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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2023

Cassazione n. 18250/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0589HZA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.ssa M. F. LOY, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento.

Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha rigettato la richiesta proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime cautelare, di autorizzazione in via permanente dei colloqui in carcere e telefonici con la compagna [OSCURATO:PERSONA], anche in forma di videochiamata.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Il provvedimento impugnato è stato redatto a mano con grafia illeggibile e ciò si risolve in una totale carenza di motivazione.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La convivenza e la relazione di coppia di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] sono fuori discussione perché compiutamente accertate.

Il ricorrente ha taciuto nel corso dell'interrogatorio la convivenza con la compagna soltanto per un intento di protezione nei confronti della persona amata, per escludere un suo eventuale coinvolgimento in una vicenda a cui è estranea.

L'ordinanza ha così omesso di considerare le risultanze emerse nel corso delle indagini difensive e ha conseguentemente negato il permesso di colloquio in violazione di legge.

Peraltro, la difesa aveva rappresentato che il ricorrente versa in una situazione di assoluto isolamento, accusato di aver ucciso un parente e quindi rinnegato da tutti i familiari.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

4. Successivamente, il difensore del ricorrente ha insistito nelle ragioni di ricorso.

Considerato in diritto

1. L'ordinanza impugnata deve essere annullata, per le ragioni di seguito esposte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, che ha forza assorbente e impedisce l'esame del successivo.

2. Non è dubbio che essa è stata redatta con grafia illeggibile.

Per quanti sforzi si possano fare, la comprensibilità del suo contenuto resta preclusa, proprio dall'essere stata composta a mano con caratteri talmente minuti da rendere estremamente faticosa la lettura.

Ciò ne comporta l'invalidità per l'ovvia ragione che carattere strutturale di qualunque provvedimento giudiziario è l'essere conoscibile, comprensibile.

Deve dunque trovare applicazione il principio di diritto per il quale "è illegittima e deve essere annullata con rinvio l'ordinanza emessa a seguito di incidente di esecuzione, scritta a mano con grafia illeggibile tale da non consentire la comprensione né della motivazione né del dispositivo" - Sez. 5, n. 46789 del 25/10/2005, Rv. 233032 -.

3. All'annullamento dell'ordinanza segue il rinvio degli atti, per nuovo giudizio, al Tribunale di Firenze - Ufficio G.I.P.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Firenze.

Così deciso, il 7 aprile 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0589HZA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.ssa M. F. LOY, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha rigettato la richiesta proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime cautelare, di autorizzazione in via permanente dei colloqui in carcere e telefonici con la compagna [OSCURATO:PERSONA], anche in forma di videochiamata. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il provvedimento impugnato è stato redatto a mano con grafia illeggibile e ciò si risolve in una totale carenza di motivazione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La convivenza e la relazione di coppia di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] sono fuori discussione perché compiutamente accertate. Il ricorrente ha taciuto nel corso dell'interrogatorio la convivenza con la compagna soltanto per un intento di protezione nei confronti della persona amata, per escludere un suo eventuale coinvolgimento in una vicenda a cui è estranea. L'ordinanza ha così omesso di considerare le risultanze emerse nel corso delle indagini difensive e ha conseguentemente negato il permesso di colloquio in violazione di legge. Peraltro, la difesa aveva rappresentato che il ricorrente versa in una situazione di assoluto isolamento, accusato di aver ucciso un parente e quindi rinnegato da tutti i familiari. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 4. Successivamente, il difensore del ricorrente ha insistito nelle ragioni di ricorso. Considerato in diritto 1. L'ordinanza impugnata deve essere annullata, per le ragioni di seguito esposte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, che ha forza assorbente e impedisce l'esame del successivo. 2. Non è dubbio che essa è stata redatta con grafia illeggibile. Per quanti sforzi si possano fare, la comprensibilità del suo contenuto resta preclusa, proprio dall'essere stata composta a mano con caratteri talmente minuti da rendere estremamente faticosa la lettura. Ciò ne comporta l'invalidità per l'ovvia ragione che carattere strutturale di qualunque provvedimento giudiziario è l'essere conoscibile, comprensibile. Deve dunque trovare applicazione il principio di diritto per il quale "è illegittima e deve essere annullata con rinvio l'ordinanza emessa a seguito di incidente di esecuzione, scritta a mano con grafia illeggibile tale da non consentire la comprensione né della motivazione né del dispositivo" - Sez. 5, n. 46789 del 25/10/2005, Rv. 233032 -. 3. All'annullamento dell'ordinanza segue il rinvio degli atti, per nuovo giudizio, al Tribunale di Firenze - Ufficio G.I.P. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Firenze. Così deciso, il 7 aprile 2023
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