CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 45154/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette! te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Foggia, con sentenza emessa in data 19 giugno 2023, su accordo delle parti, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 e seguenti cod. proc. pen., la pena di anni 1, mesi 8 di reclusione per il [OSCURATO:REA]-bis, ultimo comma cod. peli. Il giudice, per quanto di interesse in questa sede, disponeva la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni uno. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo unico di ricorso nel quale lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida applicata dal giudice. Il Procuratore generale presso la Corte di(...;assazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con atto del 25/9/2023, l'imputato ha dichiarato personalmente di rinunciare al ricorso. 2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., per intervenuta valida rinuncia ai sensi dell'art. 589, comma 3, cod. proc. pen. La rinuncia al ricorso per cassazione ritualmente proposta, in quanto espressione dell'esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina la estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266821). Alla pronuncia consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che si reputa congruo stabilire in euro mille in mancanza di elementi atti a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2023 DEPOStrpIN CANCELLEAtA [OSCURATO:PERSONA]