CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19532/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], come, altresì, supportato da memoria difensiva, avverso l'ordinanza con la quale, in sede di incidente di esecuzione, veniva rigettata la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, precedentemente ridotta, ai sensi dell'art i 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., a pena inferiore ai due anni (e, quindi, a pena che poteva essere condizionalmente sospesa) - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione ed evidenzia che la sospensione andava riconosciuta sulla scia di quanto rilevato dal G.i.p. della convalida dell'arresto (che rigettava l'applicazione della misura cautelare e rimetteva in libertà l'imputato [OSCURATO:PERSONA] insieme al correo Cammarota, sottolineando la non gravità e l'occasionalità della condotta di sottrazione di prodotti di cosmesi all'esercizio commerciale UPIM e l'insussistenza di un pericolo di reiterazione ) e di quanto statuito dallo stesso giudice in sede di cognizione nel concedere le circostanze attenuanti generiche - sono in fatto e manifestamente infondate. A fronte di una motivazione del Giudice dell'esecuzione, non manifestamente illogica, oltre che giuridicamente corretta, e, quindi, insindacabile in questa sede, facente leva sul fatto che, avuto riguardo alle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., per la natura violenta e per le modalità allarmanti dell'azione, commessa da più persone riunite, non possa formularsi una prognosi positiva sull'astensione del colpevole dal commettere ulteriori reati. Motivazione, che si riallaccia alla ricostruzione della vicenda di cui alla sentenza di abbreviato emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella quale si evidenzia che gli imputati - considerando anche Cammarota per cui non si procede in questa sede - si appropriavano della merce ed entrambi oltrepassavano le casse, adoperando ciascuno violenza nei confronti della persona offesa per assicurarsi la fuga e il possesso, ognuno di loro spintonando la donna e Cammarota torcendole un braccio; e nella quale si procede al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche unicamente per il comportamento processuale tenuto dagli imputati - che si attivavano per il risarcimento del danno - e, comunque, per la resipiscenza dimostrata. Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M