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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 806/2025

ECLI:EU:T:2025:67
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TO0413(04)_INF

Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 17 gennaio 2025 – [OSCURATO:PERSONA] / SRB (Contributi ex ante 2018) (causa T-413/18) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento(SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex-ante per il 2018 – Eccezione di illegittimità – Base giuridica del regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 114 TFUE – Parità di trattamento – Margine di discrezionalità della Commissione – Margine di discrezionalità del SRB – Obbligo di motivazione – Irretroattività – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. Ravvicinamento delle legislazioni – Misure destinate a migliorare il funzionamento del mercato interno nel settore finanziario – Normativa relativa al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di risoluzione degli enti nell’unione bancaria – Regolamento n. 806/2014 – Direttiva n. 2014/59 – Abilitazione del Comitato di risoluzione unico (SRB) a fissare i contributi ex ante e a gestire le risorse finanziarie del Fondo di risoluzione unico (SRF) – Base giuridica – Articolo 114 TFUE (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, considerando da 1 a 4, 9, 12, 19 e 107 e artt. 67 e 76; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/69, considerando da 3 a 5, 9, 10, 103, 104 e 108 e artt. 100 e 101) (v. punti 48-50, 56, 61-65)

2. Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla Commissione per l’adozione di atti delegati – Portata – Stime e valutazioni complesse – Ampio margine di discrezionalità – Direttiva 2014/59 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Fissazione dei criteri di correzione dei contributi ex ante – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Art. 290 TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, considerando 41; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punti 116, 118, 123, 124, 295, 296)

3. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Comitato di risoluzione unico (SRB) – Competenza – Determinazione da parte del SRB di indicatori e sottoindicatori supplementari di rischio per la correzione del calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) in base al profilo di rischio degli enti creditizi – Presunta delega di poteri della Commissione al SRB – Assenza – Ampio potere discrezionale del SRB [Articolo 290, § 1, TFUE; regolamento della Commissione 2015/63, artt. 6, § 1, d), e da § 5 a § 7, e 7, § 4] (v. punti 153, 156, 160, 164, 165, 168-172)

4. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Presa in considerazione delle passività fiduciarie di un ente creditizio nel calcolo di tali contributi – Principio di iscrizione di tali passività nello stato patrimoniale dell’ente interessato – Possibilità di deroga per gli Stati membri che consente agli enti di iscrivere tali passività fuori bilancio – Presenza di distorsioni della concorrenza dovute a tali differenze contabili tra le diverse normative nazionali – Assenza [Art. 114 TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, comma 2d, b); direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59, art. 103, § 2; direttiva del Consiglio 86/635, art. 10, § 1] (v. punti 179-182, 187-189)

5. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Legittimità delle disposizioni che prevedono il metodo di calcolo dei contributi ex ante al SRF – Principio del rispetto del segreto commerciale – Obbligo del SRB di pubblicare e di trasmettere agli enti interessati, in forma aggregata e anonima, le informazioni relative agli enti utilizzate per calcolare il contributo ex ante (Art. 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 41; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della Commissione 2015/63, artt. da 4 a 9; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punti 199-210)

6. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Dati, risalenti a più di cinque anni, contenenti informazioni essenziali sulla posizione commerciale degli altri enti creditizi – Mantenimento del segreto commerciale su tali dati – Presupposti – Attualità delle suddette informazioni sulla posizione commerciale degli enti di cui trattasi (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punti 217-225, 229)

7. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico – Calcolo del fattore di correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio degli enti – Violazione della libertà d’impresa – Assenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 16; regolamento della Commissione 2015/63) (v. punti 273-276, 280)

8. Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Irretroattività – Eccezioni – Presupposti – Conseguimento di un obiettivo di interesse generale e rispetto del legittimo affidamento – Revoca di una decisione del comitato di risoluzione unico (SRB) che fissa contributi ex ante al fondo di risoluzione unico (SRF) al fine di porre rimedio a un difetto di motivazione – Adozione di una decisione che entra in vigore alla data di efficacia della decisione precedente – Assenza di modifiche sull’importo e sul calcolo di detti contributi – Presa in considerazione dell’obiettivo dei contributi al SRF – Ammissibilità (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 2, 67, § 4, 69 e 70) (v. punti 356-359) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] AG è condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico. 3) [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TO0413(04)_INF Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 17 gennaio 2025 – [OSCURATO:PERSONA] / SRB (Contributi ex ante 2018) (causa T-413/18) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento(SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex-ante per il 2018 – Eccezione di illegittimità – Base giuridica del regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 114 TFUE – Parità di trattamento – Margine di discrezionalità della Commissione – Margine di discrezionalità del SRB – Obbligo di motivazione – Irretroattività – Ricorso manifestamente infondato in diritto» 1. Ravvicinamento delle legislazioni – Misure destinate a migliorare il funzionamento del mercato interno nel settore finanziario – Normativa relativa al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di risoluzione degli enti nell’unione bancaria – Regolamento n. 806/2014 – Direttiva n. 2014/59 – Abilitazione del Comitato di risoluzione unico (SRB) a fissare i contributi ex ante e a gestire le risorse finanziarie del Fondo di risoluzione unico (SRF) – Base giuridica – Articolo 114 TFUE (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, considerando da 1 a 4, 9, 12, 19 e 107 e artt. 67 e 76; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/69, considerando da 3 a 5, 9, 10, 103, 104 e 108 e artt. 100 e 101) (v. punti 48-50, 56, 61-65) 2. Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla Commissione per l’adozione di atti delegati – Portata – Stime e valutazioni complesse – Ampio margine di discrezionalità – Direttiva 2014/59 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Fissazione dei criteri di correzione dei contributi ex ante – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Art. 290 TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, considerando 41; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punti 116, 118, 123, 124, 295, 296) 3. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Comitato di risoluzione unico (SRB) – Competenza – Determinazione da parte del SRB di indicatori e sottoindicatori supplementari di rischio per la correzione del calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) in base al profilo di rischio degli enti creditizi – Presunta delega di poteri della Commissione al SRB – Assenza – Ampio potere discrezionale del SRB [Articolo 290, § 1, TFUE; regolamento della Commissione 2015/63, artt. 6, § 1, d), e da § 5 a § 7, e 7, § 4] (v. punti 153, 156, 160, 164, 165, 168-172) 4. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Presa in considerazione delle passività fiduciarie di un ente creditizio nel calcolo di tali contributi – Principio di iscrizione di tali passività nello stato patrimoniale dell’ente interessato – Possibilità di deroga per gli Stati membri che consente agli enti di iscrivere tali passività fuori bilancio – Presenza di distorsioni della concorrenza dovute a tali differenze contabili tra le diverse normative nazionali – Assenza [Art. 114 TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, comma 2d, b); direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59, art. 103, § 2; direttiva del Consiglio 86/635, art. 10, § 1] (v. punti 179-182, 187-189) 5. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Legittimità delle disposizioni che prevedono il metodo di calcolo dei contributi ex ante al SRF – Principio del rispetto del segreto commerciale – Obbligo del SRB di pubblicare e di trasmettere agli enti interessati, in forma aggregata e anonima, le informazioni relative agli enti utilizzate per calcolare il contributo ex ante (Art. 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 41; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della Commissione 2015/63, artt. da 4 a 9; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punti 199-210) 6. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Dati, risalenti a più di cinque anni, contenenti informazioni essenziali sulla posizione commerciale degli altri enti creditizi – Mantenimento del segreto commerciale su tali dati – Presupposti – Attualità delle suddette informazioni sulla posizione commerciale degli enti di cui trattasi (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punti 217-225, 229) 7. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico – Calcolo del fattore di correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio degli enti – Violazione della libertà d’impresa – Assenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 16; regolamento della Commissione 2015/63) (v. punti 273-276, 280) 8. Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Irretroattività – Eccezioni – Presupposti – Conseguimento di un obiettivo di interesse generale e rispetto del legittimo affidamento – Revoca di una decisione del comitato di risoluzione unico (SRB) che fissa contributi ex ante al fondo di risoluzione unico (SRF) al fine di porre rimedio a un difetto di motivazione – Adozione di una decisione che entra in vigore alla data di efficacia della decisione precedente – Assenza di modifiche sull’importo e sul calcolo di detti contributi – Presa in considerazione dell’obiettivo dei contributi al SRF – Ammissibilità (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 2, 67, § 4, 69 e 70) (v. punti 356-359) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] AG è condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico. 3) [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese.
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