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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 17177/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7233/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 8022/ 17/ 2016 depositata il 16/09/2016. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente depositata in cancelleria il 30/09/2019; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art.390 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che nulla va statuito sulle spese, stante l’adesione a lla rinuncia da parte della controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite , avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Così deciso in Roma, il 12/06/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7233/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 8022/ 17/ 2016 depositata il 16/09/2016. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente depositata in cancelleria il 30/09/2019; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art.390 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che nulla va statuito sulle spese, stante l’adesione a lla rinuncia da parte della controricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudiziodi legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite , avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Così deciso in Roma, il 12/06/20
Decreto Cassazione n. 17177/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris