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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 34321/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena applicata al ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivo di profilo di censura già vagliato e disatteso dal giudice di merito, la cui motivazione risulta sufficiente e non illogica, in ordine all'impossibilità di formulare una prognosi positiva circa l'astensione del ricorrente dalla commissione di ulteriore reati, in ragione dei precedenti di polizia e dell'inottemperanza del predetto all'ordine di abbandonare il territorio nazionale, che denota indifferenza rispetto alle prescrizioni dell'autorità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena applicata al ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivo di profilo di censura già vagliato e disatteso dal giudice di merito, la cui motivazione risulta sufficiente e non illogica, in ordine all'impossibilità di formulare una prognosi positiva circa l'astensione del ricorrente dalla commissione di ulteriore reati, in ragione dei precedenti di polizia e dell'inottemperanza del predetto all'ordine di abbandonare il territorio nazionale, che denota indifferenza rispetto alle prescrizioni dell'autorità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34321/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris