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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 maggio 2019

Cassazione n. 00392/2026

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hiestodichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con decreto del 3 luglio 2025, il Magistrato di sorveglianza di Massa rigettava larichiesta formulata da XXXXXXXXXXXXXXXX - condannato alla pena di anni 8 mesi 11 direclusione ed euro 2700,00 di multa e sottoposto al regime di affidamento in prova alservizio sociale - avente ad oggetto l’autorizzazione ad espiare la pena residua in Romaniae, in subordine, l’autorizzazione ad ivi trascorrere due settimane consecutive.Dopo aver ripercorso l’iter dell’esecuzione della pena (nel corso della quale, ilricorrente, entrato in istituto il 31.5.2019, dapprima, veniva ammesso al lavoro esternopresso la società MIVESOF s.r.l.; successivamente, all’affidamento terapeutico che davaesito positivo; nel proseguo, otteneva plurime autorizzazionia recarsi in Romania per motividi lavoro), osservava che le informazioni assunte tramite la Guardia di Finanzaevidenziavano che egli aveva percepito dalla società datrice di lavoro redditi decrescentinegli anni (da euro 16.239,63 nel 2021 ad euro 6251,01 nel 2024); che conduce in locazioneun immobile per il quale corrisponde un canone di locazione di euro 9300,00 annui; che lalegale rappresentante della società datrice di lavoro, compagna di vita del ricorrente, neglistessi anni ha percepito redditi estremamente modesti; che la società non ha depositato ibilanci in camera di commercio; che il bilancio della società in Romania è stato prodotto inlingua rumena e non contiene le principali indicazioni; che non risulta documentazioneidonea a provare l’attività lavorativa che egli è stato autorizzato a compiere al di fuori dellaprovincia e della regione.Richiamava, inoltre, il protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Sorveglianza di Genova el’UEPE, che ha qualificato come irricevibili le richieste di recarsi all’estero in corso di misura,salvo che in precedenza siano state accordati autorizzazioni in tal senso.Concludeva, quindi, ritenendo di non poter accogliere l’istanza di autorizzazione arecarsi all’estero, e di dover sospendere tutte le autorizzazioni sino ad ora concesse direcarsi al di fuori della provincia, salvo esplicita autorizzazione da richiedersi almeno cinquegiorni prima corredata della documentazione attestante le esigenze di lavoro.2.Avverso la menzionata ordinanza propone ricorso per cassazione l’odierno ricorrentearticolando un unico motivo di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., siespone nei limiti strettamente necessari per la motivazione.Il difensore del ricorrente, dopo aver illustrato le ragioni a fondamento dell’esperibilitàdel ricorso in cassazione avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza in tema dimodifica delle prescrizioni imposte con l’affidamento in prova al servizio sociale, denuncia laviolazione di legge e, in particolare, del d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 38, che consentel’esecuzione della misura alternativa alla detenzione anche in un paese estero membrodell’Unione Europea, nel quale l’istante abbia la residenza legale e abituale.

Lamenta che ilmagistrato di sorveglianza abbia omesso qualsiasi motivazione sul punto e richiama i principiespressi da questa Corte, Sez. 1, con sentenza n. 8411 del 2025.3.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per genericità,osservando che il magistrato di sorveglianza ha respinto l’istanza con motivazionecongruapriva di vizi logici, non avendo ritenuto provata la domiciliazione e il trasferimento diresidenza in Romaniaed avendo ritenuto sfornita di adeguata motivazione l’istanza nonessendo state specificate né documentatele esigenze lavorative e rimanendo indefinite lesvolgere l’odierno ricorrente.

A fronte di tali argomenti di rigetto, la censura mossa dalricorrente sarebbe aspecifica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.2.Questa Corte ha, ormai da tempo, chiarito che «in tema di misure alternative alladetenzione, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, èconsentita l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debbasvolgersi in uno Stato estero membro dell'Unione Europea dove il condannato abbiaresidenza legale ed abituale, in conformità a quanto disposto dal menzionato decretolegislativo» (Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338).

Ha, altresì, affermato chel’esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Statodell'Unione europea ove il condannato sia residente,qualora detto Stato abbia datosull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni disospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensionecondizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38,in quanto l'affidamento è assimilabile ad una "sanzione sostitutiva" ai sensi dell'art. 2, lett. e),di tale decreto, quale sanzione che "impone obblighi ed impartisce prescrizioni", compatibilicon quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamentoalternativo al carcere» (Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144).La Corte ha, tuttavia, precisato che grava sull’istante l’onere di fornire prova deipresupposti legali per disporre l’esecuzione della misura alternativa in un Paese straniero.Spetta, infatti, all’[OSCURATO:PERSONA] che ha ammesso il condannato alla misura alternativadettandone le relative prescrizioni, di verificare se sussistono i presupposti che consentanodi realizzare nel paese estero le finalità proprie dell’istituto ovvero la rieducazione del reo ela prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati e tale valutazione deve esserecompiuta sulla base delle allegazioni e della documentazione dell’interessato, il quale nonpuò far gravare sugli organi amministrativi (italiani e stranieri) e giudiziari italiani i propri oneridi allegazione concernenti quegli elementi minimi, pertinenti alle sue condizioni di vita e alleproprie allegazioni, necessarie per la delibazione, da parte del Tribunale di sorveglianza,dell’istanza di esecuzione della misura alternativa all’estero (Sez. 1, n. 23270 del 20.6.2025,Rv 288282).3.

Tanto premesso, si osserva che il magistrato di sorveglianza, nell’adempimentodell’obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti per consentire l’esecuzione all’esterodella misura alternativa dell’affidamento in prova, ha sollecitato il ricorrente a forniredocumentazione ulteriore rispetto a quella allegata dall’istante ed ha disposto ancheaccertamenti d’ufficio tramite la Guardia di Finanza.

All’esito dell’istruttoria, ha valutato che ladocumentazione prodotta non è idonea a dimostrare l’attività svolta in Italia e all’estero,avendo evidenziato che i redditi dichiarati sono modesti e, comunque, insufficienti a farfronte al pagamento del canone dell’abitazione che conduce in locazione; che non risultadocumentazione idonea a dimostrare l’attività lavorativa che egli svolge, in concreto, in Italiae in Romania (limitandosi le relazioni dell’UEPE a riportare quanto dichiaratodall’interessato); che non risulta documentazione idonea a provare l’attività lavorativa cheegli dichiara di svolgere fuori regione (ad es. fatture, ordini, bonifici, etc.).A fronte di tale argomentazione che pare immune da vizi logici e da contraddizioni, ilricorrente si è limitato a sostenere che il magistrato non abbia motivato in ordine allapossibilità che venga eseguita all’estero la misura sostitutiva della detenzione.La censura è infondata, posto che il magistrato non ha negato detta possibilità, ma haritenuto che la documentazione prodotta e le informazioni raccolte non consentissero diprovare l’attività lavorativa asseritamente svolta e, quindi, uno degli elementi decisivi permotivare l’esecuzione all’estero, tenuto conto della finalità della misura sostitutiva.Si osserva, in aggiunta, che il ricorrente non ha in alcun modo confutato leargomentazioni sulle quali si fonda il rigetto, sicché il ricorso si presenta infondato.5.

Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.6.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condannadella parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hiestodichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con decreto del 3 luglio 2025, il Magistrato di sorveglianza di Massa rigettava larichiesta formulata da XXXXXXXXXXXXXXXX - condannato alla pena di anni 8 mesi 11 direclusione ed euro 2700,00 di multa e sottoposto al regime di affidamento in prova alservizio sociale - avente ad oggetto l’autorizzazione ad espiare la pena residua in Romaniae, in subordine, l’autorizzazione ad ivi trascorrere due settimane consecutive.Dopo aver ripercorso l’iter dell’esecuzione della pena (nel corso della quale, ilricorrente, entrato in istituto il 31.5.2019, dapprima, veniva ammesso al lavoro esternopresso la società MIVESOF s.r.l.; successivamente, all’affidamento terapeutico che davaesito positivo; nel proseguo, otteneva plurime autorizzazionia recarsi in Romania per motividi lavoro), osservava che le informazioni assunte tramite la Guardia di Finanzaevidenziavano che egli aveva percepito dalla società datrice di lavoro redditi decrescentinegli anni (da euro 16.239,63 nel 2021 ad euro 6251,01 nel 2024); che conduce in locazioneun immobile per il quale corrisponde un canone di locazione di euro 9300,00 annui; che lalegale rappresentante della società datrice di lavoro, compagna di vita del ricorrente, neglistessi anni ha percepito redditi estremamente modesti; che la società non ha depositato ibilanci in camera di commercio; che il bilancio della società in Romania è stato prodotto inlingua rumena e non contiene le principali indicazioni; che non risulta documentazioneidonea a provare l’attività lavorativa che egli è stato autorizzato a compiere al di fuori dellaprovincia e della regione.Richiamava, inoltre, il protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Sorveglianza di Genova el’UEPE, che ha qualificato come irricevibili le richieste di recarsi all’estero in corso di misura,salvo che in precedenza siano state accordati autorizzazioni in tal senso.Concludeva, quindi, ritenendo di non poter accogliere l’istanza di autorizzazione arecarsi all’estero, e di dover sospendere tutte le autorizzazioni sino ad ora concesse direcarsi al di fuori della provincia, salvo esplicita autorizzazione da richiedersi almeno cinquegiorni prima corredata della documentazione attestante le esigenze di lavoro.2.Avverso la menzionata ordinanza propone ricorso per cassazione l’odierno ricorrentearticolando un unico motivo di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., siespone nei limiti strettamente necessari per la motivazione.Il difensore del ricorrente, dopo aver illustrato le ragioni a fondamento dell’esperibilitàdel ricorso in cassazione avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza in tema dimodifica delle prescrizioni imposte con l’affidamento in prova al servizio sociale, denuncia laviolazione di legge e, in particolare, del d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 38, che consentel’esecuzione della misura alternativa alla detenzione anche in un paese estero membrodell’Unione Europea, nel quale l’istante abbia la residenza legale e abituale. Lamenta che ilmagistrato di sorveglianza abbia omesso qualsiasi motivazione sul punto e richiama i principiespressi da questa Corte, Sez. 1, con sentenza n. 8411 del 2025.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per genericità,osservando che il magistrato di sorveglianza ha respinto l’istanza con motivazionecongruapriva di vizi logici, non avendo ritenuto provata la domiciliazione e il trasferimento diresidenza in Romaniaed avendo ritenuto sfornita di adeguata motivazione l’istanza nonessendo state specificate né documentatele esigenze lavorative e rimanendo indefinite lesvolgere l’odierno ricorrente. A fronte di tali argomenti di rigetto, la censura mossa dalricorrente sarebbe aspecifica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.2.Questa Corte ha, ormai da tempo, chiarito che «in tema di misure alternative alladetenzione, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, èconsentita l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debbasvolgersi in uno Stato estero membro dell'Unione Europea dove il condannato abbiaresidenza legale ed abituale, in conformità a quanto disposto dal menzionato decretolegislativo» (Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338). Ha, altresì, affermato chel’esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Statodell'Unione europea ove il condannato sia residente,qualora detto Stato abbia datosull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni disospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensionecondizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38,in quanto l'affidamento è assimilabile ad una "sanzione sostitutiva" ai sensi dell'art. 2, lett. e),di tale decreto, quale sanzione che "impone obblighi ed impartisce prescrizioni", compatibilicon quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamentoalternativo al carcere» (Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144).La Corte ha, tuttavia, precisato che grava sull’istante l’onere di fornire prova deipresupposti legali per disporre l’esecuzione della misura alternativa in un Paese straniero.Spetta, infatti, all’[OSCURATO:PERSONA] che ha ammesso il condannato alla misura alternativadettandone le relative prescrizioni, di verificare se sussistono i presupposti che consentanodi realizzare nel paese estero le finalità proprie dell’istituto ovvero la rieducazione del reo ela prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati e tale valutazione deve esserecompiuta sulla base delle allegazioni e della documentazione dell’interessato, il quale nonpuò far gravare sugli organi amministrativi (italiani e stranieri) e giudiziari italiani i propri oneridi allegazione concernenti quegli elementi minimi, pertinenti alle sue condizioni di vita e alleproprie allegazioni, necessarie per la delibazione, da parte del Tribunale di sorveglianza,dell’istanza di esecuzione della misura alternativa all’estero (Sez. 1, n. 23270 del 20.6.2025,Rv 288282).3. Tanto premesso, si osserva che il magistrato di sorveglianza, nell’adempimentodell’obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti per consentire l’esecuzione all’esterodella misura alternativa dell’affidamento in prova, ha sollecitato il ricorrente a forniredocumentazione ulteriore rispetto a quella allegata dall’istante ed ha disposto ancheaccertamenti d’ufficio tramite la Guardia di Finanza. All’esito dell’istruttoria, ha valutato che ladocumentazione prodotta non è idonea a dimostrare l’attività svolta in Italia e all’estero,avendo evidenziato che i redditi dichiarati sono modesti e, comunque, insufficienti a farfronte al pagamento del canone dell’abitazione che conduce in locazione; che non risultadocumentazione idonea a dimostrare l’attività lavorativa che egli svolge, in concreto, in Italiae in Romania (limitandosi le relazioni dell’UEPE a riportare quanto dichiaratodall’interessato); che non risulta documentazione idonea a provare l’attività lavorativa cheegli dichiara di svolgere fuori regione (ad es. fatture, ordini, bonifici, etc.).A fronte di tale argomentazione che pare immune da vizi logici e da contraddizioni, ilricorrente si è limitato a sostenere che il magistrato non abbia motivato in ordine allapossibilità che venga eseguita all’estero la misura sostitutiva della detenzione.La censura è infondata, posto che il magistrato non ha negato detta possibilità, ma haritenuto che la documentazione prodotta e le informazioni raccolte non consentissero diprovare l’attività lavorativa asseritamente svolta e, quindi, uno degli elementi decisivi permotivare l’esecuzione all’estero, tenuto conto della finalità della misura sostitutiva.Si osserva, in aggiunta, che il ricorrente non ha in alcun modo confutato leargomentazioni sulle quali si fonda il rigetto, sicché il ricorso si presenta infondato.5. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.6. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condannadella parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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