CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 1988
Cassazione n. 45352/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il 05/05/1988 avverso l'ordinanza del 15/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seet-ite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Genova in data 15.12.2022 che convertiva /Nella originaria pena di mesi 10 di reclusione la sanzione sostitutiva della libertà controllata ex art. 72 legge del 24 novembre 1981 n. 689 disposta con sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Genova in data 24.11.2016 (irrevocabile il 24.4.2018) per la commissione il 6.9.2017 di un altro delitto. Secondo la difesa, il Tribunale ha ritenuto che sussistessero le condizioni di legge, ma in realtà il nuovo reato era stato commesso prima del passaggio in giudicato della sentenza che aveva convertito la pena; pertanto, con riferimento a tale momento, non poteva ancora considerarsi come intervenuta una condanna definitiva a pena detentiva, per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena, come recita l'art. 72 e, di conseguenza, il ricorrente denuncia violazione art. 72, che va interpretato restrittivamente, perché disposizione sfavorevole al reo. 2. Il Procuratore generale nel richiedere di dichiarare inammissibile il ricorso, evidenzia che non rileva che la sentenza sia divenuta irrevocabile prima o dopo il nuovo reato, bensì solo che la commissione del nuovo reato sia successiva alla sostituzione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Recita l'art. 72 I. n. 689/1981 che "se sopravviene [...] la condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena, questa viene revocata per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell'art. 6". Come nell'istituto della recidiva, l'applicazione della revoca di sanzione sostitutiva presuppone che la condanna sia passata in giudicato prima della commissione del fatto-reato cui la recidiva stessa si riferisce, poiché è principio generale del nostro sistema penale, improntato al principio di personalità della responsabilità penale riconosciuto dall'art. 27 Cost., che il soggetto autore del nuovo delitto debba essere, in quel momento, in grado di c:onoscere tutte le possibili conseguenze penali che derivano dalla pregressa condanna (Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381; Sez. 2, n. 37063 del 26/11/2020, Kassinni, Rv. 280436; Sez. 3, n. 57983 del 25/09/2018, C., R.v. 274692; Sez. 6, n. 16149 del 03/04/2014, Madeddu, Rv. 259681; Sez. 2, n. 41806 del 27/09/2013, Iadonisi, Rv. 257242). Anche per l'istituto disciplinato dagli artt. 66 e 72 I. 24 novembre 1981 n. 689, pertanto, il nuovo reato deve intervenire dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto la sostituzione e che rende operativa ed efficace la sostituzione stessa, mentre nel caso di specie la sentenza che aveva disposto la sostituzione della pena era stata emessa nell'anno 2016, ma era passata in giudicato nell'anno 2018, sicché la consumazione nel 2017 del nuovo fatto di reato risulta antecedente al passaggio in giudicato della sentenza che aveva disposto la sostituzione e non poteva legittimamente provocare la revoca della misura alternativa alla detenzione perché il soggetto autore del nuovo delitto non poteva essere, in quel momento, in grado di conoscere tutte le possibili conseguenze penali che sarebbero derivate dalla pregressa condanna. 2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore generale presso la Corte di ap