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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 17759/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 91) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la sussistenza della contestata aggravante ex art. 625, n. 7, cod. pen., posto che i giudici di merito hanno motivatamente escluso che la bicicletta oggetto del tentativo di furto fosse parcheggiata all'interno di un "parco privato"; hanno, inoltre, congruamente affermato che la sussistenza della citata aggravante non è esclusa dalla presenza di un impianto di video-sorveglianza, che non può garantire l'immediata interruzione dell'azione criminosa.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 91) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la sussistenza della contestata aggravante ex art. 625, n. 7, cod. pen., posto che i giudici di merito hanno motivatamente escluso che la bicicletta oggetto del tentativo di furto fosse parcheggiata all'interno di un "parco privato"; hanno, inoltre, congruamente affermato che la sussistenza della citata aggravante non è esclusa dalla presenza di un impianto di video-sorveglianza, che non può garantire l'immediata interruzione dell'azione criminosa. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17759/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris