;questa Corte ha chiarito che «il principio secondo cui l'impugnazioneincidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le formedell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinatariadell’impugnazione principale è applicabile anche con riferimentoall’interesse insorto a séguito di un’impugnazione incidentale tardiva;d’altra parte, la stessa lettera dell’art. 343 cod. proc. civ. prevede lapossibilità di un appello incidentale il cui interesse sorga dall'impugnazioneproposta da altra parte che non sia l'appellante principale, disponendo cheesso, anziché con comparsa depositata venti giorni prima dell’udienza,debba e possa proporsi nella prima udienza successiva alla proposizionedell'impugnazione stessa» (pag. 46 di Cass., Sez. U., 28/3/2024, n.8486);l’ampiezza del principio deve dunque ritenersi estesa ancheall’impugnazione avverso l’altro impugnante incidentale;le Sezioni Unite affrontavano il tema di più coobbligati in solido, equindi al rischio di perdere l’azione di regresso vuoi nei confronti del primocoobbligato impugnante principale vuoi nei confronti del secondoimpugnante incidentale tardivo, e la logica dirimente sottesa alla soluzioneimpone di valutare l’insorgenza dell’interesse proprio del secondo(ulteriore) appellante incidentale tardivo rispetto alle implicazioni delprimo appello incidentale;Numero registro generale 26196/2024Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 20268/2026Data pubblicazione 16/06/2026dunque, non rileva (come osservato in controricorso da SaveriaCassardo) la scindibilità o meno delle cause, bensì la dinamicadell’interesse;nel caso, una volta proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] appello incidentale, sianei confronti dell’appellante principale che nei confronti dell’altroappellato, e ciò sia per la condanna, di entrambi, alle spese in prime curecompensate (peraltro accolto) sia, parimenti, avverso il rigetto delladomanda a titolo responsabilità processuale aggravata, ritenutoscrutinabile tale appello era da quest’impugnazione, sebbene incidentale,che doveva dirsi sorto l’interesse dell’[OSCURATO:PERSONA] a impugnare a sua volta,anche contro il già appellante incidentale, trasversalmente, i rigetti dellesue domande nel primo giudizio sebbene distinto da quello introdottodall’appellante principale e poi riunito, proprio perché l’assetto degliinteressi complessivi era stato al riguardo rimesso in discussione (cfr.,utilmente, Cass.,17/04/2024, n.10477, secondo cui, in base al principiodell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva èammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, siaquando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro ilricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione, necaso adesiva, rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale:nella specie, pur in una ipotesi in cui l’interesse insorto è stato correlatoall’impugnazione principale, è stata confermata, sul punto, la decisione dimerito che, in un procedimento formato da tre giudizi riuniti con pluralitàdi parti, aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardivadella compagnia assicuratrice della responsabilità civile che, pur nonessendo parte dei due giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dellaresponsabilità dell'assicurata, avrebbe potuto subire un aggravamentodella propria responsabilità indennitaria dall'accoglimento dell'appelloprincipale);Numero registro generale 26196/2024Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 20268/2026Data pubblicazione 16/06/2026alla fondatezza nei suindicati termini del motivo conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesiprincipi applicazione;il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudiziodi cassazione, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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