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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07997/2026

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C.C. 11-3-2026ORDINANZAsul ricorso n. 18031/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Palladinoresistenteavverso l’ordinanza R.G. 7478/2024 cron. 6579/2025 del Tribunale diMonza, depositata il 5-7-2025,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno11-3-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che il ricorso siaaccolto e sia dichiarata la competenza del Tribunale di Monza.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], dopo avere proposto ricorso peraccertamento tecnico preventivo, hanno convenuto avanti il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Ambrosiana ImpiantiNumero registro generale 18031/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 7997/2026Data pubblicazione 31/03/2026s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo di avere stipulato conAstrologo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un contratto di appalto per opere chebeneficiavano del “superbonus 110%” per importo di € 167.084,74 +iva e con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contratto di appalto per opere chebeneficiavano del “bonus edilizio” pari al 50% di detrazione, perimporto di € 85.000,00 + iva; nonché esponendo che l’attività di pre-analisi per entrambi i contratti era stata affidata all’architetto SilviaPavan e la direzioni lavori, con predisposizione e presentazione dellepratiche urbanistiche-edilizie, ecc., al geom. [OSCURATO:PERSONA].Gli attori hanno lamentato l’inadempimento dei convenuti e hannochiesto il risarcimento dei danni.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha eccepito l’incompetenza perterritorio del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Roma in forzadella clausola n. 16 del contratto di appalto e con ordinanza depositatail 5-7-2025 il Tribunale di Monza ha accolto l’eccezione di incompetenzacome formulata; ha escluso che il contratto rientrasse tra quellidisciplinati dal codice del consumo, ha dichiarato l’incompetenza perterritorio del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Roma inrelazione alle domande proposte nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ha condannato gli attori alla rifusione a favore diquesta convenuta delle spese di lite, dando il termine per lariassunzione della causa e disponendo per la prosecuzione del giudizionei confronti delle altre parti con separata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno propostotempestivo regolamento necessario di competenza, affidato a duemotivi.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con memoria.In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio e nei rispettivitermini il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sueconclusioni e hanno depositato memoria illustrativa entrambe le parti.Numero registro generale 18031/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 7997/2026Data pubblicazione 31/03/2026All’esito della camera di consiglio del giorno 11-3-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo articolato motivo i ricorrenti censurano l’ordinanzaimpugnata, sostenendo che la clausola n. 16 del contratto fosse nullaper violazione delle disposizioni del codice del consumo, che comunquela clausola non prevedesse un foro convenzionale esclusivo, che in ognicaso il foro convenzionale fosse derogabile per ragioni di connessioneex art. 40 cod. proc. civ. e in caso di cumulo soggettivo ex art. 33 cod.proc. civ.2.Con il secondo motivo i ricorrenti chiedono che, per effettodell’accoglimento del primo motivo di ricorso, venga cassata anche lapronuncia sulle spese.Il regolamento di competenza deve essere accolto, dichiarando lacompetenza del Tribunale di Monza.In via assorbente rispetto alla disamina della questione relativaall’applicazione alla fattispecie del codice del consumo, si impone ilrilievo che la clausola, nel suo tenore letterale, che la Corte deveprocedere a esaminare e interpretare in quanto giudice del fatto inmateria di regolamento di competenza (Cass. Sez. 6-3 2-10-2020 n.20996, per tutte), non individua la competenza del Tribunale di Romacome esclusiva; la clausola si limita a dichiarare che per “qualsiasicontroversia” “sarà competente il Tribunale di Roma”, senzadichiararne in alcun modo la competenza esclusiva.È già stato ripetutamente enunciato il principio, al quale deveessere data continuità, secondo il quale la designazione convenzionaledi un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione divolontà inequivoca, desumibile dall’utilizzo dell’aggettivo “esclusivo”,oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attivitàinterpretativa, dimostrino la comune volontà di attribuire il carattere diNumero registro generale 18031/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 7997/2026Data pubblicazione 31/03/2026esclusività a quel foro; in carenza di tale univoco contenuto dellapattuizione, il foro va designato come facoltativo, con conseguentenecessità, in caso di formulazione dell’eccezione di incompetenza, dicontestare -a pena di inammissibilità dell’eccezione- tutti i foriconcorrenti (Cass. Sez. 3 18-12-2024 n. 33203, Cass. Sez. 3 17-7-2023 n. 20713, Cass. Sez. 6-3 25-1-2018 n. 1838); specificamente, laclausola con la quale venga stabilita la competenza di un determinatoforo per qualsiasi controversia non è idonea a individuare un foroesclusivo (Cass. Sez. 6-2 4-9-2014 n. 18707, Cass. Sez. 3 9-8-2007n. 17449).Quindi, non prevedendo la clausola la competenza esclusiva delTribunale di Roma e non avendo la convenuta contestato i fori di cuiagli artt. 19 e 20 cod. proc. civ., rimane radicata la competenza delTribunale di Monza, adito dagli attori.L’annullamento dell’ordinanza impugnata travolge anche lastatuizione sulle spese, con la conseguenza che il secondo motivo diricorso è assorbito.Si rimette al Tribunale di Monza anche la statuizione sulle spese delpresente giudizio.

P.Q.MLa Corte annulla l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza delTribunale di Monza; fissa termine per la riassunzione ex art. 50 cod.proc. civ. di giorni sessanta, decorrente dalla data di comunicazione deldeposito della presente ordinanza, rimettendo al Tribunale di Monzaanche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte suprema di cassazione il giorno 11-3-2025Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C.C. 11-3-2026ORDINANZAsul ricorso n. 18031/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Palladinoresistenteavverso l’ordinanza R.G. 7478/2024 cron. 6579/2025 del Tribunale diMonza, depositata il 5-7-2025,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno11-3-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che il ricorso siaaccolto e sia dichiarata la competenza del Tribunale di Monza.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], dopo avere proposto ricorso peraccertamento tecnico preventivo, hanno convenuto avanti il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Ambrosiana ImpiantiNumero registro generale 18031/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 7997/2026Data pubblicazione 31/03/2026s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo di avere stipulato conAstrologo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un contratto di appalto per opere chebeneficiavano del “superbonus 110%” per importo di € 167.084,74 +iva e con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contratto di appalto per opere chebeneficiavano del “bonus edilizio” pari al 50% di detrazione, perimporto di € 85.000,00 + iva; nonché esponendo che l’attività di pre-analisi per entrambi i contratti era stata affidata all’architetto SilviaPavan e la direzioni lavori, con predisposizione e presentazione dellepratiche urbanistiche-edilizie, ecc., al geom. [OSCURATO:PERSONA].Gli attori hanno lamentato l’inadempimento dei convenuti e hannochiesto il risarcimento dei danni.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha eccepito l’incompetenza perterritorio del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Roma in forzadella clausola n. 16 del contratto di appalto e con ordinanza depositatail 5-7-2025 il Tribunale di Monza ha accolto l’eccezione di incompetenzacome formulata; ha escluso che il contratto rientrasse tra quellidisciplinati dal codice del consumo, ha dichiarato l’incompetenza perterritorio del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Roma inrelazione alle domande proposte nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ha condannato gli attori alla rifusione a favore diquesta convenuta delle spese di lite, dando il termine per lariassunzione della causa e disponendo per la prosecuzione del giudizionei confronti delle altre parti con separata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno propostotempestivo regolamento necessario di competenza, affidato a duemotivi.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con memoria.In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio e nei rispettivitermini il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sueconclusioni e hanno depositato memoria illustrativa entrambe le parti.Numero registro generale 18031/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 7997/2026Data pubblicazione 31/03/2026All’esito della camera di consiglio del giorno 11-3-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo articolato motivo i ricorrenti censurano l’ordinanzaimpugnata, sostenendo che la clausola n. 16 del contratto fosse nullaper violazione delle disposizioni del codice del consumo, che comunquela clausola non prevedesse un foro convenzionale esclusivo, che in ognicaso il foro convenzionale fosse derogabile per ragioni di connessioneex art. 40 cod. proc. civ. e in caso di cumulo soggettivo ex art. 33 cod.proc. civ.2.Con il secondo motivo i ricorrenti chiedono che, per effettodell’accoglimento del primo motivo di ricorso, venga cassata anche lapronuncia sulle spese.Il regolamento di competenza deve essere accolto, dichiarando lacompetenza del Tribunale di Monza.In via assorbente rispetto alla disamina della questione relativaall’applicazione alla fattispecie del codice del consumo, si impone ilrilievo che la clausola, nel suo tenore letterale, che la Corte deveprocedere a esaminare e interpretare in quanto giudice del fatto inmateria di regolamento di competenza (Cass. Sez. 6-3 2-10-2020 n.20996, per tutte), non individua la competenza del Tribunale di Romacome esclusiva; la clausola si limita a dichiarare che per “qualsiasicontroversia” “sarà competente il Tribunale di Roma”, senzadichiararne in alcun modo la competenza esclusiva.È già stato ripetutamente enunciato il principio, al quale deveessere data continuità, secondo il quale la designazione convenzionaledi un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione divolontà inequivoca, desumibile dall’utilizzo dell’aggettivo “esclusivo”,oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attivitàinterpretativa, dimostrino la comune volontà di attribuire il carattere diNumero registro generale 18031/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 7997/2026Data pubblicazione 31/03/2026esclusività a quel foro; in carenza di tale univoco contenuto dellapattuizione, il foro va designato come facoltativo, con conseguentenecessità, in caso di formulazione dell’eccezione di incompetenza, dicontestare -a pena di inammissibilità dell’eccezione- tutti i foriconcorrenti (Cass. Sez. 3 18-12-2024 n. 33203, Cass. Sez. 3 17-7-2023 n. 20713, Cass. Sez. 6-3 25-1-2018 n. 1838); specificamente, laclausola con la quale venga stabilita la competenza di un determinatoforo per qualsiasi controversia non è idonea a individuare un foroesclusivo (Cass. Sez. 6-2 4-9-2014 n. 18707, Cass. Sez. 3 9-8-2007n. 17449).Quindi, non prevedendo la clausola la competenza esclusiva delTribunale di Roma e non avendo la convenuta contestato i fori di cuiagli artt. 19 e 20 cod. proc. civ., rimane radicata la competenza delTribunale di Monza, adito dagli attori.L’annullamento dell’ordinanza impugnata travolge anche lastatuizione sulle spese, con la conseguenza che il secondo motivo diricorso è assorbito.Si rimette al Tribunale di Monza anche la statuizione sulle spese delpresente giudizio. P.Q.MLa Corte annulla l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza delTribunale di Monza; fissa termine per la riassunzione ex art. 50 cod.proc. civ. di giorni sessanta, decorrente dalla data di comunicazione deldeposito della presente ordinanza, rimettendo al Tribunale di Monzaanche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte suprema di cassazione il giorno 11-3-2025Il PresidenteGiuseppe Grasso
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