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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 27386/2026

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della Corte d'appello di Caltanissettaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINIche ha chiesto il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Caltanissettaha rigettato l’istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca ex art.673 cod. proc. pen. delle sentenze di condanna per reiterate violazioni dell'art75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 divenute illegittime perché riferite a fatticommessi in costanza di esecuzione della misura di prevenzione personale dellasorveglianza speciale di P.S. inefficace per mancata rivalutazione del requisitodella pericolosità sociale nei termini imposti dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 291 del 2013.A ragione della decisione osserva che la richiesta, oltre ad avere uncontenuto indeterminato, riferendosi a tutte le sentenze di condanna perviolazione delel prescrizioni della misura di sorveglianza risultanti all'ordine diesecuzione non tiene conto dei decreti n: 68 e 32 del 2015 in cui il Giudice dellaprevenzione, esaminando le condotte tenute da [OSCURATO:PERSONA] durante la detenzionecarceraria ritiene accertata la sua pericolosità anche nel periodo di consumazionedei fatti oggetto delle sentenze oggetto della richiesta .In senso contrario non rileva la sentenza di assoluzione del Tribunale di Gelache dà atto di non avere esaminato il contenuto del decreto 32 del 2015.

Taleprovvedimento contiene un'espressa rivalutazione della pericolosità circoscritta alperiodo in cui son state commesse le violazioni oggetto delle condanne.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del difensore difiducia articolando tre motivi.2.1.

Con il primo deduce violazione degli articoli 673, 666 e 125, comma 3,cod. proc. pen. nonché dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011Ad avviso del ricorrente, l'ordinanza impugnata, ha ritenuto generica edindeterminata l’stanza senza considerarne il reale contenuto che individua, anchecon il riferimento alla memoria a corredo, sia il petitum - la revoca tutte di tuttele sentenze di condanna per violazione dell'art 75 d.lgs. n. 159 del 2011 elencatenell’allegato provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 165 del 2023 -sia la causa petendi -la sopravvenuta illegittimità di tale condanne per inefficaciadella misura di prevenzione presupposta a causa della mancata, effettiva econcreta rivalutazione della pericolosità sociale del prevenuto dopo un lungoquasi interrotto stato di detenzione specificato nel certificato storico didetenzione allegato al ricorso.Investita di tale richiesta, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare, perciascuna delle condanne indicate nel provvedimento di cumulo, se nel periodo dicommissione del reato la misura di prevenzione fosse sorretta da unprovvedimento di rivalutazione della pericolosità valido, efficace e nonmeramente apparente.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 666, 673, 125comma 3, cod. proc. pen. e 75 d.lgs. n. 159 dl 2011 nonché manifesta illogicitàdella motivazioneContrariamente a quanto si legge nel provvedimento impugnato, l’istanzaaveva indicato le sentenze del revocare ed era volutamente omnicomprensiva inquanto spettava al giudice dell'esecuzione non alla parte selezionare a priori lesentenze viziate indicate nel provvedimento di esecuzione che costituiva ilperimetro oggettivo della richiestaE stata ignorata la produzione della sentenza assolutoria del Tribunale diGela che rappresenta un precedente, logico e giuridico, di fondamentaleimportanza2.3.

Con il terzo motivo deduce violazione dell'art 666, 673, 125 comma 3,cod. proc. pen. nonché motivazione apparente con riferimento alla sentenzaassolutoria del Tribunale di Gela e sconfinamento nei poteri del giudicedell'esecuzione.L'affermazione secondo cui la sentenza non avrebbe esaminato il contenutodel decreto di rivalutazione e priva di reale contenuto motivazionale; in realtà lasentenza de qua ha accertato in modo puntuale che la necessaria rivalutazionedella pericolosità era stata compiuta con un provvedimento che presentava unamotivazione apparente.La Corte territoriale si è arrogata il compito, estraneo al Giudicedell’esecuzione, di rivalutare nel merito la pericolosità sociale al momento diconsumazione delle violazioni, mentre avrebbe dovuto limitarsi a verificare lavalidità della misura di prevenzione oggetto delle violazioni accertate nellesentenze definitive e in caso di inefficacia revocare le decisioni.2.4.

Con memoria tempestivamente depositata il ricorrete ha ribadito lafondatezza delle censure dedotte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOGli illustrati motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamentein ragione della connessione logica delle questioni poste, non superano il vagliodi ammissibilità.1.

Tutte le censure sono incentrate sulla premessa in diritto che le sentenzeemesse nei confronti del ricorrente per violazioni, ex art. 75, comma 2, d.lgs. n.159 del 2011, delle prescrizioni imposte dal decreto di applicazione dellasorveglianza speciale di P.S. emesso in data 26 ottobre 2012 siano revocabili pergli effetti retroattivi sul giudicato prodotti dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 291 del 2013.La premessa è, però, erronea per quanto osservato nel prosieguo.2.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 291 del 2013:- ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 27dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle personepericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte in cui nonprevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personaleresti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena dellapersona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento diapplicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolositàsociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura;- ha dichiarato, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuovedisposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede che, nel casoin cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causadello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essasottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debbavalutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessatonel momento dell’esecuzione della misura.[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto irragionevole la distinzione di trattamento normativodi due situazioni analoghe, rappresentate, per un verso, dalla sottoposizione amisura di sicurezza personale conseguente al giudicato di condanna (la leggeprevede una doppia valutazione in punto di ricorrenza della condizione dipericolosità al momento della decisione e al momento della esecuzione ai sensidell'art. 679 cod. proc. pen.) e, per altro verso, dalla sottoposizione a misura diprevenzione personale differita per lo stato detentivo del destinatario (la leggenon prevedeva rivalutazione ex officio della condizione di pericolosità prima dellaesecuzione, ma onerava la parte di proporre istanza di revoca della misura aisensi dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956).3.

La sentenza n. 291 del 2013 non ha inciso sui connotati sostanziali dellamisura di prevenzione personale (come, ad esempio è accaduto con la decisionen. 24 del 2019 Corte cost, abolitiva di una delle previsioni di legge in tema dipericolosità semplice), quanto di una decisione che ha reso obbligatorio ciò chein precedenza veniva rimesso alla iniziativa della parte interessata (confermadella attualità di una condizione già espressa in sede cognitiva).Con riferimento alle ricadute dell’intervento demolitorio della [OSCURATO:PERSONA] sulreato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previstodall'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, n. 159, le Sezioni unite della Corte dicassazione hanno precisato che, tenuto conto delle modifiche di cui all'art. 4,comma 1, l. 17 ottobre 2017, n. 161 (che ha introdotto il comma 2-ter dell'art.14, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto, a mente del quale la verifica dellapericolosità deve avvenire ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo lacessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta peralmeno due anni, attraverso un procedimento, nel corso del quale sono assuntele necessarie informazioni), esso «non è configurabile, nei confronti deldestinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto diuna detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità edella persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice dellaprevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura» (Sez.

U, n.51407 del 21/06/2018, Marillo, Rv. 273952 – 01).Nel nuovo assetto normativo, la nuova verifica da parte del giudicecompetente, attestante la pericolosità della persona, costituisce, quindi, unacondizione di efficacia della misura di prevenzione, con la conseguenza che indifetto di tale accertamento, non sussiste il reato di cui all'art. 75, comma 2, deld.lgs. n. 159 del 2011, in quanto non avendo efficacia il provvedimento geneticodella misura di prevenzione, non può configurarsi il fatto penalmente rilevantedella sua violazione.4.

Proprio perché la declaratoria di illegittimità costituzionale della sentenzan. 291 del 2013 ha inciso sulla validità del procedimento esecutivo della misuradi prevenzione, questa Corte di legittimità, nelle decisioni emesse su ricorsiproposti in fase di cognizione, non ha riconosciuto una portata «demolitoria» ditale pronunzia estesa a tutte le violazioni dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011commesse prima della sua pubblicazione, individuando - per principio generale –il limite delle «situazioni esaurite», precisando che «in materia di sorveglianzaspeciale, la valutazione della sussistenza dei presupposti del reato di cui all'art.9, comma 1, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non può essere effettuataalla luce dell'integrazione del quadro normativo risultante dalla sentenza dellaCorte costituzionale n. 291 del 2013 - che ha introdotto la necessità dirivalutazione della pericolosità sociale del sottoposto nell'ipotesi di sospensionedella misura causata dallo stato detentivo del medesimo - qualora l'esecuzionedella misura stessa sia cessata in epoca antecedente alla suddetta pronuncia»(Sez. 1, n. 36583 del 28/03/2017, Maffi, Rv. 271400 – 01) e che per situazioneesaurita deve intendersi l'avvenuta «sottoposizione» alla misura di prevenzionein epoca antecedente alla emissione della sentenza (pur essendo la misura diprevenzione ancora in atto in tale data), anche in ragione della esistenza, sino aldicembre del 2013, dello strumento processuale della revoca ad istanza di parte(Sez. 1 n. 42703 del 13.9.2019, Terlizzi, Rv. 277230).Si tratta di decisioni che non risultano in contrasto con l'arresto espressodalle Sezioni Unite nella sentenza n. 51407 del 21/06/2018 cit. la cui vicendaconcreta era rappresentata da una sottoposizione alla misura di prevenzionepersonale rimasta sospesa - senza rivalutazione ex officio della persistenza dellapericolosità - avvenuta in epoca posteriore alla pubblicazione della sentenza n.291 del 2013 più volte citata.

Il ricordato principio di diritto espresso in talearresto sull’inconfigurabilità del reato di violazione degli obblighi di cui all'art. 75d.lgs. n. 159 del 2011 è, quindi, riferito a tutti i casi in cui la riattivazione oesecuzione della misura di prevenzione personale sia avvenuta in epocaposteriore alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale, in virtùdel rapporto ineludibile tra estremi del caso trattato e decisione adottata.5.

Quanto alle ricadute della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del2013 nella fase esecutiva delle sentenze irrevocabili di condanna per il reato dicui all’art 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, la giurisprudenza di legittimità hachiarito che «in caso di condanna definitiva per il reato di cui all'art. 75, d.lgs. 6settembre 2011, n. 159 (per la violazione, in particolare, dell'obbligo dipermanenza presso l'abitazione in ore notturne), la domanda di revoca dellasentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., non può trovareaccoglimento, in riferimento alle ricadute della sentenza dichiarativa diillegittimità costituzionale n. 291 del 2013, in tutte le ipotesi in cui lasottoposizione alla misura di prevenzione rimasta sospesa, senza previa verificadi ufficio della persistenza della pericolosità, sia avvenuta prima dellapubblicazione della sentenza medesima» (cfr. Sez. 1, n. 31214 del 18/09/2020,Mancuso, Rv. 279799 – 01;Sez. 1, n. 33382 del 2022 e Sez. 1, n. 33382 del2022 non massimate).6.

Con sentenza n. 162 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiaratoillegittimo l'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, limitatamentealle parole «se esso si è protratto per almeno due anni».La sentenza ha ritenuto irragionevole il tempo di due anni, determinato dallegislatore del 2017 (legge n. 161), con il quale si era tradotta in regola generalela «clausola finale» contenuta nella precedente decisione della medesima Corten. 291 del 2013.La nuova pronuncia, al pari di quella del 2013 della quale ricalca leargomentazioni, ha carattere una dimensione e una portata essenzialmenteprocedimentale, con la conseguenza che essa non incide sulle sentenzeirrevocabili che hanno accertato violazioni degli obblighi imposti con una misuradi prevenzione applicata ed eseguita nell’osservanza delle norme procedimentalivigenti che prevedevano la rivalutazione biennale della pericolosità cfr. (cfr. Sez.1, n. 8804 del 2026 e Sez. 7 n. 24080 del 2026 non massimate).7.

Tanto posto, non vi è dubbio che la decisione dichiarativa di illegittimitàcostituzionale n. 291 del 2013 non è in grado di incidere sull’irrevocabilità dellesentenze, peraltro, solo genericamente e quindi inammissibilmente, indicate dalricorrente al Giudice dell’esecuzione nell’istanza originaria, poiché difetta laprecondizione per l’intervento di rimozione del giudicato (correlato alla inefficaciadella fonte di penale responsabilità, rappresentata dall'obbligo violato)rappresentata dalla sottoposizione del richiedente la revoca ex art. 673 cod.proc. pen. alla misura di prevenzione, senza preventivo riesame ex officio dellapericolosità, posteriore al dictum della Corte Costituzionale con la sentenza n.291 pubblicata il 6 dicembre 2013.Come ricostruito nei “motivi nuovi”:- [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura di prevenzione condecreto del 26 ottobre 2012;- la misura è stata interrotta il 17 giugno 2014 e di nuovo applicata in data29 maggio 2015;- nell’anno 2015 la pericolosità è stata rivalutata con decreti del 3 maggio edel 6 ottobre dell’anno 2015.8.

Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile e ciò comporta l'onere per il ricorrente di sostenere lespese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Cortecostituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragionedi ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versila somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassadelle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Caltanissettaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINIche ha chiesto il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Caltanissettaha rigettato l’istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca ex art.673 cod. proc. pen. delle sentenze di condanna per reiterate violazioni dell'art75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 divenute illegittime perché riferite a fatticommessi in costanza di esecuzione della misura di prevenzione personale dellasorveglianza speciale di P.S. inefficace per mancata rivalutazione del requisitodella pericolosità sociale nei termini imposti dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 291 del 2013.A ragione della decisione osserva che la richiesta, oltre ad avere uncontenuto indeterminato, riferendosi a tutte le sentenze di condanna perviolazione delel prescrizioni della misura di sorveglianza risultanti all'ordine diesecuzione non tiene conto dei decreti n: 68 e 32 del 2015 in cui il Giudice dellaprevenzione, esaminando le condotte tenute da [OSCURATO:PERSONA] durante la detenzionecarceraria ritiene accertata la sua pericolosità anche nel periodo di consumazionedei fatti oggetto delle sentenze oggetto della richiesta .In senso contrario non rileva la sentenza di assoluzione del Tribunale di Gelache dà atto di non avere esaminato il contenuto del decreto 32 del 2015. Taleprovvedimento contiene un'espressa rivalutazione della pericolosità circoscritta alperiodo in cui son state commesse le violazioni oggetto delle condanne.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del difensore difiducia articolando tre motivi.2.1. Con il primo deduce violazione degli articoli 673, 666 e 125, comma 3,cod. proc. pen. nonché dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011Ad avviso del ricorrente, l'ordinanza impugnata, ha ritenuto generica edindeterminata l’stanza senza considerarne il reale contenuto che individua, anchecon il riferimento alla memoria a corredo, sia il petitum - la revoca tutte di tuttele sentenze di condanna per violazione dell'art 75 d.lgs. n. 159 del 2011 elencatenell’allegato provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 165 del 2023 -sia la causa petendi -la sopravvenuta illegittimità di tale condanne per inefficaciadella misura di prevenzione presupposta a causa della mancata, effettiva econcreta rivalutazione della pericolosità sociale del prevenuto dopo un lungoquasi interrotto stato di detenzione specificato nel certificato storico didetenzione allegato al ricorso.Investita di tale richiesta, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare, perciascuna delle condanne indicate nel provvedimento di cumulo, se nel periodo dicommissione del reato la misura di prevenzione fosse sorretta da unprovvedimento di rivalutazione della pericolosità valido, efficace e nonmeramente apparente.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 666, 673, 125comma 3, cod. proc. pen. e 75 d.lgs. n. 159 dl 2011 nonché manifesta illogicitàdella motivazioneContrariamente a quanto si legge nel provvedimento impugnato, l’istanzaaveva indicato le sentenze del revocare ed era volutamente omnicomprensiva inquanto spettava al giudice dell'esecuzione non alla parte selezionare a priori lesentenze viziate indicate nel provvedimento di esecuzione che costituiva ilperimetro oggettivo della richiestaE stata ignorata la produzione della sentenza assolutoria del Tribunale diGela che rappresenta un precedente, logico e giuridico, di fondamentaleimportanza2.3. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art 666, 673, 125 comma 3,cod. proc. pen. nonché motivazione apparente con riferimento alla sentenzaassolutoria del Tribunale di Gela e sconfinamento nei poteri del giudicedell'esecuzione.L'affermazione secondo cui la sentenza non avrebbe esaminato il contenutodel decreto di rivalutazione e priva di reale contenuto motivazionale; in realtà lasentenza de qua ha accertato in modo puntuale che la necessaria rivalutazionedella pericolosità era stata compiuta con un provvedimento che presentava unamotivazione apparente.La Corte territoriale si è arrogata il compito, estraneo al Giudicedell’esecuzione, di rivalutare nel merito la pericolosità sociale al momento diconsumazione delle violazioni, mentre avrebbe dovuto limitarsi a verificare lavalidità della misura di prevenzione oggetto delle violazioni accertate nellesentenze definitive e in caso di inefficacia revocare le decisioni.2.4. Con memoria tempestivamente depositata il ricorrete ha ribadito lafondatezza delle censure dedotte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOGli illustrati motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamentein ragione della connessione logica delle questioni poste, non superano il vagliodi ammissibilità.1. Tutte le censure sono incentrate sulla premessa in diritto che le sentenzeemesse nei confronti del ricorrente per violazioni, ex art. 75, comma 2, d.lgs. n.159 del 2011, delle prescrizioni imposte dal decreto di applicazione dellasorveglianza speciale di P.S. emesso in data 26 ottobre 2012 siano revocabili pergli effetti retroattivi sul giudicato prodotti dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 291 del 2013.La premessa è, però, erronea per quanto osservato nel prosieguo.2. La Corte costituzionale con la sentenza n. 291 del 2013:- ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 27dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle personepericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte in cui nonprevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personaleresti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena dellapersona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento diapplicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolositàsociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura;- ha dichiarato, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuovedisposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede che, nel casoin cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causadello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essasottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debbavalutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessatonel momento dell’esecuzione della misura.[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto irragionevole la distinzione di trattamento normativodi due situazioni analoghe, rappresentate, per un verso, dalla sottoposizione amisura di sicurezza personale conseguente al giudicato di condanna (la leggeprevede una doppia valutazione in punto di ricorrenza della condizione dipericolosità al momento della decisione e al momento della esecuzione ai sensidell'art. 679 cod. proc. pen.) e, per altro verso, dalla sottoposizione a misura diprevenzione personale differita per lo stato detentivo del destinatario (la leggenon prevedeva rivalutazione ex officio della condizione di pericolosità prima dellaesecuzione, ma onerava la parte di proporre istanza di revoca della misura aisensi dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956).3. La sentenza n. 291 del 2013 non ha inciso sui connotati sostanziali dellamisura di prevenzione personale (come, ad esempio è accaduto con la decisionen. 24 del 2019 Corte cost, abolitiva di una delle previsioni di legge in tema dipericolosità semplice), quanto di una decisione che ha reso obbligatorio ciò chein precedenza veniva rimesso alla iniziativa della parte interessata (confermadella attualità di una condizione già espressa in sede cognitiva).Con riferimento alle ricadute dell’intervento demolitorio della [OSCURATO:PERSONA] sulreato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previstodall'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, n. 159, le Sezioni unite della Corte dicassazione hanno precisato che, tenuto conto delle modifiche di cui all'art. 4,comma 1, l. 17 ottobre 2017, n. 161 (che ha introdotto il comma 2-ter dell'art.14, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto, a mente del quale la verifica dellapericolosità deve avvenire ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo lacessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta peralmeno due anni, attraverso un procedimento, nel corso del quale sono assuntele necessarie informazioni), esso «non è configurabile, nei confronti deldestinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto diuna detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità edella persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice dellaprevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura» (Sez. U, n.51407 del 21/06/2018, Marillo, Rv. 273952 – 01).Nel nuovo assetto normativo, la nuova verifica da parte del giudicecompetente, attestante la pericolosità della persona, costituisce, quindi, unacondizione di efficacia della misura di prevenzione, con la conseguenza che indifetto di tale accertamento, non sussiste il reato di cui all'art. 75, comma 2, deld.lgs. n. 159 del 2011, in quanto non avendo efficacia il provvedimento geneticodella misura di prevenzione, non può configurarsi il fatto penalmente rilevantedella sua violazione.4. Proprio perché la declaratoria di illegittimità costituzionale della sentenzan. 291 del 2013 ha inciso sulla validità del procedimento esecutivo della misuradi prevenzione, questa Corte di legittimità, nelle decisioni emesse su ricorsiproposti in fase di cognizione, non ha riconosciuto una portata «demolitoria» ditale pronunzia estesa a tutte le violazioni dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011commesse prima della sua pubblicazione, individuando - per principio generale –il limite delle «situazioni esaurite», precisando che «in materia di sorveglianzaspeciale, la valutazione della sussistenza dei presupposti del reato di cui all'art.9, comma 1, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non può essere effettuataalla luce dell'integrazione del quadro normativo risultante dalla sentenza dellaCorte costituzionale n. 291 del 2013 - che ha introdotto la necessità dirivalutazione della pericolosità sociale del sottoposto nell'ipotesi di sospensionedella misura causata dallo stato detentivo del medesimo - qualora l'esecuzionedella misura stessa sia cessata in epoca antecedente alla suddetta pronuncia»(Sez. 1, n. 36583 del 28/03/2017, Maffi, Rv. 271400 – 01) e che per situazioneesaurita deve intendersi l'avvenuta «sottoposizione» alla misura di prevenzionein epoca antecedente alla emissione della sentenza (pur essendo la misura diprevenzione ancora in atto in tale data), anche in ragione della esistenza, sino aldicembre del 2013, dello strumento processuale della revoca ad istanza di parte(Sez. 1 n. 42703 del 13.9.2019, Terlizzi, Rv. 277230).Si tratta di decisioni che non risultano in contrasto con l'arresto espressodalle Sezioni Unite nella sentenza n. 51407 del 21/06/2018 cit. la cui vicendaconcreta era rappresentata da una sottoposizione alla misura di prevenzionepersonale rimasta sospesa - senza rivalutazione ex officio della persistenza dellapericolosità - avvenuta in epoca posteriore alla pubblicazione della sentenza n.291 del 2013 più volte citata. Il ricordato principio di diritto espresso in talearresto sull’inconfigurabilità del reato di violazione degli obblighi di cui all'art. 75d.lgs. n. 159 del 2011 è, quindi, riferito a tutti i casi in cui la riattivazione oesecuzione della misura di prevenzione personale sia avvenuta in epocaposteriore alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale, in virtùdel rapporto ineludibile tra estremi del caso trattato e decisione adottata.5. Quanto alle ricadute della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del2013 nella fase esecutiva delle sentenze irrevocabili di condanna per il reato dicui all’art 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, la giurisprudenza di legittimità hachiarito che «in caso di condanna definitiva per il reato di cui all'art. 75, d.lgs. 6settembre 2011, n. 159 (per la violazione, in particolare, dell'obbligo dipermanenza presso l'abitazione in ore notturne), la domanda di revoca dellasentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., non può trovareaccoglimento, in riferimento alle ricadute della sentenza dichiarativa diillegittimità costituzionale n. 291 del 2013, in tutte le ipotesi in cui lasottoposizione alla misura di prevenzione rimasta sospesa, senza previa verificadi ufficio della persistenza della pericolosità, sia avvenuta prima dellapubblicazione della sentenza medesima» (cfr. Sez. 1, n. 31214 del 18/09/2020,Mancuso, Rv. 279799 – 01;Sez. 1, n. 33382 del 2022 e Sez. 1, n. 33382 del2022 non massimate).6. Con sentenza n. 162 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiaratoillegittimo l'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, limitatamentealle parole «se esso si è protratto per almeno due anni».La sentenza ha ritenuto irragionevole il tempo di due anni, determinato dallegislatore del 2017 (legge n. 161), con il quale si era tradotta in regola generalela «clausola finale» contenuta nella precedente decisione della medesima Corten. 291 del 2013.La nuova pronuncia, al pari di quella del 2013 della quale ricalca leargomentazioni, ha carattere una dimensione e una portata essenzialmenteprocedimentale, con la conseguenza che essa non incide sulle sentenzeirrevocabili che hanno accertato violazioni degli obblighi imposti con una misuradi prevenzione applicata ed eseguita nell’osservanza delle norme procedimentalivigenti che prevedevano la rivalutazione biennale della pericolosità cfr. (cfr. Sez.1, n. 8804 del 2026 e Sez. 7 n. 24080 del 2026 non massimate).7. Tanto posto, non vi è dubbio che la decisione dichiarativa di illegittimitàcostituzionale n. 291 del 2013 non è in grado di incidere sull’irrevocabilità dellesentenze, peraltro, solo genericamente e quindi inammissibilmente, indicate dalricorrente al Giudice dell’esecuzione nell’istanza originaria, poiché difetta laprecondizione per l’intervento di rimozione del giudicato (correlato alla inefficaciadella fonte di penale responsabilità, rappresentata dall'obbligo violato)rappresentata dalla sottoposizione del richiedente la revoca ex art. 673 cod.proc. pen. alla misura di prevenzione, senza preventivo riesame ex officio dellapericolosità, posteriore al dictum della Corte Costituzionale con la sentenza n.291 pubblicata il 6 dicembre 2013.Come ricostruito nei “motivi nuovi”:- [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura di prevenzione condecreto del 26 ottobre 2012;- la misura è stata interrotta il 17 giugno 2014 e di nuovo applicata in data29 maggio 2015;- nell’anno 2015 la pericolosità è stata rivalutata con decreti del 3 maggio edel 6 ottobre dell’anno 2015.8. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile e ciò comporta l'onere per il ricorrente di sostenere lespese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Cortecostituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragionedi ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versila somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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