CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26309/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 123) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi dedotti sono manifestamente infondati, atteso che la responsabilità del prevenuto per l'illecita detenzione e trasporto della sostanza stupefacente è stata desunta sulla scorta del rinvenimento nella persona del prevenuto, celato all'interno delle mutande, di due involucri di cellophane sigillato con nastro adesivo nero, contenenti ognuno 22 grammi di cocaina; i giudici hanno adeguatamente argomentato sulle modalità della condotta, considerando il quantitativo, la tipologia della sostanza, il luogo del ritrovamento e i mezzi utilizzati ai fini dell'occultamento, valorizzandoli adeguatamente in punto di responsabilità. Anche la pena è stata determinata secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen., valutando la gravità del fatto e la negativa personalità del prevenuto, gravato da plurimi precedenti penali, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così