CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11740/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa, in forza di procura speciale e nomina poste amargine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: PTRVNC 75H50 H501 I).- RICORRENTE –CONTROl’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RESISTENTE –Numero registro generale 17025/2020Numero sezionale 1706/2026Numero di raccolta generale 11740/2026Data pubblicazione 29/04/2026per la cassazione della sentenza n. 84/13/2020 della Commissionetributaria regionale del Lazio, depositata in data 9 gennaio 2020, nonnotificata.UDITA la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienzacamerale del 24 febbraio 2026, celebratasi da remoto.1. Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenzia delleEntrate, a seguito di dichiarazione docfa per lavori che avevanocomportato una diversa distribuzione degli spazi interni (conproposta, per quanto interessa, di classe 5 e consistenza di vani di8,5, con rendita pari a 3.094,87 €), procedeva al riclassamento delbene in classe 5, con consistenza di vani 9, rideterminando la renditanella somma di 3.276,92 €.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionaledel Lazio rigettava l’appello proposto dalla contribuente, ritenendoche:- la sentenza n. 11842/3/2016 della Commissione provinciale diRoma, che aveva accolto il ricorso proposto dalla dante causa dellaricorrente contro un precedente avviso di accertamento emesso aisenso dell’art. 1, comma 335, della legge 311/2004, non potessecostituire giudicato opponibile, in quanto la predetta pronuncia resatra parti diverse, aveva ad oggetto altra pretesa (revisione perclassamento per microzone comunali) del tutto estranea a quella inoggetto, osservando che la contribuente non poteva chiederel’attribuzione di una rendita minore (con classe 4) a quella dallastessa proposta (classe 5);Numero registro generale 17025/2020Numero sezionale 1706/2026Numero di raccolta generale 11740/2026Data pubblicazione 29/04/2026- l’avviso di accertamento non poteva considerarsi tardivo inquanto il termine di un anno previsto dall’art. 1, comma 3, d.m. n.701/1994 per la determinazione da parte dell’Ufficio della renditadefinitiva rispetto a quella proposta dalla contribuente, non dovevaritenersi perentorio, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità;- l’avviso doveva considerarsi, altresì, correttamente motivato eche l’Ufficio «[…] fin dal primo grado di giudizio ha indicatoanaliticamente i parametri tecnici applicati per addivenire all’aumentodel mezzo vano in più, parametri riproposti nell’ultima pagina dellecontrodeduzioni depositate il 7 febbraio 2018 ai quali occorre farriferimento» (così nella pronuncia impugnata);- l’Ufficio aveva provato i fatti costitutivi dell’avviso;- l’atto risultava firmato digitalmente dal responsabile delprocedimento, ai sensi dell’art. 1, comma 375, della legge n.311/2004.3. Con atto notificato in data 6 luglio 2020 [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione contro la menzionata pronunciasulla base di sette motivi, poi depositando memoria ex art. 380-bis.1.c.p.c. in data 12 gennaio 2026.4. L’Agenzia delle Entrate depositava nota con cui, dando atto dinon essersi costituita nei termini, riservava la facoltà di partecipareall’udienza di discussione della causa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di esaminareprima il sesto motivo, in quanto teoricamente pregiudiziale.Numero registro generale 17025/2020Numero sezionale 1706/2026Numero di raccolta generale 11740/2026Data pubblicazione 29/04/20261.1. Con detta censura l’istante ha dedotto, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 375,della legge n. 311/2011 e 42 d.P.R. n. 600/1973, con riferimento allasottoscrizione dell’avviso, assumendo che l’atto di accertamentoimpugnato non poteva ricondursi ad una procedura automatizzata eche la firma a stampa presuppone l’emanazione di un provvedimentodirigenziale, indicando il nominativo del funzionario responsabile e lafonte dei dati, laddove l’Agenzia nulla aveva provato in giudizio circail potere di adozione dell’atto.1.2. La doglianza va dichiarata inammissibile per difetto diautosufficienza.La contestazione si articola sulla non riconducibilità dell’avviso aduna procedura automatizzata e sulla mancata indicazione delprovvedimento dirigenziale di nomina del funzionario e della fontedati.Ciò posto, a parte l’assertiva e non meglio chiarita diversità traavviso di accertamento, di rettifica e di nuova determinazione diclassamento, essendo tali due ultime operazione inclusenell’accertamento, conta osservare che la mancata trascrizionedell’avviso nel ricorso nella parte oggetto di censura impedisce diverificare se lo stesso sia stato adottato con procedura automatizzata,e in che termini e con quale contenuto era stata eseguita l’indicazionea stampa del nominativo del responsabile del procedimentonominativo.In tale deficit espositivo resta integrato il vizio formale diautosufficienza del motivo, che lo rende inammissibile.2. Va, invece, respinta la prima ragione di impugnazione con laquale l’istante ha dedotto, a mente dell’art. 360, primo comma, num.Numero registro generale 17025/2020Numero sezionale 1706/2026Numero di raccolta generale 11740/2026Data pubblicazione 29/04/20263., c.p.c., la violazione dell’art. 74 della legge n. 342/2000, 69, 69-bisd.lgs. n. 546/1992, 24, 53, 97 Cost. e 2909 c.c., contestando lavalutazione del Giudice regionale nella parte in cui non ha ravvisato lasussistenza del giudicato derivato dalla pronuncia n. 11842/3/2016della Commissione tributaria provinciale di Roma, che avevariconosciuto la classe 4 e la consistenza dei vani bel numero di 8,5.Al riguardo, va subito chiarito che, al momento della notificadell’avviso oggetto di esame (16 giugno 2016, come indicato inricorso), non risultava (e non poteva risultare, stante l’oggettivaimpossibilità del decorso del termine per appellare ai sensi dell’art. 51d.lgs. n. 546/19992 anche in caso di notifica della pronuncia di primogrado) il passaggio in giudicato della citata sentenza (depositata il 18maggio 2016, come indicato in ricorso), per cui si rivela nonpertinente il riferimento agli artt. dell’art. 74 della legge n. 342/2000,69, 69-bis d.lgs. n. 546/1992.Va poi considerata corretta la valutazione del Giudice regionalenella parte in cui ha ritenuto che la stessa contribuente avevarichiesto la classe 5 con la dichiarazione docfa, in termini confermatidall’avviso, per cui detto tema non poteva costituire oggetto diesame, con conseguente irrilevanza del dedotto giudicato.Quanto al profilo della consistenza dei vani catastali, al predettogiudicato formale si sovrappone il deficit motivazionale dell’avviso,come verrà chiarito in seguito.3. Va dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. laseconda censura, con la quale la ricorrente ha lamentato, a mentedell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1,comma 3, 10 d.m. n. 701/1994, 3 e 24 Cost., nonché dell’art. 154c.p.c., per avere il Giudice regionale ritenuto la natura ordinatoria delNumero registro generale 17025/2020Numero sezionale 1706/2026Numero di raccolta generale 11740/2026Data pubblicazione 29/04/2026termine di dodici mesi ivi previsto per fornire riscontro alla renditaproposta con la dichiarazione presentata dai contribuenti.3.1. È, difatti, consolidato l’orientamento di questa Corte secondoil quale la procedura di cui al d.m. n. 701/1994, che consente altitolare di diritti reali sui beni immobili di proporne la rendita, ha ilsolo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto e il suoaggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensidell'art. 56 d.P.R. n. 1142/1949, la funzione di "rendita proposta",fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla quantificazionedella rendita definitiva.Ne consegue che il termine massimo di dodici mesi dallapresentazione della dichiarazione, assegnato all'ufficio per la"determinazione della rendita catastale definitiva", ha naturameramente ordinatoria, non essendone il carattere perentorioespressamente previsto dalla norma regolamentare, né potendoricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con cui èassolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione oall'aggiornamento delle rendite catastali, con la conseguenza che ilverificarsi delle scadenze non comporta la decadenza perl'amministrazione dal potere di rettifica (v., tra le tante, Cass. n.4752/2021, Cass. n. 11844/2017; Cass. n. 11523/2015; Cass. n.6441/2014; Cass. n. 15542/2010).Non vi è stato, quindi, alcun consolidamento della renditaproposta dalla contribuente, né decadenza dal potere di accertamentoper effetto del mancato riscontro da parte dell’Ufficio nel termine didodici mesi alla dichiarazione cd. docfa presentata dall’istante ed ilmotivo non offre spunti per una rimeditazione del citato, consolidato,orientamento della Corte.Numero registro generale 17025/2020Numero sezionale 1706/2026Numero di raccolta generale 11740/2026Data pubblicazione 29/04/20264. Con la terza doglianza la contribuente ha eccepito, a mentedell’art. 360, primo comma, num. 3., c.p.c., la violazione degli artt. 7della legge n. 212/2000 e 2697 c.c..La contestazione coinvolge il difetto di motivazione dell’avvisosotto vari profili, concernenti la mancata indicazione dei dati posti abase del metodo comparativo applicato e l’assenza del sopralluogo,così come nessuna spiegazione era stata fornita in ordineall’incremento della consistenza dei vani da 8,5 a 9.4.1. Il motivo va accolto in relazione a tale ultimo profilo,ribadendo sul punto che è non pertinente la contestazione sulla classeaccertata dall’Ufficio (classe 5), in quanto è risultata confermativa diquella proposta (classe 5) dalla contribuente.Con riferimento alla consistenza dei vani va, infatti, evidenziatoche, in presenza di una diversa determinazione della consistenza deivani catastali da parte dell’Ufficio, questa Corte, di recente, dandoconto delle diverse opzioni interpretative emerse nella riflessionegiurisprudenziale, ha affermato il seguente principio di diritto: «Intema di catasto, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvengaa seguito della dichiarazione presentata dal contribuente con cd.procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell’avviso diaccertamento, nel caso di rettifica del numero dei vani catastalidichiarati, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivie della classe attribuita, atteso che la determinazione del vano utile,che incide su classe e rendita catastale dell’unità immobiliare,dipende da una pluralità di dati fattuali che a vario titolo concorronoalla sua identificazione in ragione della destinazione funzionale, dellaconnotazione strutturale e della stessa estensione superficiaria delvano, così che della relativa rettifica l’amministrazione deve dareNumero registro generale 17025/2020Numero sezionale 1706/2026Numero di raccolta generale 11740/2026Data pubblicazione 29/04/2026specifico conto» (cfr. Cass. n. 17624/2024, cui adde Cass. n.17350/2025).Rinviando agli ampi contenuti della prima delle suddettepronunce, va osservato che in essa si è precisato quanto segue:- è ben vero – come si assume in senso contrario – che la rettificadei vani dichiarati consegue da una diversa qualificazione degli«elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), chevengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplinaregolamentare in materia catastale»; ciò non di meno, però, siffattaqualificazione incide sul (in ipotesi discostandosi dal) dato oggettivorappresentato nella dichiarazione docfa (quanto al numero dei vani)e, così operando, deve dar conto del dato fattuale specifico – perl’appunto oggetto di difforme qualificazione – che sia stato posto abase della rettifica;- la valutazione in discorso – che viene operata in difformità diquella espressa nella dichiarazione docfa di parte – può, difatti,incidere sulla «destinazione principale (camera, stanza, salone,galleria e simili), nell'uso ordinario della unità immobiliare» (d.P.R. n.1142 del 1949, art. 45) – e, dunque, correlarsi alla considerazione(anche) della «superficie … stabilita in ogni zona censuaria perciascuna categoria e classe» (d.P.R. cit., art. 47) – ovvero su di unadestinazione accessoria, a servizio diretto o meno dei vani adestinazione principale, ovvero quale dipendenza (d.P.R. cit., artt. 46e 51); nell’uno, così come nell’altro caso, evidente rimanendo che larettifica incide sul dato fattuale oggetto di dichiarazione perché (inipotesi) rideterminata la destinazione, la connotazione strutturale, lastessa estensione superficiaria del vano;Numero registro generale 17025/2020Numero sezionale 1706/2026Numero di raccolta generale 11740/2026Data pubblicazione 29/04/2026- e di una siffatta rettifica deve darsi conto non potendosiassumere l’invarianza dei dati oggettivi rappresentati nelladichiarazione docfa se, per l’appunto, la rideterminazione del numerocomplessivo dei vani può trovare la sua ragion d’essere in unadifforme considerazione (così in una immutazione) degli elementi difatto che, a vario titolo, concorrono alla identificazione del vano utile(così Cass. n. 17624/2024).4.2. Alla luce di tale principio, va allora riconosciuto comel'incremento della consistenza implicasse l'accertamento di elementifattuali richiedenti, già nell'avviso e quindi prima che nella sedeprocessuale, una più diffusa motivazione e che l’accertamento di unmaggior numero dei vani comportasse non già una mera edinsignificante 'rettifica', ma proprio una diversa ricostruzione dielementi estimativi di origine prettamente fattuale (cfr. Cass. n.12278/2021).5. Nella valutazione che precede resta assorbito – come si diceva- il tema del giudicato, nonché l’esame del quarto motivo (violazionedell’art. 8 d.P.R. n. 138/1998 e 6, 7, 13, 44, 45, 46, 47 e 61 d.P.R. n.1142/1972 in tema di computo della consistenza), della quintacensura (concernente la motivazione apparente della pronuncia inordine alla consistenza dei vani) ed ovviamente del settimo motivo,avente riguardo le spese di giudizio.6. Alla stregua di quanto precede, l’impugnata sentenza va,pertanto, cassata.La rendita catastale è stata unitariamente attribuita, considerandoil maggior numero di vani, per cui il ravvisato difetto di motivazionedell’avviso non può che condurre al suo integrale annullamento.Numero registro generale 17025/2020Numero sezionale 1706/2026Numero di raccolta generale 11740/2026Data pubblicazione 29/04/2026Ciò spiega la decisione nel merito, non essendo necessari altriaccertamenti in fatto, stante la natura tombale del vizio, accogliendol’originario ricorso della contribuente ed annullando l’avvisoimpugnato.7. Il sopravvenuto intervento di questa Corte sul tema sopraesaminato e che ha condotto all’accoglimento del ricorso giustifical’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, il terzo motivo diimpugnazione, rigetta il primo, dichiara inammissibile la seconda e lasesta censura e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nelmerito, accoglie l’originario ricorso della contribuente ed annullal’avviso impugnato.Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026,celebratasi da remoto .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]