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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 36425/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma in data 19 ottobre 2021 di condanna dell'odierno ricorrente per fattispecie di rapina, resistenza, lesioni.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CAPANNI Emanuele.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. I primi due motivi di ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, risultano manifestamente infondati.

Irrilevante risulta il carattere temporaneo della sottrazione del bene non essendo necessario, per configurare l'elemento materiale della rapina, un impossessamento quanto piuttosto la mera sottrazione (Sez. 2 - , Sentenza n. 15584 del 12/02/2021 Rv. 281117 - 01).

Quanto alle contestazioni in punto idoneità della condotta a contrastare l'agire degli agenti di PG, la presenza di certificazioni con prognosi di giorni sette a carico degli operanti appare essere sufficiente a far desumere, in concreto, una violenza incontestatamente connessa a legittimi accertamenti di PG e quindi penalmente rilevante.

Il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omessa motivazione in punto applicazione e rilevanza della recidiva, consegue ad un esplicito richiamo alla sentenza di primo grado, con cui il ricorrente mai si è confrontato, non considerata in sede di atto di appello e rispetto a cui nemmeno tale atto di impugnazione aveva indicato elementi nuovi.

La motivazione richiamata (pag. 3 della sentenza di primo grado) correttamente valorizza la presenza di precedenti a base violenta in periodo prossimo rispetto a cui la commissione dei delitti contestati nel presente giudizio - parimenti a base violenta e di maggiore gravità - palesano una pericolosità ingravescente anche in considerazione della stabilità della scelta criminosa.

Altrettanto correttamente si valorizza la non necessità di previa pronuncia sulla recidiva semplice (Sez. 2 - , Sentenza n. 15591 del 24/03/2021 - Rv. 281229 - 01).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.Così decion Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma in data 19 ottobre 2021 di condanna dell'odierno ricorrente per fattispecie di rapina, resistenza, lesioni. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CAPANNI Emanuele. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. I primi due motivi di ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, risultano manifestamente infondati. Irrilevante risulta il carattere temporaneo della sottrazione del bene non essendo necessario, per configurare l'elemento materiale della rapina, un impossessamento quanto piuttosto la mera sottrazione (Sez. 2 - , Sentenza n. 15584 del 12/02/2021 Rv. 281117 - 01). Quanto alle contestazioni in punto idoneità della condotta a contrastare l'agire degli agenti di PG, la presenza di certificazioni con prognosi di giorni sette a carico degli operanti appare essere sufficiente a far desumere, in concreto, una violenza incontestatamente connessa a legittimi accertamenti di PG e quindi penalmente rilevante. Il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omessa motivazione in punto applicazione e rilevanza della recidiva, consegue ad un esplicito richiamo alla sentenza di primo grado, con cui il ricorrente mai si è confrontato, non considerata in sede di atto di appello e rispetto a cui nemmeno tale atto di impugnazione aveva indicato elementi nuovi. La motivazione richiamata (pag. 3 della sentenza di primo grado) correttamente valorizza la presenza di precedenti a base violenta in periodo prossimo rispetto a cui la commissione dei delitti contestati nel presente giudizio - parimenti a base violenta e di maggiore gravità - palesano una pericolosità ingravescente anche in considerazione della stabilità della scelta criminosa. Altrettanto correttamente si valorizza la non necessità di previa pronuncia sulla recidiva semplice (Sez. 2 - , Sentenza n. 15591 del 24/03/2021 - Rv. 281229 - 01). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.Così decion Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Presidente
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