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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 11755/2024

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20421/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E MONOPOLIdomiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la difende ex lege; - controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1459/2022 depositata il 13/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ravvisata l’irrilevanza della dedotta presentazione di istanza di definizione agevolata, che ove accolta determinerebbe in ogni caso la estinzione del giudizio e ove non accolta comporta la conferma di quanto esposto nella proposta di definizione agevolata non opposta; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 per compensi, oltre alle spese prenotate e prenot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20421/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E MONOPOLIdomiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la difende ex lege; - controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1459/2022 depositata il 13/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ravvisata l’irrilevanza della dedotta presentazione di istanza di definizione agevolata, che ove accolta determinerebbe in ogni caso la estinzione del giudizio e ove non accolta comporta la conferma di quanto esposto nella proposta di definizione agevolata non opposta; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 per compensi, oltre alle spese prenotate e prenot
Decreto Cassazione n. 11755/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris