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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 luglio 2019

Cassazione n. 17263/2022

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RDINANZA ( sul ricorso 28430/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione Pec. [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro E-DISTRIBUZIONE SpA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVI, in via Banco di [OSCURATO:PERSONA] 48 Pec. [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1221/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.La società Lamep snc, atteso di aver stipulato con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. un contratto di fornitura di energia elettrica ed un mandato senza rappresentanza perché [OSCURATO:PERSONA] stipulasse un contratto per il trasporto e la gestione del servizio con [OSCURATO:PERSONA] SpA, convenne in giudizio quest'ultima lamentando l'inadempimento contrattuale alla obbligazione di garantire una regolare e continua erogazione di energia elettrica e l'impegno di potenza.

Fece riferimento a numerosi episodi di interruzione dell'energia che avevano danneggiato l'attività aziendale.

Nel contraddittorio con la convenuta che eccepì di aver osservato la normativa tecnica regolante la materia e la ineliminabilità del fenomeno di interruzioni transitorie, cui la cliente avrebbe potuto ovviare munendosi a proprie spese di un supporto tecnico che garantisse la continuità dell'erogazione, il Tribunale di Ancona, dispose una CTU il cui esito confermò la correttezza del comportamento contrattuale di [OSCURATO:PERSONA], la ineliminabilità delle microinterruzioni e la necessità per l'azienda di munirsi di un supporto tecnico adeguato.

All'esito, il Tribunale accolse parzialmente la domanda ritenendo che la responsabilità dovesse essere imputata in parte ad [OSCURATO:PERSONA] SpA e in parte alla società danneggiata, e condannò [OSCURATO:PERSONA] a risarcire i danni patrimoniali quantificati in C 5.751,48, compensando in parte le spese.

3. La Corte d'Appello, adita con appello principale dalla Lamep e con appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA] SpA, con sentenza del 23/7/2019, ha accolto l'appello incidentale, assorbendo il principale, ed ha rigettato la domanda ritenendo che, sulla scorta della CTU, il verificarsi di buchi microtemporanei di tensione fosse dato tecnico ineliminabile, sicchè la normalità, la prevedibilità e la ineliminabilità dell'evento interruttivo escludeva l'inesattezza dell'adempimento.

4. Avverso la sentenza la società Lamep snc ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi ed ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.

Ha resistito E-Distribuzione SpA (già [OSCURATO:PERSONA] SpA) con controricorso.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA], ricorrendo le condizioni di cui all'art. 380 bis c.p.c. , in vista della quale le parti hanno depositato memoria.

Ritenuto che: 1.Con il primo motivo - violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 Disposizioni sulla legge in generale nonché dell'art. 1372 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- la ricorrente lamenta che la Corte del gravame abbia posto a base della propria decisione la normativa tecnica e non anche le norme di diritto applicabili nella fattispecie, quali l'art. 2050 c.c., in materia di responsabilità per esercizio di attività pericolosa (quale è l'erogazione di energia elettrica), e l'art. 1218 c.c. in tema di inadempimento contrattuale.

2. Con il secondo motivo - violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia fatto cattivo uso del potere di prudente apprezzamento delle prove, in quanto il CTU aveva accertato i danni riportati dai macchinari, i ripetuti sbalzi ed interruzioni di corrente, nonché il nesso causale e la congruità dello stimato danno.

Ciò posto però il CTU aveva poi applicato la norma tecnica EN50160 assumendo che non fosse necessaria alcuna prova liberatoria da parte di [OSCURATO:PERSONA] SpA.

E il Giudice si era in sostanza orientato solo sulla base della normativa tecnica senza valutare l'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] e stimare che la spesa, per l'eventuale installazione di uno strumento che garantisse la continuità dell'erogazione, avrebbe dovuto gravare sulla parte contrattualmente più forte. 1 -2.

I motivi vanno disattesi.

Quanto al primo motivo, é noto che le norme tecniche, pur non costituendo esse stesse fonte di obbligazione, costituiscono lo standard esigibile, dal punto di vista tecnico, che integra il parametro normativo dell'adempimento contrattuale.

Nel caso di specie la Corte d'Appello, sulla base della normativa tecnica di settore, ha ritenuto non sussistere limite numerico ai buchi di tensione della rete sicchè l'evento lamentato - in quanto normale, prevedibile ed ineliminabile- esclude l'inesattezza dell'adempimento, con il conseguente rispetto dell'art. 1218 c.c. Né la ricorrente ha prospettato alcuna censura relativa alla CTU sicchè i rilievi che svolge all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito non sono apprezzabili neppure sotto questo diverso profilo.

Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile perché non deduce la violazione dell'art. 116 c.p.c. secondo le prescrizioni di questa Corte.

E' noto che "In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione" (Cass., S.U. 20867 del 2020).

Ponendosi al di fuori dei richiamati confini il motivo lamenta che [OSCURATO:PERSONA] SpA non abbia provato di aver eseguito la manutenzione sulla rete di distribuzione, non abbia informato i clienti delle interruzioni di energia, non abbia prospettato la possibilità di farsi carico dei costi del supporto tecnico necessario a garantire la continuità dell'erogazione di energia: tutti argomenti con i quali, lungi dal prospettare una violazione dell'art.116 c.p.c., si chiede una rivalutazione del merito della controversia.

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, della somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 1800 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA ( sul ricorso 28430/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione Pec. [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro E-DISTRIBUZIONE SpA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVI, in via Banco di [OSCURATO:PERSONA] 48 Pec. [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1221/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.La società Lamep snc, atteso di aver stipulato con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. un contratto di fornitura di energia elettrica ed un mandato senza rappresentanza perché [OSCURATO:PERSONA] stipulasse un contratto per il trasporto e la gestione del servizio con [OSCURATO:PERSONA] SpA, convenne in giudizio quest'ultima lamentando l'inadempimento contrattuale alla obbligazione di garantire una regolare e continua erogazione di energia elettrica e l'impegno di potenza. Fece riferimento a numerosi episodi di interruzione dell'energia che avevano danneggiato l'attività aziendale. Nel contraddittorio con la convenuta che eccepì di aver osservato la normativa tecnica regolante la materia e la ineliminabilità del fenomeno di interruzioni transitorie, cui la cliente avrebbe potuto ovviare munendosi a proprie spese di un supporto tecnico che garantisse la continuità dell'erogazione, il Tribunale di Ancona, dispose una CTU il cui esito confermò la correttezza del comportamento contrattuale di [OSCURATO:PERSONA], la ineliminabilità delle microinterruzioni e la necessità per l'azienda di munirsi di un supporto tecnico adeguato. All'esito, il Tribunale accolse parzialmente la domanda ritenendo che la responsabilità dovesse essere imputata in parte ad [OSCURATO:PERSONA] SpA e in parte alla società danneggiata, e condannò [OSCURATO:PERSONA] a risarcire i danni patrimoniali quantificati in C 5.751,48, compensando in parte le spese. 3. La Corte d'Appello, adita con appello principale dalla Lamep e con appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA] SpA, con sentenza del 23/7/2019, ha accolto l'appello incidentale, assorbendo il principale, ed ha rigettato la domanda ritenendo che, sulla scorta della CTU, il verificarsi di buchi microtemporanei di tensione fosse dato tecnico ineliminabile, sicchè la normalità, la prevedibilità e la ineliminabilità dell'evento interruttivo escludeva l'inesattezza dell'adempimento. 4. Avverso la sentenza la società Lamep snc ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi ed ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza. Ha resistito E-Distribuzione SpA (già [OSCURATO:PERSONA] SpA) con controricorso. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA], ricorrendo le condizioni di cui all'art. 380 bis c.p.c. , in vista della quale le parti hanno depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo - violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 Disposizioni sulla legge in generale nonché dell'art. 1372 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- la ricorrente lamenta che la Corte del gravame abbia posto a base della propria decisione la normativa tecnica e non anche le norme di diritto applicabili nella fattispecie, quali l'art. 2050 c.c., in materia di responsabilità per esercizio di attività pericolosa (quale è l'erogazione di energia elettrica), e l'art. 1218 c.c. in tema di inadempimento contrattuale. 2. Con il secondo motivo - violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia fatto cattivo uso del potere di prudente apprezzamento delle prove, in quanto il CTU aveva accertato i danni riportati dai macchinari, i ripetuti sbalzi ed interruzioni di corrente, nonché il nesso causale e la congruità dello stimato danno. Ciò posto però il CTU aveva poi applicato la norma tecnica EN50160 assumendo che non fosse necessaria alcuna prova liberatoria da parte di [OSCURATO:PERSONA] SpA. E il Giudice si era in sostanza orientato solo sulla base della normativa tecnica senza valutare l'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] e stimare che la spesa, per l'eventuale installazione di uno strumento che garantisse la continuità dell'erogazione, avrebbe dovuto gravare sulla parte contrattualmente più forte. 1 -2. I motivi vanno disattesi. Quanto al primo motivo, é noto che le norme tecniche, pur non costituendo esse stesse fonte di obbligazione, costituiscono lo standard esigibile, dal punto di vista tecnico, che integra il parametro normativo dell'adempimento contrattuale. Nel caso di specie la Corte d'Appello, sulla base della normativa tecnica di settore, ha ritenuto non sussistere limite numerico ai buchi di tensione della rete sicchè l'evento lamentato - in quanto normale, prevedibile ed ineliminabile- esclude l'inesattezza dell'adempimento, con il conseguente rispetto dell'art. 1218 c.c. Né la ricorrente ha prospettato alcuna censura relativa alla CTU sicchè i rilievi che svolge all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito non sono apprezzabili neppure sotto questo diverso profilo. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile perché non deduce la violazione dell'art. 116 c.p.c. secondo le prescrizioni di questa Corte. E' noto che "In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione" (Cass., S.U. 20867 del 2020). Ponendosi al di fuori dei richiamati confini il motivo lamenta che [OSCURATO:PERSONA] SpA non abbia provato di aver eseguito la manutenzione sulla rete di distribuzione, non abbia informato i clienti delle interruzioni di energia, non abbia prospettato la possibilità di farsi carico dei costi del supporto tecnico necessario a garantire la continuità dell'erogazione di energia: tutti argomenti con i quali, lungi dal prospettare una violazione dell'art.116 c.p.c., si chiede una rivalutazione del merito della controversia. 3. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, della somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 1800 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13,